LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5568/2016 proposto da:
A.t.i. F. Costruzioni S.r.l., Piemme Costruzioni S.r.l. (C.F.
*****), in persona dei soci superstiti, è Piemme Costruzioni s.r.l., (P.IVA *****), in persona del legale rappresentante, tutte elettivamente domiciliati in Roma, Via Palumbo, 26 presso lo studio dell’Avvocato Armando Profili, e rappresentati e difesi dall’Avvocato Claudio Gaeta, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale –
contro
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento (Consorzio A.S.I.), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Cesi, 44 presso lo studio dell’avvocato Luigi Molinaro, e rappresentato e difeso dall’avvocato Camillo Cancellario per procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1296/2015, depositata il 17/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. L’A.t.i. F. Costruzioni S.r.l. e Piemme Costruzioni S.r.l., quest’ultima già P.M. & C. S.a.S., per brevità anche solo A.t.i., affidataria della costruzione di un rustico industriale per contratto di appalto concluso con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha condannato la stazione appaltante al pagamento, in favore della appaltatrici, della somma di Euro 98.310,14, per le lavorazioni eseguite come indicate nello stato consistenza, elaborato dalla direzione lavori.
2. La Corte di merito, respingendo i primi motivi dell’appello principale e di quello incidentale, ha confermato la sentenza di primo grado in punto di rigetto dell’annullamento della delibera di risoluzione per grave inadempimento delle imprese appaltatrici costituite in A.t.i., disposta ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 119 dalla stazione appaltante, ed escluso i danni connessi alla mancata locazione dei rustici industriali, rivendicati dal committente consorzio con l’appello incidentale.
Nel resto la Corte partenopea, in accoglimento dei relativi motivi dell’appello principale, ha escluso il credito risarcitorio della stazione appaltante che, pari all’importo dei lavori da eseguire in danno, era stato invece portato in compensazione con quello vantato dall’A.t.i. in primo grado, così ritenendo che il tribunale fosse incorso in ultra-petizione, pronunciando su pretesa non azionata dalla committenza.
3. Propone controricorso il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento che articola, altresì, ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, cui resiste, a sua volta, con controricorso l’A.t.i.
L’A.t.i. ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’A.t.i. ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Le ricorrenti deducono che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto superato l’accertamento circa le contestazioni insorte tra le parti sulla qualità dei materiali utilizzati dall’A.t.i. per il riempimento delle travi di fondazioni del rustico affidato in appalto, oggetto della domanda di accertamento della illegittimità della delibera di risoluzione e di danni proposta dall’A.t.i., e tanto perché il pure verificato mancato riempimento ad opera dell’impresa appaltatrice di quelle travi era fatto, di per sé òsufficiente, a giustificare l’adozione da parte del Consorzio della delibera di risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa D.P.R. n. 554 del 1999, ex art. 119.
La disputa era invece decisiva nel determinare le sorti dell’appalto e la questione sul mancato riempimento non dirimente, non potendosi essa imputarsi all’impresa, ma Ile difficoltà frapposte dalla Direzione Lavori.
2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ancora omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La Corte di merito aveva ritenuto che l’inottemperanza all’ordine di servizio n. 1 della D.L., che disponeva la sospensione limitata dell’esecuzione dei lavori, giustificasse l’adottata delibera di risoluzione contrattuale, senza considerare che il tenore dell’ordine di servizio era tale da rappresentare una volontà di sospensione dei lavori, nella loro totalità.
L’ordine comunque doveva ritenersi superato per effetto di quello successivo con cui la D.L. fissava un incontro per procedere ad una analisi di laboratorio dei materiali, previa loro campionatura in contraddittorio con l’impresa.
3. Con la terza censura le ricorrenti fanno ancora valere un omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e tanto per avere la Corte di merito rigettato il motivo di appello, con cui l’A.t.i. si doleva che il primo giudice avesse ritenuto più convincente la lettura dell’a.t.p. data dal consulente di parte avversa rispetto a quella offerta dal nominato consulente tecnico di ufficio o, ancora, di quella del tecnico nominato dall’A.t.i. stessa, su natura ed idoneità dei materiali di riempimento dei plinti di fondazione.
4. I motivi, che meritano congiunta trattazione perché connessi, sono inammissibili in quanto diretti a fornire una diversa lettura dei fatti per un accertamento che riservato al giudice del merito, resta, come tale, il risultato di una congrua composizione degli esiti istruttori, per un ordine logico non irreversibilmente compromesso, dalla decisività delle portate critiche.
In tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass. 05/08/2016, n. 16526).
4.1. Tanto vale quanto al primo motivo nel rapporto tra la questione relativa a natura e qualità dei materiali di riempimento delle fondazioni e quella sull’omesso o parziale riempimento e, tanto, nell’apprezzata rilevanza da parte della Corte d’appello, in ragione della sua espressa maggiore incisività, della seconda a dare definizione all’inadempimento contestato all’A.t.i., il tutto per quanto rimane un giudizio fattuale di competenza dei giudici di merito.
