LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15209/2016 proposto da:
Daunia Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Paesiello, 55 presso lo studio dell’Avvocato Franco Gaetano Scoca, e rappresentata e difesa dall’Avvocato Giacomo Mescia, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.M., F.D., rappresentati e difesi dagli Avvocati Lucio Rodolfo Crisci, e Fabrizio Crisci, per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti-
e Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 378/2016, depositata il 01/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’Appello di Bari, decidendo sull’opposizione proposta dai signori F.M. e F.D., che si erano già avvalsi della procedura arbitrale prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21 ha rideterminato le indennità di servitù e di occupazione – relative all’asservimento dei fondi degli opponenti, siti nel Comune di *****, a seguito di esproprio disposto con D. Dirig. Regione Puglia 5 ottobre 2011, n. 746 a beneficio della società Daunia Wind S.r.l., per il trasporto di energia prodotta da una centrale eolica sita nell’omonimo parco – nella complessiva somma di Euro 35.013,68 e di Euro 35.277,88.
2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza, la società a r.l. Daunia Wind con sei motivi, cui resistono con controricorso i signori F..
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio o l’insanabile contrasto tra argomentazioni adottate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di merito asseritamente recepito le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, per poi riconoscere agli opponenti, in aggiunta a quelle di asservimento ed occupazione temporanea, una ingente indennità di deprezzamento del fondo asservito, là dove, invece, il consulente aveva escluso qualsivoglia somma per l’indicata voce.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, comma 1, sul deprezzamento della parte residua del bene espropriato, da valere in ipotesi di espropriazione parziale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Poiché nell’ipotesi di specie l’opposizione riguardava la determinazione dell’indennità di asservimento D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 44 e di occupazione temporanea ex art. 50 D.P.R. cit., non trovava applicazione l’art. 33 cit., relativo alla diversa fattispecie dell’esproprio parziale.
3. Con il terzo motivo la ricorrente fa valere omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Corte d’Appello, recependo in modo pedissequo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, aveva stabilito che il valore di mercato del bene asservito era di Euro 2/mq e che andasse maggiorato del 30h per la perdita di utilizzo del fronte diretto sulla strada comunale.
La Corte di merito aveva infatti premesso, ad ogni altra argomentazione, che le indennità di asservimento e di occupazione temporanea dovevano essere determinate applicando una riduzione percentuale delle indennità di esproprio e tanto per la minore compressione del diritto, che si realizza in caso di asservimento e/o di mera occupazione temporanea, rispetto all’esproprio del terreno.
Era pertanto contraddittoria la decisione di determinare le indennità di servitù e di occupazione in misura superiore all’indennità che sarebbe stata corrisposta in caso di esproprio.
Tanto doveva valere, trattandosi di una mera servitù di cavidotto interrato alla profondità di circa 1 mt e 70 cm, la cui presenza non pregiudicava le coltivazioni praticate sul fondo, e non essendovi alcuna perdita di valore del terreno sul fronte stradale, in quanto qualsiasi costruzione doveva, comunque, rispettare la fascia di rispetto e quindi sarebbe stata eretta in terreno libero oltre il cavidotto.
4. Con il quarto motivo la ricorrente fa ancora valere omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’insanabile contrasto tra affermazioni inconciliabili là dove la Corte di merito aveva: da una parte dichiarato di condividere gli esiti della disposta consulenza di ufficio, affermando che i terreni hanno vocazione agricola per un valore di mercato di Euro 2,00/mq; dall’altra concluso valorizzando dei primi le ulteriori utilizzabilità intermedie tra quella agricola ed edificabile.
5. Con il quinto motivo la ricorrente fa valere la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Non ricorrevano i presupposti del riconoscimento di un indennizzo per il deprezzamento del bene dovuto ad esproprio parziale, in difetto dei relativi presupposti di legge (degrado parte non espropriata; vincolo di interdipendenza tra parte del suolo oggetto di esproprio e quella interessata dall’ablazione).
La Corte di merito aveva pertanto illegittimamente duplicato gli importi corrisposti ai proprietari, riconoscendo una maggiorazione delle indennità di asservimento e di occupazione per perdita di utilizzo del fronte strada e una ulteriore indennità da deprezzamento del fondo, escluso dal c.t.u.
6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte d’Appello non avrebbe dovuto riconoscere l’indennità per la diminuzione del valore della parte residua di proprietà trattandosi di limitazioni legali, gravanti come tali in modo indifferenziato su tutti i beni che sono in posizione di vicinanza con l’opera pubblica.
