Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28570 del 18/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16472/2016 proposto da:

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Stella Richter che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Monica Manica, Nicolò Pedrazzoli, giusta procura speciale rep. n. 28247 dell’11 aprile 2016;

– ricorrente –

contro

Lauro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Raffaele Izzo, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Claudio Piacentini, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 20/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Con contratto del 19 settembre 2003, la Provincia Autonoma di Trento affidava in appalto alla Lauro S.p.A. i lavori di recupero urbanistico-ambientale dell’area di ***** per un importo di Euro 20.831.231,23.

L’impresa prestava cauzione definitiva con polizza fideiussoria e successivamente veniva autorizzato il subappalto alla Gabi S.r.l.

In data 3 luglio 2009 veniva redatto il verbale di visita, la relazione ed il certificato di collaudo sottoscritto con riserva dall’impresa, che chiedeva gli interessi sul ritardato pagamento della rata di saldo ed il rimborso degli oneri sostenuti per il mantenimento della garanzia, per avere la Provincia trattenuto la rata di saldo e la cauzione definitiva per l’importo di Euro 677.493,83, sul presupposto della mancata trasmissione delle fatture della subappaltatrice regolarmente quietanzate e per l’omesso soddisfacimento delle pretese creditorie di terzi, per i danni occorsi durante l’esecuzione dell’opera.

Con determina n. 480 del 2009, il Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e ferroviarie disponeva di non accogliere la riserva, nell’apprezzata non imputabilità alla stazione appaltante dei tempi di approvazione del certificato di collaudo.

2. Lauro S.p.A. proponeva domanda di arbitrato previsto in contratto, chiedendo, tra l’altro, che il collegio arbitrale accertasse il diritto dell’impresa: a) a ricevere il pagamento della somma di Euro 1.440.788,82 indicata a suo credito netto residuo nella determina n. 480 del 2009, oltre interessi e rivalutazione; b) allo svincolo della cauzione definitiva con liberazione della trattenuta di Euro 677.493,83 oltre interessi e rivalutazione.

In seguito al pagamento in favore dell’impresa della somma di Euro 1.728.946,58 e della riduzione della cauzione all’importo di Euro 250.560,00, l’impresa modificava l’originaria domanda chiedendo, tra l’altro, gli interessi per ritardata contabilizzazione e ritardato pagamento degli stati di avanzamento lavori e della rata di saldo.

La Provincia eccepiva l’inammissibilità della domanda perché nuova e violativa dell’obbligo dell’appaltatore di far valere le proprie pretese iscrivendo riserva nel registro di contabilità.

3. Con lodo del 29-30 settembre 2011, gli arbitri – nell’ambito di un più ampio quadro di accertamento, in cui convergeva il diritto dell’impresa a ricevere il pagamento incondizionato della rata di saldo a decorrere dal 23 ottobre 2010 ed allo svincolo definitivo della cauzione – dichiaravano inammissibile la domanda di condanna della Provincia al pagamento degli interessi per la ritardata contabilizzazione e pagamento del s.a.l.

4. La Lauro S.p.A. impugnava il lodo limitatamente all’indicata declaratoria di inammissibilità e la Corte d’Appello di Trento, con sentenza parziale n. 129 del 2013, ne dichiarava in via rescindente la parziale nullità nella parte in cui dichiarava inammissibile la domanda di condanna della Provincia al pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione e pagamento dei sal.

5. Con sentenza definitiva n. 10 del 2016 la Corte d’Appello di Trento condannava la provincia al pagamento in favore dell’impresa della somma di Euro 175.136,67 per i maturati ritardi.

6. La Provincia di Trento ricorre per la cassazione della sentenza parziale e definitiva della Corte d’Appello, rispettivamente con tre e due motivi cui resiste con controricorso la Lauro S.p.A.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 380 bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza parziale n. 129 del 2013 della Corte d’Appello di Trento, la Provincia Autonoma di Trento articola tre motivi.

1.1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la nullità della sentenza e del processo per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, integrato dall’onere dell’appaltatore, a pena di inammissibilità della domanda successivamente azionata, di iscrivere riserva in relazione ad ogni pretesa economica derivante da un fatto verificatosi nel corso dell’appalto che egli deduca essere per sé pregiudizievole.

