Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2855 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TERRA Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18900-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA n. 176/B, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARENGHI RAFFAELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10770/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZ. DISTACCATA di SALERNO, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Avellino, di accoglimento del ricorso del contribuente P.P. avverso un avviso di accertamento IRPEF 2011, per redditi di partecipazione alla s.r.l. “PM GESTIONI”, società a ristretta base sociale, di cui era socio al 33,33 %.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c. e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la s.r.l. “PM GESTIONI”, di cui il contribuente era socio assieme ad altre due persone, era una società di capitali a ristretta base partecipativa; l’accertamento nei confronti di tale ultima società era pendente innanzi a questa Corte di Cassazione; e la sentenza emessa dalla CTR al riguardo era comunque una sentenza di mero rito, atteso che, con essa, era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio nei confronti dei soci, successori ex lege della società; la sentenza non era pertanto entrata nel merito dell’esistenza di utili extra bilancio lucrati dalla società, in quanto l’atto impositivo era stato annullato in ragione dell’estinzione della società medesima;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c. e artt. 102,295 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la sentenza impugnata aveva violato le norme relative all’efficacia di giudicato della sentenza della CTR, che aveva deciso la controversia fra l’Agenzia delle entrate e la s.r.l. “PM GESTIONI”, per avere la sentenza omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio, dovuto nella specie, in quanto sarebbe stato ravvisabile un litisconsorzio necessario fra il contenzioso concernente i soci e quello concernente la società, si che l’intero procedimento avrebbe dovuto essere dichiarato nullo per difetto di litisconsorzio necessario;

che, con il terzo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la giurisprudenza di legittimità, con tre pronunce del 2013 emesse dalle SS.UU., aveva risolto le questioni derivanti dalla cancellazione di una società dal registro delle imprese, affermando che la cancellazione della società non comportava l’estinzione dei debiti tributari della società, in quanto i relativi rapporti si trasferivamo in capo ai soci in forza di un meccanismo di tipo successorio, si che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, essa Agenzia delle entrate era da ritenere legittimata a proseguire, nei confronti dei soci, il giudizio relativo all’atto impositivo emesso nei confronti di una società poi cessata, anche in mancanza di attivo da distribuire; ed i soci erano da ritenere, a tal fine, legittimati passivi, quali successori della società, fermo il loro diritto di rispondere solo “intra vires”;

che, con il quarto motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata aveva fatto un mero rinvio alla sentenza n. 5608/2017, emessa dalla medesima CTR nei confronti della s.r.l. “PM GESTIONI”, la quale, senza entrare nel merito, aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio, omettendo di pronunciarsi sulle questioni di merito formulate dall’Agenzia delle entrate, con conseguente violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;

che il contribuente si è costituito con controricorso; che il ricorso è stato esaminato una prima volta all’udienza camerale del 30 gennaio 2020, in esito alla quale il Collegio ha rinviato il processo a nuovo ruolo, per consentire al relatore di formulare una proposta più adeguata ai fatti di causa; che, formulata la nuova proposta da parte del consigliere relatore, il ricorso torna oggi all’esame del Collegio; che il resistente P.P. ha presentato, per l’odierna udienza, memoria illustrativa, con la quale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, per avere egli aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, convertito nella L. n. 136 del 2018 ed aver pagato la prima rata dell’importo dovuto;

che va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con compensazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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