Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2849 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13615-2019 proposto da:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.) AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE EPE – GESET ITALIA SPA, OTTOGAS SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO N. 52, presso lo studio dell’avvocato BRINDISI LEOPOLDO, rappresentati e difesi dall’avvocato DE FELICE MARIA VOCCIA;

– ricorrenti –

contro

HOTEL CARLTON INTERNATIONAL SNC, in persona dei legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DI CAPUA ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANGIOVANNI GIUSEPPE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9224/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che il R.T.I. Agenzia delle entrate riscossione EPE propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di accoglimento dell’appello dalla s.n.c. “HOTEL CARLTON INTERNATIONAL” avverso una sentenza della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento TARSU 2012; la CTR, ritenuto tempestivo il ricorso proposto dalla società contribuente in primo grado, si era pronunciata in ordine alle doglianze proposte da detta società, annullando l’avviso di accertamento impugnato, in quanto il prodromico avviso di pagamento, siccome notificato a mezzo di operatore postale privato, era da ritenere come mai notificato.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’ente ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che la notifica di un atto tributario sostanziale, quale era nella specie l’avviso di pagamento, da esso inviato alla società contribuente, quale atto prodromico all’impugnato avviso di accertamento, non potesse avvenire a mezzo di raccomandata inviata da agenzia privata; invero il D.Lgs. n. 58 del 2011, a far data dal 30 aprile 2011, aveva riservato alle Poste Italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada;

che la società contribuente non si è costituita con controricorso, presentando unicamente memoria illustrativa, peraltro inammissibile ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 e art. 378 c.p.c.;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’ente ricorrente è fondato;

che, invero solo con la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b) e con decorrenza dal 10 settembre 2017 è stato espressamente abrogato l’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, con la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla s.p.a. “POSTE ITALIANE”, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni del codice della strada, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201; tale normativa non assume quindi rilievo nella specie, nella quale è pacifico che l’avviso di pagamento, prodromico all’impugnato avviso di accertamento, è stato notificato a mezzo di operatore postale privato in epoca anteriore e cioè il 6 novembre 2013;

che, pertanto, la disciplina applicabile alla specie “ratione temporis” è quella di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, così come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 4, alla stregua della quale la riserva della notifica a mezzo posta alla s.p.a. “POSTE ITALIANE” è limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, nonchè alla notificazione a mezzo posta delle violazioni del codice della strada; e poichè l’avviso di pagamento emanato dall’ente ricorrente, quale espressione del potere di accertamento e di autotutela della p.a. ha natura di atto amministrativo e non già giudiziario e neppure concerne violazioni al codice della strada, è da ritenere legittima la sua notificazione avvenuta a mezzo servizio di posta privata (cfr. Cass. SS.UU. n. 8416 del 2019);

che, da quanto sopra, consegue l’accogiimento del ricorso in esame, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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