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 26, comma 1, D.P.R. n. 554 del 1999, art. 116, commi 1 e 4, artt. 165 e 174 e del D.M. 11 aprile 2000, art. 31 applicabili ratione temporis, e, ancora, dell’art. 125 C.S.A.

2. Nell’illustrare i motivi, la ricorrente deduce quanto segue.

Il lodo arbitrale aveva dichiarato inammissibile la domanda della Lauro S.p.A. avente ad oggetto gli interessi da ritardata contabilizzazione e ritardato pagamento dei sal è della rata di saldo, in ciò accogliendo l’eccezione della Provincia di inammissibilità per difetto di una tempestiva iscrizione di riserva sugli stati di avanzamento lavori relativamente alla pretesa di una diversa contabilizzazione, o criterio di contabilizzazione osservato dalla stazione appaltante, con conseguente maturata decadenza della parte che avrebbe potuto contestare nel giudizio arbitrale il metodo di contabilizzazione o calcolo solo là dove avesse tempestivamente e ritualmente sollevato riserva nel corso del rapporto.

La Corte d’Appello aveva travisato le argomentazioni del collegio arbitrale ed aveva dato una diversa qualificazione alla domanda dell’impresa ritenendo, erroneamente, applicabili, l’art. 121 del CSA, in cui era previsto il pagamento degli acconti al raggiungimento di un determinato risultato, e il D.M. n. 145 del 2000, artt. 29 e 30 che stabilivano la mora ed il relativo saggio, senza che fosse per ciò necessaria una specifica contabilizzazione della stazione appaltante e con essa l’iscrizione di apposita riserva.

La Corte di merito aveva violato il principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato” dando alla domanda avversaria una qualificazione diversa da quella corretta, che avrebbe dovuto condurre alla sua inammissibilità, ed aveva omesso di pronunciare sulla domanda effettivamente proposta dall’impresa nella comparsa di costituzione con appello incidentale condizionato (p. 11 ricorso per cassazione), relativa al criterio di calcolo adottato dalla stazione appaltante, fatti che avrebbero presupposto l’iscrizione della riserva.

3. Avverso la sentenza definitiva n. 10 del 2016 della Corte d’Appello di Trento, la Provincia Autonoma di Trento articola due motivi.

3.1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la nullità del processo e/o della sentenza per violazione dell’art. 361 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine alla preclusione per il giudice di riesaminare le questioni già decise con sentenza parziale e quindi coperte da giudicato interno.

Con la sentenza parziale la Corte d’Appello di Trento aveva dichiarato la nullità del lodo là dove gli arbitri avevano ritenuto l’inammissibilità della domanda della Lauro S.p.A., diretta al riconoscimento di interessi da ritardata contabilizzazione e pagamento sal, e tanto aveva fatto con un dispositivo in cui vi era stato un riferimento alla voce del “ritardato pagamento” degli acconti e non, invece, alla diversa voce della “ritardata contabilizzazione”.

Con la sentenza definitiva la Corte d’Appello, in adesione alle conclusioni raggiunte dal nominato c.t.u. – che, andando oltre il quesito postogli, che faceva riferimento solo ai “ritardi nei pagamenti degli stati di avanzamento lavori” era entrato nel merito delle modalità di contabilizzazione -, aveva poi erroneamente affermato che dovendosi la sentenza non definitiva interpretare attraverso il disposto congiunto di motivazione e dispositivo, gli effetti della sentenza rescindente dovevano ritenersi riferiti anche alla ritarda contabilizzazione, indipendentemente dalla formulazione del quesito al consulente.

La Corte territoriale aveva in tal modo operato un inammissibile riesame della questione relativa all’ammissibilità della domanda proposta dalla Lauro preclusa in quella sede, per intervenuta formazione del giudicato interno, dopo la sentenza non definitiva che, in dispositivo, aveva rimesso alla successiva fase di accertamento solo la questione del ritardato pagamento, evidenza, questa, confermata anche dal tenore letterale del quesito posto al nominato c.t.u.

4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.

4.1. Con la sentenza non definitiva la Corte d’Appello – fermo il principio della libertà delle forme su cui è improntato il procedimento arbitrale e per il quale gli arbitri non sono tenuti all’osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell’incarico arbitrale e salvo rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio (Cass. 17099 del 2013; Cass. n. 28660 del 2013; Cass. n. 23670 del 2006) – ha ritenuto la nullità del lodo impugnato, nell’apprezzata ammissibilità processuale della contestazione introdotta dall’impresa Lauro S.p.A. sulla ritardata contabilizzazione dei sal.