7. I controricorrenti deducono in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività.
Parte ricorrente avrebbe omesso di indicare la data di comunicazione del provvedimento impugnato per cui unica data, da considerarsi per il computo del termine di impugnazione, era quella di pubblicazione dell’ordinanza/sentenza avvenuta il 1 aprile 2016 come indicato dalla stessa ricorrente.
Ritenuti i sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, il termine ultimo per l’impugnazione doveva individuarsi al 31 maggio 2016 e risultando invece il ricorso notificato il 6 giugno 2016, lo stesso doveva ritenersi tardivo ex art. 325 c.p.c. Nella specialità del rito adottato dalla Corte di merito (art. 702-quater c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 27) il termine per l’impugnazione, comunque fissato dalle norme in trenta giorni per qualsiasi impugnazione, sarebbe poi spirato il 1 maggio 2016.
8. In via preliminare deve valutarsi l’eccezione sollevata dai controricorrenti.
Il ricorso per cassazione proposto dalla Daunia Wind a r.l. è tempestivo.
L’art. 702 quater c.p.c. riguarda espressamente l’appello e non il ricorso per cassazione che, pertanto, in mancanza di norma speciale derogatoria continua ad essere disciplinato dalle norme generali (art. 325 ss. c.p.c.).
L’ordinanza emessa all’esito di giudizio disciplinato dal rito sommario di cognizione, comunicata dalla cancelleria anche via pec, non rileva al fine di far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, il quale muove solo dalla notificazione ad istanza di parte a norma dell’art. 326 c.p.c. (Cass. n. 15414 del 06/06/2019, in motivazione p. 3, sub par. 1).
Il ricorso e’, pertanto, tempestivo essendo stato notificato il 6 giugno 2016 e quindi ben prima del termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza del 1 aprile 2016, considerando anche la sospensione feriale dei termini, come modificata dalla disciplina introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162.
9. Nel resto.
I motivi del ricorso proposto da Daunia Wind S.r.l., si prestano, nel loro complesso:
a) ad una preliminare valutazione di inammissibilità, per difetto di autosufficienza, nella parte in cui la ricorrente denuncia dell’adottata motivazione la sostanziale apparenza, nella inconciliabilità delle affermazioni nella prima contenute rispetto agli esiti del disposto accertamento tecnico di ufficio (motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto);
b) ad un apprezzamento di infondatezza, nella errata individuazione dei contenuti dei principi di diritto di disciplina della materia delle indennità da servitù che venga imposta alla proprietà del privato per la realizzazione di un’opera pubblica (motivo quarto).
Quanto detto vale, così, in materia: di indennità aggiuntiva di deprezzamento dei fondi asserviti; di errata applicazione dell’esproprio parziale (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33); della necessità che indennità di asservimento ed occupazione debbano determinarsi per una riduzione percentuale della più consistente indennità di esproprio; per evidenze che si vogliono, in ricorso, negate nella c.t.u. e che, invece, in modo dedotto come incomprensibile, risultano positivamente ritenute in sentenza, nella pur dichiarata condivisione degli esiti della relazione tecnica.
9.1. Per la modalità adottate, la ricorrente non deduce, in modo puntuale, sui contenuti della consulenza d’ufficio, per poi valorizzarne rispetto alla motivazione impugnata, l’inconciliabile rapporto.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. 17/05/2018, n. 12096).
Si tratta di vizio che va correttamente veicolato per il proposto motivo del ricorso per cassazione che, nell’osservanza del generale canone di specificità ed autosufficienza, da intendersi nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., là dove la motivazione dell’impugnata sentenza si deduca costruita per relationem alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio nominato, deve farsi carico di allegare puntualmente i fatti aliunde contenuti e capaci di denunciare, con l’inconciliabilità logica, l’impossibilità di ricostruzione del percorso osservato dal giudice del merito per la formazione del suo convincimento.
Si consideri, così, quanto al primo motivo, che la critica sull’esclusione del deprezzamento dei fondi nella consulenza tecnica di ufficio, cui corrisponderebbe l’incomprensibile, in quanto priva di motivazione, scelta operata in sentenza di riconoscere una indennità aggiuntiva da deprezzamento, non viene puntualmente calibrata, per gli indicati contenuti, sul risultato di annullamento perseguito in ricorso.
