Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28564 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5322/2016 proposto da:

S.G., nella qualità di titolare dell’omonima farmacia, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Carrano Raffaele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

Azienda Sanitaria Locale Salerno – ex A.s.l. SA *****, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 208, presso lo studio dell’avvocato Cardarelli Massimiliano, rappresentata e difesa dagli avvocati Sasso Gennaro, Tortora Emma, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incedentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 480/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/05/2021 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Salerno ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Asl Salerno avverso il provvedimento monitorio con il quale il titolare di una farmacia, S.G., aveva richiesto il corrispettivo dovuti per i medicinali erogati in regime di convenzionamento e gli interessi moratori quantificati D.Lgs. n. 231 del 2002, ex artt. 4 e 5, ma l’opposizione riguardava solo il saggio degli interessi applicato in misura superiore a quello legale.

2. Impugnata la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello ha ritenuto non applicabile la disciplina degli interessi moratori contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2002, al rapporto in essere, superando, peraltro, sia la preliminare eccezione di irregolare costituzione della ASL sia quella di giudicato.

3. A sostegno della decisione la Corte d’Appello ha affermato che secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il direttore generale non ha necessità di una preventiva deliberazione autorizzativa per la proposizione di azioni giudiziarie dovendosi escludersi che un organo monocratico debba stare in giudizio con l’autorizzazione di se stesso. Ha escluso la fondatezza dell’eccezione di giudicato, attesa la diversità dei crediti coperti da giudicato in quanto relativi a frazioni temporali diverse ancorché relativi ad un rapporto continuativo.

4. Nel merito ha ritenuto che il rapporto dedotto in giudizio è inquadrabile nella categoria della transazione commerciale in quanto è ravvisabile un nesso sinallagmatico tra erogazione dei farmaci e somme dovute al farmacista, ma agli interessi moratori non può essere applicata la disciplina speciale ma, ratione temporis la Convenzionale Nazionale stipulata tra Federfarma e le Regioni, recepita nel D.P.R. n. 371 del 1998, in quanto vigente fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, così come stabilito al punto 2 delle norme finali, al fine di evitare soluzioni di continuità. Alla stregua di questa Convenzione le Asl sono obbligate a contrarre con le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico ai fini della dispensazione dei farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ed il regime giuridico è rigidamente mutuato dalla Convenzione nella quale è espressamente previsto, all’art. 8 comma 5, che non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali.

5. La Corte territoriale ha, inoltre, escluso che il diverso regime introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, possa aver sostituito la disposizione cogente della Convenzione ed ha aggiunto che il predetto D.Lgs., trova applicazione soltanto per i contratti conclusi dopo l’8/8/2002. precisando che anche se i pagamenti siano stati successivi alla data sopraindicata, secondo l’art. 7 del D.Lgs., gli accordi diversi posso essere tenuti fermi avuto riguardo alla natura dei servizi ove non si determini una condizione di grave iniquità per il creditore. Nella specie tale condizione è da escludersi dal momento che è previsto il versamento di un acconto in conto capitale alle farmacie ancora prima delle convenzioni individuali nonché la possibilità di avvalersi di istituti finanziari di credito per l’incasso delle proprie competenze nei confronti dell’ente erogatore. E’ stato aggiunto che i ritardi non sono determinati dalla volontà di procurare al debitore liquidità aggiuntiva ma. Al contrario, dalla mancanza di liquidità delle ASL e che comunque si tratta di entrate durevoli e continuative.

6. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S.G. accompagnato da memoria. Ha resistito con controricorso la ASL.

7. Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 83 e 125 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto regolarmente costituita la ASL pur senza un atto di autorizzazione ad agire del Direttore Generale. La procura generale alle liti non reca riferimento al giudizio in oggetto. Manca in particolare un atto autorizzativo ad hoc del Direttore generale rivolto al legale del presente giudizio che evidenziasse la volontà d’impugnare la sentenza della Corte d’Appello.

7.1 La censura è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento costante (Cass. 7941 del 2013; 14951 del 2014) che alla luce dell’art. 18 della L.R. Campania n. 32 del 1994, attuativo del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, non richiede che il direttore generale, cui spetta il potere e la responsabilità di gestione della ASL oltre che il potere di rappresentare all’esterno l’ente, abbia bisogno di una preventiva autorizzazione per conferire mandato alle liti al difensore, essendo dotato della legittimazione a stare in giudizio e non essendo tenuto ad autorizzare se stesso. Questo principio esclude, in via consequenziale che un atto diverso dalla procura, ovvero una preventiva autorizzazione debba essere deliberata al fine di indicare il difensore ed investirlo della rappresentanza in giudizio, essendo quest’ultima, una delle estrinsecazioni del potere di cui è investito ex lege il direttore generale.

8. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c., per essersi formato il giudicato sul regime giuridico applicabile alla determinazione degli interessi moratori nella specie.

8.1 La censura è infondata alla luce dei consolidati principi elaborati da questa Corte in tema di opponibilità del giudicato alla luce dei quali il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non è vincolante in giudizi diversi ancorché abbiano ad oggetto le medesime ragioni di fatto quando non vi sia identità di rapporti giuridici, in quanto divergenti quanto a frazione temporale ed importi. In questa ipotesi i diritti di credito azionati sono da configurarsi come autonomi dal momento che la provenienza dei vincoli negoziali dalla Convenzione recepita dal D.P.R. n. 371 del 1998, non esclude la singolarità dei contratti relativi a cadenze temporali separate ancorché cronologicamente continuative. A tale rilievo di carattere generale, si aggiunge, in relazione al giudicato determinatosi a causa di decreto ingiuntivo non impugnato, pure invocato, dalla parte ricorrente, ancorché genericamente, che la giurisprudenza di legittimità ne ha costantemente affermato la non vincolatività ove non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto su cui si fonda. (Cass. 12111 del 2020).