4.1.1. A definizione di un ulteriore profilo di inammissibilità, è poi vero che il primo motivo non si confronta con quella parte della motivazione della sentenza impugnata che impegnandosi, a definizione dell’inadempimento contestato all’A.t.i., nello scrutinio della qualità dei materiali utilizzati dall’appaltatrice ne esclude il rilievo.
La Corte territoriale dà conto degli esiti di una prima verifica, conforme alle contestazioni della D.L., e, ancora, e comunque, del fallimento delle ulteriori, nell’assenza dell’impresa, sempre convocata nell’indicato contesto, dopo aver contrastato i diversi esiti dell’escussa prova testimoniale (teste Amoriello), per un giudizio composito in cui convergono ragioni soggettive ed oggettive sulla inattendibilità delle dichiarazioni rese (p. 18 sentenza).
4.1.2. Le contestazioni portate con il secondò motivo ai contenuti dell’ordine di servizio n. 1 adottato dalla D.L. muovono, poi, da evidenze che, dirette a dare differente definizione al primo, non riescono a svincolarsi da una cornice di alternativa fattualità.
La critica di nuovo perde, inoltre, ogni confronto con l’ulteriore accertamento, pure contenuto in sentenza, che l’ordine di servizio era di blocco delle sole lavorazioni contestate sino alla verifica di ottemperanza all’ordine stesso e non delle intere lavorazioni, e tanto nel rilievo, pure operato dalla Corte di merito, che gli ulteriori lavori comunque proseguirono (p. 19 sentenza).
4.1.3. Il terzo motivo soffre anche di mancanza di allegazione nella ricostruzione dei giudizi tecnici che si vorrebbero a confronto all’interno di una critica che resta comunque, ed anche, sostenuta da mere deduzioni difensive come tali non rilevanti (Cass. 18/10/2018, n. 26305).
5. Con il proposto ricorso incidentale, il Consorzio ASI denuncia la violazione degli artt. 1241 e 1242 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte di merito aveva errato nel riformare la decisione del Tribunale di Benevento per ultra-petizione e tanto là dove il primo giudice aveva ritenuto che le domande di condanna proposte dall’A.t.i. non potessero essere accolte perché, per lo stato di consistenza, redatto D.P.R. n. 554 del 1999, ex art. 121 era la stazione appaltante ad essere creditrice.
I giudici di merito avevano erroneamente applicato le norme sulla compensazione in senso tecnico, e con esse, il divieto di rilevazione d’ufficio che postula l’autonomia dei rapporti di credito e che non si pratica in caso di “compensazione impropria”.
Quest’ultima, da ritenersi integrata nel caso di specie, si realizza là dove i crediti e debiti delle parti abbiano natura corrispettiva originando da un unico rapporto, potendo in tal caso il calcolo delle somme essere compiuto anche d’ufficio dal giudice, in sede di accertamento della fondatezza della domanda.
Il motivo è infondato.
5.1. In materia di compensazione dei crediti, nel caso in cui le reciproche pretese di debito e credito delle parti non abbiano origine dal medesimo rapporto negoziale e non entrino, come tali, a comporre il thema decidendum, mancando il preteso titolare di chiedere, in via diretta o di eccezione, che l’accertamento giudiziale si estenda al proprio controcredito, nell’autonomia dei vantati rapporti, il giudice non può porre d’ufficio in compensazione le due derivate voci, senza incorrere nel vizio di ultra-petizione.
5.2. Il difetto del requisito di identità dei titoli, nella diversità dei relativi presupposti, è di ostacolo infatti alla operatività della cd. compensazione impropria che comporta invece, nella sinallagmaticità delle obbligazioni, a fonte unica, un mero accertamento contabile, cui il giudice può legittimamente procedere, senza che sia necessaria la proposizione di un’eccezione di parte ovvero di una apposita domanda riconvenzionale (Cass. 03/08/2004, n. 14808; Cass. 20/11/2019, n. 30220).
5.3. Il Consorzio committente, pur deducendo l’avverso inadempimento al contratto di appalto, non ha fatto valere in giudizio la pretesa risarcitoria per la voce “lavori da realizzare in danno” dell’impresa, che, nonostante fosse presente nello “stato di consistenza lavori” redatto dalla D.L., non poteva essere utilizzata d’ufficio dal giudice quale controcredito da porre in compensazione, secondo il meccanismo contabile della cd. compensazione impropria, al corrispettivo d’appalto azionato dall’impresa, nella diversità delle cause, come ineccepibilmente ritenuto dalla Corte d’appello di Napoli.
6. I ricorsi principale ed incidentale sono, in via conclusiva, infondati.
Le spese, in ragione degli esiti della lite, restano compensate tra le parti.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo a carico del ricorrente principale ed incidentale.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi, in via principale ed incidentale, proposti da A.t.i. F. Costruzioni S.r.l., Piemme Costruzioni S.r.l., (C.F. *****), Piemme Costruzioni s.r.l. (P.IVA *****) e Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento. Compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021
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