Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2848 del 05/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7540-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA n. 80, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE ANTONACI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2334/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Calabria, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso del contribuente G.V. avverso un avviso di accertamento IRAP, IRPEF ed IVA anni 2008 e 2009; secondo entrambi i giudici di merito l’ufficio aveva notificato al contribuente l’avviso di accertamento impugnato senza rispettare il termine dilatorio di gg. 60, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, decorrente dalla conclusione degli accertamenti fiscali, avvenuta il 14 febbraio 2012, mentre l’avviso di accertamento era stato notificato il 21 febbraio 2012.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR aveva confuso gli accertamenti conseguenti all’applicazione degli studi di settore, nonchè gli accertamenti conseguenti ad ispezioni ed accessi, in ordine ai quali, in base al richiamo contenuto nella L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 12, sussisteva l’obbligo della preventiva instaurazione del contraddittorio, con la rettifica dei redditi fondata sull’esame della documentazione contabile fornita dal contribuente ed inviata all’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32; per la rettifica da ultimo citata non sussisteva alcun obbligo del preventivo contraddittorio, non costituendo tale obbligo un principio generale del diritto tributario; nella specie la verifica era stata eseguita “a tavolino” e cioè presso gli uffici fiscali e l’accertamento era stato fondato sui chiarimenti e documenti forniti dalla parte a seguito di specifica richiesta di esibizione di documentazione, e non si erano verificati accessi presso i locali del contribuente;

che il contribuente G.V. si è costituito con controricorso;

che sia l’Agenzia delle entrate ricorrente, sia il resistente G.V. hanno presentato memorie illustrative;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25265 del 2017; Cass. n. 15624 del 2014), la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dettato in tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, dispone che l’avviso di accertamento, salva la ricorrenza di specifiche e motivate ragioni di urgenza, nella specie pacificamente non sussistenti, non può essere emesso, pena la sua nullità, prima della scadenza del termine dilatorio di giorni 60 dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dell’Agenzia delle entrate; e detta norma vale non solo in ipotesi di verifica, ma anche di accesso, in quanto anche in tale ultimo caso è prevista la sottoscrizione e consegna di un processo verbale delle operazioni svolte, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33; e detta garanzia è riferibile a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso od ispezione nei locali del contribuente, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all’acquisizione di documentazione, in quanto la citata garanzia non prevede alcuna distinzione al riguardo; e, del resto, anche in caso di mera richiesta di documentazione presso la sede del contribuente il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, prevede la redazione di apposito verbale, che documenti le operazioni compiute;

che, nella specie, dall’esame della sentenza impugnata, appare evidente, in punto di fatto, che l’attività accertativa svolta dall’Agenzia delle entrate nei confronti del contribuente G.V. si sia svolta sempre ed esclusivamente presso gli uffici finanziari, avendo avuto il suo spunto iniziale da indagini bancarie svolte; e l’acquisizione di documentazione, avvenuta in tre successive riprese, la prima il 15 dicembre 2011, la seconda il 7 febbraio 2012 e la terza il 14 febbraio 2012, è sempre ed in ogni caso avvenuta presso gli uffici finanziari;

che, pertanto, i controlli fiscali espletati nei confronti del contribuente sono sempre avvenuti a seguito di acquisizioni documentali e non a seguito di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente, con conseguente non applicabilità alla specie della normativa di garanzia, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ma della diversa normativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (cfr. Cass. SS.UU. n. 24823 del 2015; Cass. n. 25560 del 2017; Cass. n. 17236 del 2018);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472