8.2 In conclusione, l’eccezione di giudicato relativamente al giudizio a cognizione piena di cui a pag. 12 del ricorso è infondata alla luce del difetto d’identità del rapporto dedotto nel presente giudizio, in quanto fondato su un vincolo negoziale e la titolarità di diritti autonomi e separati rispetto a quelli dell’altro giudizio. Sul generico riferimento ai decreti ingiuntivi opposti l’infondatezza deriva dall’applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali (Cass. 12111 del 2020).

9. Nel terzo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 5,7, per non essere stato applicato il regime giuridico degli interessi moratori previsto nella predetta disciplina normativa.

9.1 La censura non è fondata alla luce del recente orientamento espresso dalle S.U. di questa Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibile, con la pronuncia n. 26496 del 2020. Nella pronuncia sono stati risolte le oscillazioni giurisprudenziali affacciatesi in precedenza e si è stabilito che il tasso d’interesse di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5, nel testo anteriore alla novellazione del D.Lgs. n. 192 del 2012 (periodicità sovrapponibile a quella relativa al rapporto dedotto nel presente giudizio) “non è applicabile all’ipotesi di ritardo della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro per la dispensazione dei farmaci di fascia A perché il farmacista in questo rapporto di natura pubblicistica è componente del servizio sanitario nazionale e non può, conseguentemente, essere qualificato come imprenditore, ovvero “soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.”. Le sezioni unite precisano, a sostegno della decisione, che l’assistenza farmaceutica ha una sua specificità, in relazione alla dispensazione dei farmaci in regime di convenzionamento, dal momento che essa si fonda sulla concretizzazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost.. In questo quadro l’assistito è titolare del diritto di ricevere i farmaci, solo ove ricorrano le condizioni per l’esercizio del diritto stesso. Conseguentemente se ne deve escludere l’inclusione nella categoria della “attività economica organizzata” o della “libera professione (con riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2, comma 1, lett. c)), dal momento che l’assistenza farmaceutica si inserisce in toto nell’espletamento del servizio sanitario nazionale e “si colloca nel rapporto stretto e diretto, proprio della sua piena realizzazione, con il pubblico interesse sotteso a detto servizio, a sua volta riconducibile all’obbligo dello Stato, condiviso con le Regioni ex art. 117 Cost., comma 3, di tutelare il diritto alla salute” (S.U. citate in motivazione). La strutturazione dell’attività farmaceutica nel più elevato grado della dispensazione di farmaci, non solo richiede l’intervento concessorio della pubblica amministrazione quale esito di pubblico concorso, ma deve altresì rapportarsi a un complessivo piano territoriale sempre di fonte pubblica così da inserirsi strutturalmente nel sistema pubblico, come componente del servizio sanitario nazionale allo scopo – e quindi nei limiti – di tale specifica attività. “Il servizio sanitario nazionale agisce attraverso questi punti di distribuzione, in ordine ai farmaci eletti come i più prossimi alla tutela tanto del diritto dell’individuo quanto, a ben guardare, dell’interesse collettivo che ad esso si congiunge: e pertanto, come il servizio sanitario nazionale è pubblica amministrazione su cui grava l’adempimento dell’obbligo costituzionale di tutela della salute – cui si correlano appunto diritti individuali e interesse collettivo -, così le farmacie, nei limiti in cui partecipano, strutturalmente e ordinariamente, a detto adempimento (che a monte si effettua con la selezione dei farmaci dispensabili come fascia A e con l’inserimento della collaborazione medica per rilasciarne le prescrizioni), ne assumono la pubblica natura”.(S.U. in motivazione). Tale qualificazione non contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. in particolare, le seguenti sentenze; 19 dicembre 2019, A.V. e BU, C-465/2018; 5 dicembre 2013, Venturini e a., C-159/2012 e C-161/2012; Grande Sezione, 1 giugno 2010, Blanco Perez, C570/2007; Grande Sezione, 19 maggio 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, C-171/07, e Helga Neumann-Seiwert, C172/07; Grande Sezione, 19 maggio 2009, Commissione c. Italia, C-531/06); dal momento che per quanto concerne la natura dei farmaci, la Corte di Lussemburgo ha precisato che la restrizione dei principi evincibili dal trattato può essere giustificata dall’obiettivo di tutela della sanità pubblica, in particolare dallo scopo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità, considerando che i medicinali, in ragione dei loro effetti terapeutici, possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione. Questa peculiarità inserisce l’attività di dispensazione farmacologica nella “facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere il grado di tutela della sanità pubblica”, come si esprime la citata sentenza 19 maggio 2009, Commissione c. Italia.

10. La specifica qualificazione pubblicistica dell’attività di dispensazione farmacologica e la sua inclusione anche a livello del diritto unione all’interno del servizio pubblico di attuazione del diritto alla salute secondo le modalità conformative stabilite dalle agenzie pubbliche competenti, consente di ritenere applicabili i principi stabiliti dalle S.U. a tutta l’erogazione farmacologica in regime di convenzionamento in relazione alla disciplina degli interessi di cui al D.P.R. n. 371 del 1998.

11. Con riferimento al caso di specie la Corte d’Appello, nell’escludere l’applicabilità del regime giuridico previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002 ha stabilito correttamente la decorrenza degli interessi, limitati al tasso legale, dalla scadenza del termine per il pagamento indicata nel D.P.R. n. 371 del 1998, art. 8, trattandosi di crediti interamente rientranti, ratione temporis nell’ambito di applicazione del suddetto decreto.

12. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La novità costituita dal recente arresto delle S.U. induce alla compensazione delle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese processuali del presente giudizio.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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