LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giul – rel. Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5262 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Europa Motori s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4432/38/14, depositata in data 3 luglio 2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 4432/38/14, depositata in data 3 luglio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Europa Motori s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 65/04/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società, avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. a carico di un soggetto terzo (Gammarent s.r.l.), aveva contestato nei confronti della contribuente, per l’anno 2005, l’indebita deduzione di costi, ai fini Ires e Irap, e detrazione ai fini Iva, in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti di acquisto di autoveicoli per il tramite della società “cartiera” (Gammarent s.r.l.) fittiziamente interposta agli effettivi cedenti comunitari;
– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) nel quadro della frode carosello, spettava all’Erario dimostrare il coinvolgimento del cessionario nell’ambito delle circostanze incriminate, fornendo tale prova mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; in particolare, l’Amministrazione doveva provare l’esistenza di un comportamento fraudolento da parte del cedente (c.d. cartiera) nonché la connivenza nella frode da parte del cessionario, avvalendosi di prova non necessariamente certa, ma di presunzioni gravi, precise e concordanti, atte a denotare come un qualsiasi imprenditore, cessionario di beni o servizi, con il semplice buon senso, si sarebbe potuto rendere conto della inesistenza sostanziale della controparte; 2) nella specie, nessuna prova concreta era stata fornita dall’Ufficio circa la partecipazione della contribuente al meccanismo fraudolento;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; è rimasta intimata la società contribuente;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, artt. 21 e 54, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché dei principi indicati nelle sentenze della Corte di giustizia del 12.1.2006 (cause C-354/03, 355/03 e 484/03) e 6.7.2006 (cause C-439/04 e 440/04), per avere la CTR ritenuto legittima la detrazione dell’Iva operata dalla società contribuente: a) non avendo l’Ufficio fornito la prova che la società contribuente avesse direttamente partecipato al meccanismo fraudatorio ancorché, secondo la giurisprudenza comunitaria e di legittimità, fosse sufficiente la prova della conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario di partecipare, con il proprio acquisto, ad un’operazione iscritta in una frode all’Iva; 2) erroneamente addossando sull’Ufficio l’onere di provare la partecipatio fraudis del cessionario;
– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, e dell’art. 132 c.p.c., per avere la CTR, con una motivazione apparente, rigettato il gravame dell’Ufficio, affermando apoditticamente che “nella specie nessuna concreta prova è stata fornita dall’Ufficio circa la partecipazione dell’appellata al meccanismo fraudolento”; con ciò senza che dalla sentenza potesse evincersi la ratio decidendi e senza che il giudice di appello avesse preso in considerazione i vari elementi presuntivi indicati nell’atto di gravame a sostegno dell’accertamento fiscale;
– il secondo motivo – da trattare preliminarmente – si profila infondato;
– premesso che, come precisato da questa Corte “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. n. 25456 del 2018; Cass. n. 22949 del 2018), nella specie, le considerazioni svolte dal giudice di appello sono tali da disvelare chiaramente quali siano le ragioni della ritenuta legittimità dell’atto impositivo, non avendo, ad avviso dello stesso – con un apprezzamento di merito insindacabile in questa sede – l’Ufficio assolto all’onere di provare, anche in via presuntiva, l’esistenza di una connivenza nella frode da parte della contribuente;
– il primo motivo è fondato;
– in materia, sulla scia della giurisprudenza della Corte di giustizia, questa Corte (Cass. civ. 20 aprile 2018, n. 9851), ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui “in tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta” e, inoltre, che “la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”; l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l’inidoneità operativa del cedente, ma deve dimostrare, altresì, che il cessionario quantomeno fosse in grado di percepire (“avrebbe dovuto”) tale inidoneità in base alla sua diligenza specifica quale operatore medio del settore (Cass. n. 6864/2016). Più in generale l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare (in base ad elementi oggettivi, anche presuntivi; Cass., n. 155044 e n. 20059 del 2014) che il cessionario o committente si trovasse di fronte a circostanze indizianti dell’esistenza di irregolarità nell’operazione. Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., 24 agosto 2018, n. 21104; Cass., 14 marzo 2018, n. 6291; Cass., 28 marzo 2018, n. 7613; Cass., sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598);
– nella specie, la CTR non si è attenuta al suddetto principio, ritenendo detraibile l’Iva in quanto, premesso che “l’amministrazione finanziaria (deve anche)… dimostrare la connivenza nella frode da parte del cessionario”, “nella specie, nessuna concreta prova (era) stata fornita dall’Ufficio circa la partecipazione dell’appellata al meccanismo fraudolento”; con ciò ponendo erroneamente a carico dell’Amministrazione l’onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, la “connivenza nella frode” ovvero “la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio” da parte della contribuente, allorquando, alla luce del principio sopra richiamato, l’Amministrazione è onerata di provare, anche in via indiziaria, in base a elementi oggettivi e specifici, soltanto la conoscenza o conoscibilità da parte della contribuente che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;
– in conclusione, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo; con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata – in relazione al motivo accolto – e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021