4.2. La Corte di merito non si e’, in tal modo, avveduta che diversa era invece la questione alla stessa rimessa, ed apprezzata dagli arbitri, circa l’inammissibilità della indicata domanda perché non assistita, nel corso del rapporto di appalto in essere tra le parti, dalla tempestiva iscrizione della relativa riserva nel registro contabile.

Si tratta di un profilo di squisito merito e di carattere sostanziale che, debitamente ricostruito nel proposto ricorso per cassazione nell’osservanza del principio di specificità (pp. 8 e 9 del ricorso che richiama ed allega i contenuti del lodo per riferimento alla p. 25), lascia distinguere del decisum arbitrale il rilievo “costitutivo” della riserva sulle “modalità di contabilizzazione”, e quindi sul criterio di calcolo adottato dalla stazione appaltante e la sua diversità rispetto al ritardo nel pagamento dei sal, pure denunciato dall’impresa.

4.3. Sulla indicata diversità delle due fattispecie, l’una sul ritardo nei pagamenti dei sal e l’altra sul ritardo nella contabilizzazione dei relativi importi, e nella correlata distinzione tra “fase contabile” e “fase di pagamento”, rispettivamente corrispondenti a due diverse scadenze così come previste dal D.M. n. 145 del 2000, art. 29 – là dove si stabilisce che la contabilità deve concludersi entro il termine di 45 giorni con l’emissione del certificato di pagamento mentre il termine per disporre il pagamento, con l’emissione del relativo mandato, è fissato in 30 giorni -, la Provincia Autonoma di Trento coglie l’errata interpretazione data dalla Corte di appello alla decisione arbitrale.

4.4. I giudici di merito valutano del lodo la nullità per avere gli arbitri pronunciato l’inammissibilità della domanda dell’impresa di condanna della Provincia appaltante al pagamento di interessi da ritardata “contabilizzazione” e “pagamento” dei sal, trattando, con valutazione squisitamente processuale, la domanda senza avvedersi della sua valenza sostanziale, destinata, come tale, e per contenuti suoi propri, ad operare prima del giudizio, nel corso del rapporto di appalto.

L’inammissibilità pronunciata dagli arbitri trova infatti fondamento nella mancata tempestiva iscrizione a riserva della relativa domanda con conseguente decadenza dell’impresa dalla pretesa (p. 25 lodo come richiamata a p. 8 del ricorso per cassazione).

La libertà delle forme del giudizio arbitrale rilevata dalla Corte di appello di Trento con la sentenza non definitiva (p. 11) non vale ad emancipare la domanda dell’impresa di interessi da ritardata contabilizzazione dovendo quest’ultima transitare attraverso una tempestiva iscrizione di riserva che, nella specie mancata, è scevra come tale da ogni automatismo di legge (D.M. n. 145 del 2009, artt. 29 e 30 diretto a dare contenuto alla disciplina della mora e la determinazione del relativo saggio).

4.5. L’errata interpretazione delle norme in valutazione e della domanda, e con essa della decisione di inammissibilità adottata nel lodo arbitrale, rende fondata la denunciata violazione tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito, con la sentenza non definitiva n. 129 del 2013, correttamente inteso:a domanda proposta in sede arbitrale dall’impresa e con essa le connotazioni sostanziali sulla maturata decadenza da mancata iscrizione della riserva in contabilità, oltre che le norme di disciplina.

4.6. Viene in tal modo ed in via derivata travolta anche la sentenza definitiva n. 10 del 2016, per avere la Corte d’Appello pronunciato sulla questione del ritardo nella contabilizzazione, e quindi su vicenda estranea al giudizio, nella richiamata regola sostanziale circa la necessità, pena la decadenza sostanziale dalla pretesa, della tempestiva iscrizione a riserva da parte dell’appaltatrice.

4.7. Rimangono in tal modo assorbite le ulteriori censure, con cui si deducono autonome ragioni di nullità della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 10 del 2016, nella derivata invalidità, per le sopra esposte ragioni, della pronuncia definitiva.

5. Accolto il ricorso nel senso sopra indicato, vanno pertanto cassate le sentenze della Corte d’Appello di Trento n. 129 del 2013 e n. 10 del 2016 e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Trento che, in altra composizione, provvederà, anche, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Trento, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472