LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16033-2015 proposto da:
B.B., elettivamente domiciliato in, ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA VIVINETTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO ASARO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 7189/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 23/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
RILEVATO
che:
– B.B. impugnava la cartella di pagamento n. ***** (per la somma di Euro 319.612,65) ricevuta dall’agente della riscossione in data 17/3/2005 sostenendo che la stessa non era stata preceduta dalla notificazione degli atti impositivi, costituiti da tre avvisi di accertamento (relativi agli anni di imposta 1998, 1999 e 2000) asseritamente notificati il 27/5/2004: in particolare, il ricorrente deduceva l’invalidità della cartella in ragione dell’illegittima notificazione degli atti impositivi e, contestualmente, impugnava nel merito gli avvisi ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3;
– contemporaneamente all’iniziativa innanzi al giudice tributario, il B. promuoveva innanzi al giudice ordinario azione di querela di falso in riferimento alle firme apposte nelle cartoline postali relative alla notificazione degli avvisi di accertamento;
– il processo tributario veniva sospeso dalla C.T.P. di Brescia D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 39, sino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Brescia che dichiarava la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alle cartoline di ricevimento delle notifiche degli avvisi di accertamento;
– la C.T.P. di Brescia, rilevato il difetto di notifica degli atti impositivi, accoglieva il ricorso del contribuente;
– la C.T.R. della Lombardia – con sentenza n. 7189/64/14 del 23/12/2014 – accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma della decisione di prime cure, respingeva il ricorso introduttivo del B.;
– avverso tale decisione B.B. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi;
resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo il ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) omesso esame di un fatto decisivo e controverso che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la C.T.R. – con pronuncia contraddittoria – mancato di chiarire se il vizio della notificazione degli atti presupposti ne comporti la nullità o, al contrario, la giuridica inesistenza.
La censura è priva di fondamento.
L’erronea riconduzione del vizio denunciato (consistente nella pretesa contraddittorietà intrinseca della motivazione) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anziché all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non rende di per sé inammissibile il motivo, che, ciononostante, non coglie la ratio decidendi e, anzi, si fonda su discrasie motivazionali soltanto apparenti.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la C.T.R. non ha affatto mancato di qualificare il vizio afferente la notificazione degli avvisi di accertamento: il giudice d’appello ha, infatti, chiaramente statuito che “la circostanza per la quale gli atti impositivi sono stati ricevuti nella residenza del contribuente ma da un soggetto diverso, che ha firmato la cartolina di ricevimento falsificando la sottoscrizione del signor B., non rende inesistente la notifica, bensì nulla/invalida. L’inesistenza della notificazione si configura solo allorquando il procedimento di notificazione manchi del tutto ovvero sia stato effettuato in modo assolutamente non previsto dalla legge…
Nel caso di specie l’inesistenza deve essere esclusa sia per il fatto che la notifica sia avvenuta nel luogo dove il contribuente ha fissato la residenza, sia per il fatto che il signor B. ha impugnato anche nel merito della pretesa erariale gli avvisi di accertamento, avendone quindi avuto conoscenza legale”.
Rispetto a tale chiarissima opzione interpretativa è capziosa l’argomentazione del ricorrente secondo cui la successiva frase “la inesistenza di una valida notifica non vizia l’avviso di accertamento” darebbe luogo a incertezze nel percorso logico-argomentativo della C.T.R..
2. Col secondo motivo, il B. lamenta (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3; il motivo si articola in due censure, poiché si sostiene che la C.T.R. avrebbe, da un lato, mancato di ravvisare l’inesistenza della notificazione eseguita nelle mani di soggetto non identificato e, dall’altro, ritenuto il vizio di notifica sanato (ex art. 156 c.p.c.) dall’impugnazione cumulativa degli atti presupposti e della cartella (che, in quanto non preceduta dagli atti impositivi, doveva essere comunque annullata).
Entrambe le censure sono infondate.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, l’inesistenza della notificazione è configurabile in caso di totale mancanza materiale dell’atto e nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; “tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/7/2016, Rv. 640603-01, che, pur riguardando la notificazione del ricorso per cassazione, esprime principi generali riferibili al procedimento notificatorio).
Nel caso de quo, la C.T.R. ha correttamente escluso l’inesistenza della notificazione degli atti impositivi, posto che gli stessi sono stati consegnati, da soggetto qualificato, nella residenza del destinatario, seppure a soggetto (certamente diverso dal B.) rimasto non identificato: alla luce della pronuncia sopra richiamata (e della successiva, conforme, elaborazione giurisprudenziale) il fatto che gli avvisi siano stati consegnati ad un soggetto non abilitato a riceverli tale dovendosi ritenere chi, rimasto ignoto, li ha ritirati sostituendosi al B. – non esclude che la consegna sia avvenuta e, dunque, il vizio dà luogo a nullità, non già ad inesistenza (configurabile soltanto in caso di restituzione pura e semplice al mittente).
La seconda censura, che impropriamente richiama l’art. 156 c.p.c. (norma che la C.T.R. non menziona), risente di un’erronea lettura del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.
Nella fattispecie, il B. non ha limitato la propria iniziativa al ricorso avverso la cartella, viziata in conseguenza della mancata notifica degli atti presupposti, ma, come consentito dalla disposizione succitata, ha impugnato, unitamente alla cartella, gli avvisi di accertamento che non gli erano stati notificati.
L’opzione dell’odierno ricorrente ha concrete ricadute sull’accertamento rimesso al giudice tributario: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018, Rv. 646699-01; in precedenza, Cass., Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254-01).
Correttamente, dunque, la C.T.R. lombarda ha statuito che “i vizi attinenti alla notifica non inficiano la legittimità dell’avviso di accertamento, ragion per cui il contribuente può proporre impugnazione dell’atto successivo e contestualmente del prodromico atto non correttamente notificato. Ne consegue che, nel caso di specie, la inesistenza di una valida notifica non vizia l’avviso di accertamento ma rende tempestiva l’impugnazione, da parte del signor B., della cartella di pagamento e dei presupposti avvisi di accertamento…”.
Con altre parole, l’omessa notifica degli atti presupposti non è stata dedotta dal B. come motivo di per sé inficiante la cartella, ma come circostanza idonea a recuperare la contestazione avverso la pretesa erariale, la quale è stata esaminata dal giudice d’appello che l’ha ritenuta “non sorretta da idonee allegazioni e tanto meno da prove” (con statuizione che non ha formato oggetto di impugnazione).
3. In conclusione, il ricorso di B.B. deve essere respinto.
Alla decisione fa seguito la sua condanna a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.
4. Stante il rigetto dell’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021