La ricorrente fa valere, infatti, e piuttosto, la scelta del c.t.u. di escludere una ulteriore indennità da deprezzamento del fondo rispetto ai terreni asserviti, in connessione alla natura del fondo o all’oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù (violati nella loro destinazione a coltura agricola), valorizzando, alle pp. 12 e 13 del ricorso, che il nominato tecnico aveva concluso nel senso che: “in relazione alla richiesta dell’indennità aggiuntiva non si ritiene di dover valutare un’ulteriore indennità per il deprezzamento del fondo”, e tanto rispetto, invece, al certo riconoscimento da parte della Corte d’Appello, della indennità aggiuntiva per l’area residua.
La Corte di merito considera al riguardo che “il deprezzamento dei terreni è stato determinato dal CTU nella misura del 30%, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 e tenuto conto che l’opera non apporta alcuna utilità ai fondi, l’indennità spettante a F.M. ammonta ad Euro 27.050,4 (2,60×30%x34.680), mentre quella spettante a F.D. ammonta ad Euro 27.051,18 (Euro 2,60×30%x34.681)” (p. 8 sentenza).
Per le riportate stringhe numeriche, in cui figurano valori unitari e percentuali di stima, oltre che superfici, resta chiaro infatti che l’incremento del 30%, in cui consiste la cd. indennità aggiuntiva, per perduta utilità del fondo, è destinato a valere, nelle valutazioni della Corte di merito rispetto alla proprietà residua, non asservita al passaggio della linea eolica, come denuncia, in modo inequivoco, la consistenza delle aree ivi riportate e rispettivamente pari ad 34.680 mq. e 34.681 mq., a fronte delle inferiori superfici, di 2.625 mq e di 2.712,10 mq, delle aree, invece, asservite.
L’affermazione contenuta in sentenza circa l’intervenuto riconoscimento da parte del c.t.u. di una indennità aggiuntiva per il deprezzamento dei fondi residui, quanto ai presupposti di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 norma dettata sull’esproprio parziale, è evidenza in fatto che resta, in tal modo, non efficacemente contrastata in ricorso.
Tanto non avviene, neppure per la pure dedotta erroneità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quanto alla contestata applicazione dei presupposti dell’istituto dell’esproprio parziale non censurati per i contenuti dell’impugnata sentenza, se del caso, nel raffronto con la relazione di c.t.u.
9.2. In via sostanziale, poi, appartiene a consolidato orientamento di questa Corte il principio per il quale, l’indennità di asservimento, che spetta al proprietario del fondo gravato dall’imposizione di una pubblica servitù, debba essere calcolata in una misura percentuale dell’indennità di espropriazione, essendo destinata a ristorare il pregiudizio attuale ed effettivo derivante al proprietario, che non è espropriato dalla realizzazione dell’opera pubblica, all’esito della minore compressione del diritto reale rispetto alla vera e propria espropriazione del terreno (vd. Cass. 07/09/2020, n. 18581; Cass. 27/07/2016, n. 15629).
L’indennità di esproprio deve essere rapportata al valore di mercato del bene ablato, o valore venale pieno, integrativo del criterio di legge che ben può essere declinato, anche, secondo una valutazione che rispecchi le possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria del terreno e che, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo.
L’indicata regola di giudizio, là dove alla realizzazione dell’opera pubblica consegua l’imposizione di una servitù al proprietario, vuole che la quantificazione della relativa indennità non risulti superiore al valore di mercato del bene che, guidando la stima della diversa indennità di esproprio – in cui si assiste al pieno sacrificio del diritto di proprietà – rappresenta il limite esterno, che non deve essere come tale superato, ben potendo essere, per converso, eguagliato, nel caso di quantificazione della indennità di asservimento.
L’indicato principio, correttamente applicato dalla Corte d’Appello di Bari, rende infondato il quarto motivo di ricorso e finanche inammissibile ove si consideri che la diversa e più contenuta misura del valore di stima dei terreni asserviti pari a 2,00 Euro/mq., anziché a 2,60 Euro/mq. ritenuta dalla Corte di merito, è dedotta in via assiomatica e non per richiamo alle caratteristiche dei fondi, tali da porsi in urto con l’apprezzata loro vocazione edificatoria.
10. Il ricorso proposto da Daunia Wind S.r.l. e’, conclusivamente, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo con distrazione in favore dell’Avvocato dei controricorrenti, Lucio Rodolfo Crisci, dichiaratosi anticipatario.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Daunia Wind S.r.l. che condanna al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di F.M. e F.D., in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avvocato Lucio Rodolfo Crisci, dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021
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