LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8411/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona dei Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente, intimato in via incidentale –
contro
Berni s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Caltabiano, con domicilio eletto presso lo studio del Dott. Massimo D’Amato, sito in Piacenza, via San Giuliano, 6;
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fiorenza Solaini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Teresa Barbantini, sito in Roma, via Caio Mario, 7;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 52, depositata il 25 settembre 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 25 settembre 2013, che ha dichiarato inammissibile l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto annullato due cartelle di pagamento notificate alla Berni s.p.a. in liquidazione per l’annullamento ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 11 e 15.
2. Il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale, rilevato il sopravvenuto accoglimento parziale del ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento posti a fondamento di tali cartelle, aveva annullato queste ultime, onerando l’Amministrazione finanziaria di provvedere ad una nuova iscrizione a ruolo del credito, così come risultante a seguito dell’annullamento parziale degli atti impositivi.
Ha, quindi, ritenuto inammissibile l’appello erariale in quanto, essendo mutata l’originaria pretesa creditoria, non vi era interesse dell’Ufficio alla riforma della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è affidato a due motivi.
4. Resiste con controricorso la Berni s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo, la quale propone ricorso incidentale.
5. Si costituisce, altresì, la Equitalia s.p.a. con autonomo controricorso.
6. Avverso il ricorso incidentale della Berni s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo né l’Agenzia delle Entrate, né la Equitalia Centro s.p.a. spiegano alcuna attività difensiva.
7. A seguito della rimessione della causa alla pubblica udienza il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 100 e 329 c.p.c., per aver la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che difettasse un suo interesse all’appello – e, conseguentemente, dichiarato inammissibile il gravame – benché un siffatto interesse risiedeva nell’evitare il formarsi di un giudicato sfavorevole sull’iscrizione a ruolo e nel venir meno del titolo che avrebbe consentito all’Amministrazione di far valere il suo credito nella procedura concorsuale cui la contribuente era assoggettata.
1.1. Il motivo è fondato.
L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 11 e 15-bis, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante (così, Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758).
Da ciò consegue che qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore ovvero, come nel caso in esame, il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sgravando, in tutto o in parte, il ruolo, in conformità al decisum; in alternativa, la relativa cartella potrà essere annulla, nella stessa misura, dal giudice eventualmente adito.
L’applicazione dei richiamati principi di diritto induce a ritenere sussistente l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria, in considerazione della perdurante concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata derivante dalla residua efficacia autoritativa dell’avviso di accertamento che costituisce il fondamento delle cartelle impugnate, limitatamente alla parte di esse non investita dall’annullamento giudiziale.
2. All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue l’assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale in quanto vertenti su questione strettamente dipendenti.
3. La sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo del ricorso principale accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione
PQM
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rifermento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021