LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14249/2016 proposto da:
Comune di Matino, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n. 6, presso lo studio dell’avvocato Acquarelli Pierluigi, rappresentato e difeso dall’avvocato Stasi Carlo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Monteco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Banco di Santo Spirito n. 42, presso lo studio dell’avvocato Casilli Antonio, rappresentata e difesa dagli avvocati Lazzari Silvestro, Positano Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 238/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, del 09/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
nell’anno 2008 la Monteco s.r.l. promosse un giudizio arbitrale contro il comune di Matino avvalendosi della clausola compromissoria inserita nel capitolato speciale allegato in un contratto in data 30 giugno 1997, per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;
le relative domande, tese a ottenere il pagamento di corrispettivi e di maggiori oneri, vennero accolte parzialmente con lodo del 21 marzo 2012;
il comune di Matino impugnò il lodo denunziando diverse violazioni; la società propose impugnazione incidentale;
l’adita corte d’appello di Lecce ha accolto parzialmente l’impugnazione principale e ha invece respinto l’impugnazione incidentale;
il comune di Matino ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi;
la società Monteco ha resistito con controricorso;
e’ stato depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del comune, debitamente notificato e accettato dalla società controricorrente.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021