LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1618-2019 proposto da:
SOCIETA’ SOPRATUTTO PARALUMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO GATTO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1004/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che la contribuente s.r.l. “SOPRATTUTTO PARALUMI” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Toscana, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Firenze, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRES, IVA ed IRAP 2009, essendo stato riscontrato un notevole divario fra i redditi dichiarati e quelli accertati dall’ufficio attraverso gli studi di settore.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta nullità delle sentenze di primo e secondo grado per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e per omessa motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto le argomentazioni espresse dai giudici di primo grado coincidevano letteralmente con quelle dell’avviso di accertamento, il che denotava la totale assenza di un’autonoma disamina logico-giuridica della fattispecie da parte della CTP e l’omessa valutazione delle ragioni addotte da essa contribuente per giustificare il rilevato scostamento dagli studi di settore ed anche la CTR, invece di far proprie le legittime sue eccezioni, si era limitata ad affermare che la motivazione della decisione di primo grado non era apparente, in tal modo incorrendo nel medesimo vizio nel quale era incorsa la CTP;
che, con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta omessa valutazione delle argomentazioni addotte per giustificare lo scostamento dei propri redditi rispetto a quelli ipotizzati dallo studio di settore utilizzato, nonchè omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; invero essa società aveva eccepito:
– l’inadeguatezza degli studi di settore a rappresentare l’azienda accertata, per essere essa un’azienda a prevalente artigianalità riferita a tutti i componenti del prodotto finito e lo studio di settore utilizzato (UD22U) non conteneva alcun elemento idoneo a dare rilevanza a tale peculiarità;
– il mancato esame dell’accertata sensibile contrazione delle vendite dovuta alla crisi economica generalizzata, come emergeva dalla riduzione del fatturato realizzato con i maggiori clienti, fra cui la s.r.l. “MANGANI”, i cui ordinativi erano stati nel 2008 di Euro 73.616,00 e nel 2009 di Euro 49.252,00;
– la mancata valutazione dello stato di crisi in cui versava essa società, avendo dovuto essa ricapitalizzare l’azienda a partire dal 2008 con apporti pari ad Euro 188.294,00 a titolo di aumento di capitale e copertura perdite al 31 dicembre 2009; ad Euro 140.856,00 a titolo di versamenti infruttiferi dei soci, per un totale complessivo di Euro 329.150,00, da aggiungersi al capitale sociale di Euro 110.000,00;
– la mancata valutazione di quanto da essa addotto per giustificare il maggior costo per il personale sostenuto nel 2009; invero l’incongruenza rilevata (costi per il personale per Euro 148.264,00, a fronte di ricavi per Euro 152.177,00) era stata giustificata facendo presente che nel 2009 erano stati contabilizzati anche il compenso e gli oneri previdenziali relativi all’amministratore ed all’associato in partecipazione per importo di Euro 26.758,00, somme che non erano state corrisposte nel 2010.
Detti argomenti non erano stati confutati nè dalla sentenza di primo grado, nè dalla sentenza della CTR; era stata omessa la valutazione dei documenti da essa prodotti, quali il bilancio al 31 dicembre 2009; il verbale dell’assemblea ordinaria dei soci del 14 dicembre 2009 e la situazione al 31 novembre 2014; avrebbe dovuto al contrario essere rilevato che la ricapitalizzazione della società da parte dei soci per oltre Euro 329.000,00 costituiva un elemento determinante, idoneo a provare il proprio calo di redditività nel periodo esaminato;
che l’Agenzia delle entrate ha presentato controricorso;
che il primo motivo di ricorso, con il quale la società contribuente lamenta motivazione apparente della sentenza impugnata, è infondato;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10271 del 2016) è ferma nel ritenere che la motivazione di una sentenza è censurabile in sede di legittimità solo se essa sia a tal punto illogica ed incongrua da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per pervenire alla decisione finale e se sia inficiata da così gravi anomalie e carenze da collocarla al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come il contenuto minimo, di cui deve essere fornito una sentenza;
che, nella specie, la CTR ha indicato le ragioni, per le quali ha ritenuto infondato l’appello proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento IRES, IVA ed IRAP 2009, emesso in quanto era stato riscontrato un notevole divario fra i ricavi dichiarati e quelli accertati dall’ufficio attraverso l’applicazione degli studi di settore; ha rilevato invero di avere legittimamente condiviso e fatto proprio quanto ritenuto dalla CTP; ed il fatto che quest’ultima abbia riportato letteralmente il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato non esclude che la CTR abbia comunque fatto proprio e sottoposto al proprio vaglio critico quanto sostenuto dalla CTP;
che è invece inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale la società contribuente ha lamentato omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che avevano formato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28887 del 2019; Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; Cass. n. 27982 del 2020), è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, mira in realtà ad una nuova valutazione dei fatti storici, rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito; e nella specie, con il motivo di ricorso in esame, la società ricorrente, pur avendo prospettando l’omesso esame di elementi validi ai fini del giudizio, ha in realtà fornito una diversa ricostruzione del merito dei fatti, già presi in esame e valutati dai secondi giudici; invero la CTR ha rilevato come fossero state tenute nel debito conto le caratteristiche prettamente artigianali dell’attività svolta dalla società ricorrente, da qualificare come una piccola azienda inserita nel settore della produzione e della vendita di apparecchi per l’illuminazione; che era stato tenuto conto della rilevata congiuntura economica sfavorevole, nel cui contesto la società aveva operato nel 2009, essendo stato detto fattore tenuto presente nell’elaborazione degli studi di settore, sentite le associazioni delle categorie produttive; ha messo in rilievo la diseconomicità delle annualità precedenti, rispetto a quella in esame (2009) ed ha inoltre sottolineato le anomalie riscontrate confrontando i dati del 2009 con quelli del 2010, quanto ai ricavi conseguiti, alle spese per il personale ed ai costi per l’acquisto delle materie prime e dei semilavorati; invero, sostanzialmente invariati i costi per l’acquisto di materia prime e semilavorati, nel 2010 erano diminuite le spese per il personale ed erano sensibilmente aumentati i ricavi conseguiti;
che, pertanto, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, va respinto il primo motivo, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 a titolo di compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021