LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26483/2020 proposto da:
F.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Enrica Gianola Bazzini, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 5711/2020 depositato il 08/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. F.A., cittadino nigeriano – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese, dapprima trasferendosi in Niger e quindi in Libia per poi raggiungere l’Italia, nel timore che i familiari della ragazza con cui aveva avuto una relazione e che, rimasta incinta, aveva abortito per volontà della sua famiglia, potessero fargli del male, dopo averlo già aggredito picchiandolo ed avergli provocato un grave ematoma per cui era stato operato, e per curarsi – ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.
2. Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha infatti rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione aveva negato al richiedente la protezione internazionale ed il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.
Il ricorrente non aveva denunciato alla polizia le minacce ricevute e non era possibile ritenere che D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, lett. c), lo Stato non avrebbe potuto proteggerlo dall’azione delle persone denunciate. Era da escludere pertanto il diritto al rifugio ed alla protezione sussidiaria nelle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), e).
3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato costituendosi tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 371 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il racconto del richiedente era stato ritenuto credibile dalla commissione territoriale, e quindi dal tribunale, e la situazione rappresentata dal ricorrente, che lo vedeva esposto a vendette private da parte dei familiari della ragazza con cui aveva avuto una relazione contro la volontà della famiglia, deponevano per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria.
Il tribunale ha valorizzato che il richiedente protezione non si fosse rivolto alle autorità del suo Paese per denunciare l’aggressione e le minacce ricevute e su tale profilo non ha adempiuto all’obbligo di collaborazione istruttoria, non indagando perché il ricorrente non avesse fatto ricorso alla polizia ed omettendo di verificare quale fosse la situazione giudiziaria in Nigeria, in cui il sistema è affetto da corruzione e in cui sono presenti violazioni dei diritti umani.
Il motivo è inammissibile perché volto a sconfinare in una valutazione di merito.
Il tribunale ha ritenuto la natura privata della vicenda narrata dal richiedente e come tale la sua tutelabilità da parte dell’autorità locale ove adita dal richiedente Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello “status” di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (Cass. 23/10/2020, n. 23281; Cass. 01/04/2019, n. 9043).
Il giudizio formulato dai giudici di merito è giudizio sul fatto, esito di un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, ed espresso per un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti. Esso non è adeguatamente contrastato in ricorso sotto il profilo dell’omesso esame di fatto allegato e decisivo e, fermo nei suoi esiti, ecco che la corruzione del sistema giudiziario della Nigeria o le condizioni delle carceri, pure dedotte in ricorso, non valgono a diversamente rilevare.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 5, comma 6, e ancora del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione “all’art. 360 c.p.c., comma 1 lett. a)”.
Là dove il ricorrente avesse fatto rientro in Nigeria sarebbe stato di nuovo perseguitato dai familiari della fidanzata tanto più che anch’ella era fuggita dalla Nigeria. Nel Paese di origine vi era una situazione di violenza indiscriminata. Il ricorrente non aveva validi riferimenti in Nigeria ed i seri motivi di carattere umanitario ben possono consistere nei traumi subiti in patria e durante il viaggio. Il grado di integrazione raggiunto in Italia nel raffronto con la condizione avuta nel Paese di origine, per il necessario giudizio di comparazione, avrebbe imposto all’interprete di verificare se era significativa dello stato di vulnerabilità.
Il motivo è inammissibile per genericità non ancorano il richiamo ai principi, pure operato in ricorso, alle situazioni in concreto dedotte.
E tanto là dove il tribunale esclude, all’esito di verifiche condotte su fonti ufficiali ed aggiornate, l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata in Edo State, zona di provenienza del ricorrente, e, ancora, l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, una volta reso il necessario giudizio di comparazione tra condizione avuta dal richiedente nel Paese di origine e quella goduta in Italia, il tutto in un quadro di allegazione in atti nel giudizio di merito non puntualmente contestato nel proposto mezzo.
3. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021