Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2854 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17036-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA. GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

O.M.B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato TANZI ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZACCAGNINI CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3080/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di accoglimento dell’appello proposto in riassunzione dalla contribuente O.M.B.C., a seguito dell’ordinanza n. 8987 del 2017, con la quale la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso di quest’ultima avverso una precedente sentenza della medesima CTR, di rigetto del suo appello avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento, fondata su due avvisi di accertamento; secondo la sentenza della CTR, poi cassata in sede di legittimità, i due avvisi di accertamento, costituenti il presupposto della cartella impugnata, erano comunque entrati nulla sfera di conoscenza della contribuente ex art. 156 c.p.c., comma 3, con conseguente legittima emissione nei suoi confronti della cartella di pagamento impugnata;

che la Corte di Cassazione, con la citata ordinanza n. 8987 del 2017, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, affinchè la stessa dapprima esaminasse la questione della rituale notifica dei due avvisi di accertamento, costituenti il presupposto della cartella di pagamento impugnata e, poi, accertasse se la contribuente avesse inteso impugnare cumulativamente anche i due avvisi di accertamento presupposti, eventualmente non notificati, facendo valere i vizi che inficiavano questi ultimi;

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 384 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Cassazione, nel disporre il rinvio della causa ad altra sezione della CTR del Lazio, aveva chiaramente enunciato i principi di diritto, ai quali avrebbe dovuto uniformarsi il giudice di rinvio, il quale tuttavia si era illegittimamente discostato da tali principi di diritto; ed invero l’Agenzia delle entrate, in sede di giudizio di rinvio, aveva depositato documentazione attestante la regolare notifica dei due avvisi di accertamento, sui quali si fondava la cartella di pagamento impugnata, in esatta ottemperanza a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza di rinvio, nella parte in cui aveva disposto che la CTR avrebbe dovuto innanzitutto esaminare la questione relativa alla rituale notifica degli avvisi di accertamento presupposti dalla cartella di pagamento impugnata; era pertanto illegittima la declaratoria d’inammissibilità di detta produzione documentale, fatta dalla CTR, la quale in tal modo non si era uniformata a quanto statuito dalla Corte di Cassazione;

che l’intimata si è costituito con controricorso ed ha altresì presentato memoria illustrativa;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato, atteso che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28547 del 2019; Cass. n. 26108 del 2018; Cass. n. 20535 del 2014) è ben radicata nel ritenere che, nel giudizio di appello tributario, riassunto, come nel caso in esame, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, è da ritenere inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuto depositare in precedenza per causa di forza maggiore, circostanza quest’ultima non ricorrente nella specie, stante la natura di giudizio chiuso da riconoscere al grado di rinvio, nel quale deve tenersi conto delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi, con conseguente impossibilità di produrre nuove prove D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58 ed in particolare, ai fini che rilevano nella presente sede, con divieto di produrre nuovi documenti, ai sensi del citato art. 58, comma 2, dovendo il giudice delibare allo stato degli atti, così come formatosi nella fase ascendente del processo;

che da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 5.000,00, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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