LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19996/2020 proposto da:
K.D.S.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Anna Moretti, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 4628/2019 depositata il 20/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. K.D.S.O., cittadino nigeriano – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese per timore che egli, omosessuale, potesse essere riconosciuto tra i partecipanti di una festa privata tra gay e lesbiche nel corso della quale, in esito all’intervento della polizia, era sorta una colluttazione ed un uomo era stato ferito e portato in ospedale – ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata.
2. La Corte d’Appello di Milano, confermando la statuizione di primo grado, ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dal richiedente ed insussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento della protezione internazionale e del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato, costituendosi tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 371 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale ritenuto non credibile il racconto sulla omosessualità del richiedente con motivazione apparente, nonostante la plausibilità e coerenza delle dichiarazioni rese come dedotto, in appello, dalla difesa del ricorrente. L’espatrio era avvenuto nel febbraio 2014 a distanza di cinque anni dall’instaurazione della relazione omosessuale e la legislazione della Nigeria (con il “Same sex marriage prohibition act”) aveva inasprito le pene contro gli omosessuali proprio nel gennaio 2014.
In sede giudiziaria era mancata ogni domanda sulle vicende precedenti l’espatrio e sull’omosessualità del ricorrente e nessun giudice si era pronunciato sugli atti di persecuzione sofferti dal richiedente sul luogo di lavoro, in cui era stato licenziato, ed in famiglia.
Il motivo è inammissibile là dove denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e nullità della sentenza per motivazione apparente.
La proposta censura, al di là della qualificazione data, sconfina nel merito, sollecitando questa Corte all’esercizio di un sindacato che le è precluso (Cass. 27/12/2019, n. 34476).
Il motivo propone una diversa ricostruzione dei fatti e tanto a fronte del pieno, articolato e coerente accertamento effettuato dai giudici di merito.
La Corte territoriale valorizza, ai fini dell’apprezzata non credibilità del racconto: da una parte la condizione di omosessualità dell’istante che, vissuta in modo nascosto per cinque anni, sarebbe poi stata scoperta all’esito della partecipazione ad un evento mondano, qual’e’ una festa, dichiaratamente intervenuto tra persone gay e lesbiche; dall’altra, la mancanza di provvedimenti adottati dalla polizia, intervenuta in quel contesto, i cui esiti avrebbero, invece, fondato il timore del ricorrente su di un proprio rientro nel Paese di origine.
La Corte segnala, altresì, nell’osservato percorso di motivazione, la mancata comparizione del teste, indicato come attuale compagno del ricorrente e citato al fine di dimostrarne l’orientamento sessuale.
Con valutazione destinata a valere anche nello scrutinio dei successivi motivi, in cui è portata dal ricorrente la medesima censura, si ha che, nella presenza in motivazione di un raccordo tra difese del richiedente, esiti istruttori ed il portato delle norme applicate, il motivo è inammissibile perché generico e, come tale, destinato a sconfinare nel merito.
L’inasprimento della legislazione penale in Nigeria avverso le persone omosessuali all’epoca in cui il ricorrente decise di espatriare e, ancora, le discriminazioni sofferte sul luogo di lavoro ed in famiglia sono inoltre evidenze non sostenute dalla deduzione di una loro tempestiva e specifica allegazione davanti al giudice di appello, con ulteriore ragione di inammissibilità del motivo.
2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere ancora motivazione apparente e violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice del merito là dove la Corte d’Appello, nella ritenuta non credibilità del racconto, aveva negato la protezione internazionale al richiedente mancando di acquisire una completa ed attuale conoscenza della situazione dello Stato di appartenenza.
Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, perché si limita a reiterare una censura già proposta e debitamente disattesa dalla Corte di merito (vd.: Cass. 24/09/2018, n. 22478 sulla inammissibilità del ricorso per cassazione in esito alla proposizione di un motivo che non si confronti con il provvedimento impugnato in appello).
Il motivo è comunque inammissibile perché in contrasto, insuperato, con il principio adottato da questa Corte per il quale, in tema di protezione internazionale, quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (arg. ex Cass. 29/05/2020, n. 10286; vd. Cass. n. 21668 del 2015).
3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere motivazione apparente e violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, per avere la Corte d’appello ritenuto che il ricorrente (portatore di stent cardiaci ed in uno stato di funzionalità cardiaca con discreto scompenso) potesse seguire la terapia farmacologica in Nigeria, così come in Italia, nonostante fonti internazionali confermassero il divario tra i sistemi sanitari dei due Paesi.
Il motivo è inammissibile.
In materia di protezione per seri motivi di carattere umanitario ai fini del richiesto giudizio di comparazione tra la situazione del Paese di provenienza e quella del Paese di accoglienza del richiedente protezione, quando in valutazione sia il diritto alla salute ed il suo trattamento nei diversi contesti di riferimento, a rilevare non è la disparità, in via generale, dei servizi sanitari, ma quelle puntuali mancanze che, presenti nel Paese di provenienza, risultino correlate con la situazione dedotta dal richiedente per un giudizio che va speso, anche, in relazione agli altri elementi di composizione del giudizio, quali l’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
Nella intervenuta applicazione di stent con conseguente ripristino della funzionalità cardiaca, la terapia farmacologica di supporto da somministrarsi in Nigeria – che è poi quanto dedotto dal ricorrente che per siffatto trattamento invoca la disparità dei sistemi a confronto e denuncia la propria situazione di vulnerabilità -, ferma la sua necessità, non è connotata dal carattere della infungibilità e della sua non praticabilità nel diverso contesto di riferimento, come correttamente rilevato dai giudici di merito e non efficacemente contrastato in ricorso che, non definendo una concludente nozione di vulnerabilità, risulta inammissibile.
4. In via conclusiva il ricorso è infondato e va rigettato. Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021