LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7386-2019 proposto da:
V.I., T.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PALUMBO n. 26, presso lo studio della Società “E.P. SPA rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIO GAETA;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI ***** TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7845/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
RILEVATO
che V.I. e T.G. propongono ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, che ha respinto l’appello da essi proposto avverso una decisione della CTP di Napoli, di parziale accoglimento di un loro ricorso avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del territorio aveva variato il classamento e la rendita catastale di un immobile di loro proprietà ubicato in *****, a seguito di espletamento di procedura DOCFA.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano violazione e falsa applicazione art. 100 c.p.c.; L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1; D.L. n. 16 del 1993, art. 2, e art. 24 Cost.e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per essere l’atto di classamento impugnato privo di motivazione, in quanto gli elementi di fatto da essi indicati con la procedura DOCFA erano stati disattesi dall’ufficio senza alcuna valida motivazione, atteso che, in luogo della proposta categoria A/7, era stata assegnata la categoria A/8; la dichiarata classe 1 era stata elevata alla classe 3; la consistenza dei vani dichiarata da 8 era stata rettificata in 12; pertanto sarebbe stata necessaria una motivazione più approfondita per giustificare le differenze riscontrate, conformemente del resto a quanto stabilito dalla CTP di Napoli con riferimento ad altro appartamento ubicato nel medesimo fabbricato;
che, con il secondo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano violazione art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame del secondo motivo di appello, con il quale era stata dedotta violazione del D.M. 27 settembre 1991, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 30 settembre 1991, che aveva elencato le tariffe dei Comuni della provincia di Napoli; invero l’anzidetto D.M., non aveva previsto la classe 5 per la categoria A/7, attribuita dall’ufficio all’appartamento di loro proprietà; che, con il terzo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano violazione art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame del terzo motivo di appello, con il quale era stata censurata la sentenza della CTP nella parte in cui erano state compensate le spese di giudizio di primo grado, avendo essi chiesto la condanna dell’Agenzia del territorio al pagamento delle spese di giudizio, per violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai quali doveva essere informato il comportamento della p.a.;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che il primo motivo di ricorso è infondato;
che, invero, dal contesto della sentenza impugnata emerge con chiarezza che sia la sentenza di primo grado che quella emessa dalla CTR hanno accolto la proposta dei contribuenti di attribuire all’appartamento di loro proprietà la categoria A/7 in luogo di quella A/8 indicata dall’ufficio, nonchè di indicare in vani 8 la consistenza dell’appartamento, in luogo dei vani 9 ipotizzati dall’ufficio; e solo con riferimento alla classe catastale era stata attribuita la classe 5, intermedia fra la classe 1 proposta dai contribuenti e la classe 8 ritenuta dall’ufficio;
che, comunque, l’identificazione catastale dell’immobile di proprietà dei contribuenti, fatta propria dalla sentenza impugnata (categoria A/7, vani 8, classe 5) risulta adeguatamente motivata;
che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 8344 del 2015), qualora l’attribuzione di una classe catastale ad un immobile avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito con modificazioni con la L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (c.d. procedura DOCFA), l’atto con il quale l’amministrazione disattende le indicazioni fornite dal contribuente deve contenere un’adeguata motivazione, che delimiti l’oggetto di una successiva ed eventuale controversia giudiziaria; pertanto l’ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene congruo, ma deve anche fornire elementi idonei a spiegare perchè la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA sia stata disattesa;
che, nella specie, come in precedenza riferito, la CTR, confermando quanto ritenuto dalla CTP, ha adeguatamente valutato quanto ritenuto dall’ufficio nell’avviso di accertamento impugnato, parzialmente accogliendo il ricorso proposto dai contribuenti, nel senso di attribuire all’immobile di proprietà la categoria A/7 proposta dai contribuenti, di confermare la consistenza catastale indicata dai medesimi (vani 8 in luogo di vani 9 ipotizzata dall’ufficio), pur assegnando all’immobile la classe 5, intermedia fra quella ipotizzata dai contribuenti (classe 1) e quella ritenuta dall’ufficio (classe 8);
che la sentenza impugnata ha fornito adeguate spiegazioni circa la congruità della classe 5 attribuita all’immobile in luogo di quella 1 proposta dai contribuenti, facendo riferimento alla presenza di una pertinenza rappresentata da un giardino esteso mq. 2800; all’attribuzione al cespite di una consistente porzione del piano cantinato e del sottotetto, nonchè all’egregio livello delle rifiniture;
che è inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale i contribuenti hanno lamentato che la CTR abbia omesso di pronunciarsi sul secondo motivo d’appello, concernente violazione del D.M. 27 settembre 1991, pubblicato sulla G.U. 30 settembre 1991, n. 229, indicativa delle tariffe catastali dei Comuni della provincia di Napoli, non prevedendo detta normativa la classe 5 per la categoria A/7, attribuita dall’ufficio all’appartamento di loro proprietà;
che, invero, per valutare la fondatezza del vizio denunciato, non rilevabile d’ufficio, era necessario che la parte ricorrente indicasse gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale, di cui era stato chiesto il riesame e fornisse tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari per individuare la dedotta violazione processuale, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (cfr. Cass. n. 7499 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 7371 del 2018);
che, invero, applicando detto principio dell’autosufficienza, i contribuenti avrebbero dovuto riportare nel ricorso, nel suo impianto specifico, il motivo formulato all’interno dell’atto di gravame ed accompagnare la denuncia del vizio con la produzione diretta od indiretta del contenuto dell’atto che sorreggeva la denunzia, non essendo questa Corte legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati, ma solo ad una verifica del contenuto degli stessi;
che, per i medesimi motivi, va dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale i contribuenti hanno lamentato violazione art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame del terzo motivo di appello, con il quale la sentenza di primo grado era stata censurata per avere essa disposto la compensazione delle spese di giudizio di primo grado; anche in questo caso è da ritenere violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per non essere stato riportato nel corpo del ricorso il terzo motivo contenuto nell’atto di appello; che, da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dai contribuenti, con loro condanna in solido alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei contribuenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;
PQM
La Corte rigetta il ricorso proposto dai contribuenti e li condanna al pagamento in solido delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 3.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei contribuenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021