Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28459 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23490/2020 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimiliano Vivezio, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 4935/2020 depositato il 25/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. D.I., cittadino del Senegal, della Regione della Casamance – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese, temendo per la propria vita dopo essere stato in più occasioni aggredito dai familiari della ragazza con cui aveva intrapreso una relazione sentimentale e che era rimasta incinta, familiari contrari all’unione per aver promesso la prima in sposa ad un altro uomo, secondo usanza del luogo e ancora perché bande ribelli avrebbero portato via giovani uomini presso il suo villaggio per continui rastrellamenti – ricorre con un unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.

2. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha infatti rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione aveva negato al richiedente la protezione internazionale ed il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta inattendibilità del racconto ed insussistenza dei presupposti di legge.

3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato, costituendosi tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 371 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente protezione perché scarno ed incoerente rispetto alle fonti più accreditate e pertinenti consultate ed insussistente il rischio connesso al suo rimpatrio nella risalenza nel tempo dei fatti narrati relativi all’aggressione subita dai parenti della ragazza con cui aveva instaurato una relazione.

Sostiene il ricorrente che il giudice di merito ha valutato i fatti esposti dal ricorrente in forza di fonti non aggiornate e generali che si sarebbero riferite al periodo ricompreso tra l’anno 2015 e l’anno 2017, ampiamente distante dal momento del rimpatrio, tanto destinato a valere quanto alla protezione sussidiaria ed a quella umanitaria nel richiesto giudizio comparativo.

Il tribunale non aveva valutato il grado di integrazione senza considerare che su di esso aveva influito l’intervenuto trasferimento del ricorrente presso altra struttura di accoglienza disposto dal prefetto.

1.1. Il motivo è inammissibile perché, generico, esso invoca l’astratta rilevanza, in quanto più “aggiornate”, di fonti sulla situazione del Paese di origine del richiedente protezione senza farsi carico di dedurre quale sia il fatto, di carattere decisivo, che, individuato da quelle fonti, sia poi mancato nell’apprezzamento del giudice di merito, non potendo esso individuarsi nel mero fattore tempo.

Come questa Corte ha avuto occasione di affermare, la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e quindi alla sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, la cui stima integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 21/11/2018, n. 30105; Cass. 15/07/2020, n. 15047; Cass. 29/10/2020, n. 23942).

1.2. In ordine alla protezione umanitaria, poi, il tribunale ha escluso l’integrazione con un articolato giudizio svolto nei termini di comparazione già affermati da Cass. n. 4455 del 2018 e ribaditi da SSUU 29459 del 2019 con esclusione di una situazione di vulnerabilità in capo al richiedente, che viene censurata solo genericamente in ricorso senza alcun puntuale richiamo alla posizione che si vorrebbe all’indicato fine rilevante, nel carattere personale ed individualizzante del correlato rischio (vd. Cass. 03/04/2019, n. 9304).

Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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