LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22361/2020 proposto da:
L.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Flavio Grande, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 4153/2020 depositato il 30/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. L.M., cittadino del Bangladesh – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese, dapprima per Dacca e quindi per l’Italia nel 2016, dopo aver trascorso un periodo in Libia, perché minacciato dagli appartenenti all'*****, che avevano ricevuto da suo zio, simpatizzante come lui del partito BNP, un terreno con l’accordo di corrispondere la metà del raccolto senza poi versare il dovuto – ricorre con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.
2. Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha infatti rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione aveva negato al richiedente la protezione internazionale ed il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta inattendibilità del racconto ed insussistenza dei presupposti di legge.
3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato, costituendosi tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 371 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il decreto impugnato nello scrutinio della credibilità del racconto reso dal richiedente non ha preso puntualmente in considerazione tutti i requisiti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. da a) ad e), il cui rispetto deve valere in via alternativa e non cumulativa, limitandosi a valutare la coerenza e plausibilità delle dichiarazioni e, parzialmente, lo sforzo compiuto dal dichiarante per circostanziare la domanda.
Il tribunale ha ritenuto il racconto non circostanziato quanto alla vicenda narrata, non avendo fornito dettagli sulle modalità del conflitto con gli *****, ed incoerente perché il fatto era stato descritto in modo differente nelle versioni fornite davanti alla Commissione territoriale e, quindi, davanti al giudice.
1.1. Il motivo non è perspicuo rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità là dove deduce che l’art. 3 cit. elenca una serie di requisiti, dalla lett. a) alla lett. e) su cui va composto il giudizio in ordine alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione, invocando, dei primi, una lettura “alternativa” e non “cumulativa”.
Questa Corte (cfr.la stessa ordinanza Cass. n. 8282/2013 richiamata in ricorso) ha invero confermato la necessità che il positivo giudizio sulla “veridicità” delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione soddisfi tutti i parametri a tal fine individuati dalla lett. a) alla lett. e) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (dal che consegue che il riscontro negativo alla stregua di uno di tali parametri può giustificare il giudizio di non veridicità), evidenziando piuttosto come la valutazione circa la attendibilità “in generale” del richiedente alla stregua del criterio indicato dell’art. 3 cit., lett. e), si svolga in ragione di una valutazione complessiva ed unitaria, desumibile dai riscontri effettuati alla luce dei criteri analiticamente indicati nelle lettere precedenti.
Ora, se è vero che, in considerazione dell’espresso disposto dell’art. 3, comma 5, lett. e), la valutazione in ordine al parametro della attendibilità “in generale” del richiedente deve essere complessiva ed unitaria, ciò non toglie che il motivato riscontro negativo in ordine al compimento di ogni ragionevole sforzo per indicare circostanze non secondarie ed in ordine alla coerenza delle dichiarazioni rese – e quindi in ordine agli indici previsti dalle lett. a), c) – ben può giustificare un giudizio complessivo di non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.
Ne’ vale nella specie il richiamo, operato dal ricorrente in memoria, alla necessità, evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8819 del 2020), di una lettura non capillare del racconto del richiedente protezione, volta a coglierne le mere singole contraddizioni e priva di un apprezzamento d’insieme, esito di una complessiva ponderazione dei singoli elementi scrutinati guidata dal ragionato rilievo da attribuirsi a ciascuno.
L’affermazione di principio lascia ferme le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale che a quel principio si è attenuta, qualificando come incompleto (perché privo delle indicazione delle circostanze in cui sarebbe maturato il conflitto con i tre appartenenti all'***** per il terreno dello zio) e non coerente su aspetti di rilievo il racconto (nelle diversità delle versioni fornite dal dichiarante: davanti alla Commissione territoriale il richiedente aveva dichiarato che il conflitto era insorto perché, contro gli accordi, i tre esponenti dell'***** non volevano dare una parte del raccolto del terreno allo zio e davanti al giudice che il conflitto era insorto a seguito della vendita del terreno da parte di quelle persone che pretendevano dal dichiarante e lo zio il raccolto; e, ancora, per avere dapprima il richiedente riferito di essere stato denunciato falsamente di aver ferito alla testa un parente di coloro che non volevano dare il raccolto e successivamente di aver picchiato la moglie di uno di loro).
Il racconto è stato altresì stimato, per altre valorizzate evidenze in fatto, come non plausibile (là dove il ricorrente pur essendo ricercato e condannato a 10 anni di reclusione si era potuto allontanare dal proprio paese in aereo senza problemi ed aveva dichiarato di aver contratto un prestito con un usuraio a cui conforto aveva prodotto un contratto in cui figurava, invece, come debitrice la moglie, evidenza dal tribunale raccordata alla consultazione di fonti descrittive del fenomeno della formazione dei certificati fraudolenti in Bangladesh).
La diversa funzione assolta dal giudizio di accertamento del diritto alla protezione internazionale rispetto al procedimento svoltosi dinanzi alla competente Commissione territoriale, come ancora deduce in memoria il ricorrente, non vale ad escludere l’utilizzabilità del materiale probatorio raccolto nella fase amministrativa, fermo soltanto il metodo di scrutinio e quindi secondo una valutazione generale degli elementi del racconto, guidata dalla stima di qualitativa rilevanza di ogni elemento.
1.2. L’apprezzamento dell’indicato motivo e dei suoi contenuti sostiene altresì l’inconcludenza dell’ulteriore profilo, sulla violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, recte comma 6, con cui si denuncia la mancanza di motivazione perché non rispettosa, neppure, del cd. minimo costituzionale.
2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene che la decisione è in contrasto con l’art. 6 cit. là dove afferma che ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione è onere del richiedente dimostrare la non idoneità dello Stato di provenienza a prestare protezione (nella specie rispetto al fenomeno dell’usura in Bangladesh) dovendo semmai l’organo amministrativo, e quindi il giudice, valutare la sussistenza di tale circostanza.
2.1. Il motivo è inammissibile perché, versato in fatto, non coglie la ratio dell’impugnata decisione in cui il tribunale richiama a sostegno della protezione offerta dallo Stato del Bangladesh alla popolazione rispetto al fenomeno dell’usura, la legge bengalese “The usurious Loans Act”. Ratio decidendi che, non contestata in ricorso, rende non concludente la proposta critica.
2.2. L’apprezzamento dell’indicato motivo e dei suoi contenuti sostiene altresì l’inconcludenza dell’ulteriore profilo, sulla violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, recte comma 6, con cui si denuncia la mancanza di motivazione perché non rispettosa, neppure, del cd. minimo costituzionale.
3. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021