Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2851 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15523-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato GINOCCHI SILVIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI MICHELE ILARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7894/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL)LAZIO, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, che ha dichiarato inammissibile per inesistenza della relativa notifica l’appello da esso proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, di accoglimento del ricorso della contribuente R.A.M. avente ad oggetto un avviso di accertamento catastale relativo ad un immobile di sua proprietà ubicato in *****; la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente, per inesistenza della notifica, siccome avvenuta a mezzo PEC.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il decreto del Ministero delle finanze n. 163 del 2013, recante il regolamento della disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39 ,comma 8, convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, aveva previsto, all’art. 20, l’avvio graduale delle disposizioni del processo tributario telematico presso le diverse commissioni tributarie, individuate di volta in volta dai decreti attutivi; e, mentre dal 15 luglio 2017 le parti presso tutte le commissioni tributarie avevano la facoltà di utilizzare la PEC per la notifica del ricorso anche in appello, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis. comma 3, modificato dal D.L. n. 119 del 2018, art. 16, comma 2, convertito dalla L. n. 136 del 2018, riconosceva la facoltà per ciascuna parte di avvalersi delle modalità telematiche, nel senso che le parti potevano utilizzare in ogni grado del giudizio le modalità di notifica previste dall’art. 20 del citato decreto ministeriale n. 163 del 2013, a prescindere dalle modalità prescelte dalla controparte nonchè dalla circostanza che nel giudizio di primo grado fossero state utilizzate le modalità analogiche; quindi le parti potevano scegliere le modalità di notifica e deposito degli atti processuali a prescindere dalle modalità adottate in primo grado, fermo l’obbligo, di cui al citato D.M. n. 163 del 2013, art. 2, comma 3, di utilizzare il mezzo telematico per la parte che già aveva adottato detto mezzo nel primo grado; ora l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello il 20 marzo 2018 e quindi dopo l’entrata in vigore del processo telematico, si che aveva piena facoltà di instaurare il giudizio di appello in via telematica, anche se il ricorso di primo grado era stato proposto con modalità cartecea;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis consentiva a ciascuna parte di avvalersi delle modalità telematiche di notifica e deposito degli atti processuali, secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 163 del 2011; tuttavia il presunto vizio di notifica dell’atto di appello eseguito tramite PEC non comportava l’inesistenza della notifica, ma, al più, la nullità della medesima, sanabile per raggiungimento dello scopo, essendosi la controparte regolarmente costituita senza alcun pregiudizio per il proprio diritto di difesa; ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica telematica dell’appello era inesistente solo se effettuata prima dell’entrata in vigore del processo telematico tributario nella realtà territoriale di riferimento, si che, nella specie, la notifica dell’atto di appello, siccome effettuata dopo l’entrata in vigore del PTT, poteva ritenersi nulla e non inesistente, con conseguente sua sanabilità ex art. 156 c.p.c., essendosi parte appellata regolarmente costituita in giudizio;

che la contribuente si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria illustrativa;

che il primo motivo di ricorso è fondato; non ha invero alcun rilievo, nella specie, la circostanza che il ricorso di primo grado sia stato notificato in via cartacea dalla contribuente nel 2016 e quindi in epoca anteriore al 15 aprile 2017, data in cui il processo tributario telematico è entrato in funzione nella Regione Lazio; occorre invero tener conto che è nel frattempo intervenuta la norma di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 16, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, la quale ha introdotto una norma di interpretazione autentica, da valere quindi anche per il passato, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, concernente il processo tributario telematico; in base a detta norma di interpretazione autentica, la norma da ultimo citata va interpretata nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio (e quindi anche in appello) le modalità di notificazione a mezzo PEC, previste dal D.M. n. 163 del 2013 e dai relativi decreti attuativi” a prescindere dalle modalità prescelta da controparte, nonchè a prescindere dall’avvenuto svolgimento del giudizio in primo grado con modalità analogiche (cfr. Cass. n. 30185 del 2019);

che, pertanto, è da ritenere pienamente legittima la notifica dell’atto di appello effettuata dall’Agenzia delle entrate tramite PEC;

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate; la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità;

che è da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte, assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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