Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28585 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26086/2014 R.G. proposto da:

Edison s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Avezzana n. 45, presso lo studio dell’avv. Maurizio Leo, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco D’Alessandro, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2846/12/14, depositata il 27 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 2846/12/14 del 27/05/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 285/15/12, la quale aveva accolto il ricorso proposto da Edison s.p.a. avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento concerneva la ritenuta indetraibilità dell’imposta relativa all’importo di Euro 15.000.000,00 versato da Edison s.p.a. a Caffaro s.r.l. in liquidazione quale indennizzo per il mancato acquisto dell’impianto termoelettrico di *****;

1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio evidenziando che: a) l’accordo transattivo inter partes del ***** prevedeva la rinuncia di Edison s.p.a. all’acquisto della centrale a fronte della esecuzione, da parte di Caffaro s.r.l., dei lavori di dismissione dell’impianto termoelettrico esistente e del pagamento di un corrispettivo di rinuncia pari ad Euro 15.000.000,00; b) la reale volontà delle parti era quella di stabilire un risarcimento per la risoluzione del contratto di compravendita dell’impianto, indipendentemente dalla previsione contrattuale di una serie di prestazioni riferibili a Caffaro s.r.l.; c) ne conseguiva che il pagamento di Euro 15.000.000,00 non doveva scontare l’IVA in applicazione del regime di esclusione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, comma 1, n. 1;

2. avverso la sentenza della CTR Edison s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso Edison s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, non essendo stato allegato allo stesso il processo verbale di constatazione emesso a carico di Caffaro s.r.l. e al quale si fa riferimento;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione della medesima disposizione di legge sotto il profilo della omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la CTR preso in considerazione la specifica censura proposta in primo e secondo grado;

3. i due motivi, che possono essere unitariamente considerati, sono inammissibili;

3.1. non risulta che Edison abbia mai specificamente contestato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato o, almeno, tale circostanza si evince dalle trascrizioni effettuate, dalle quali emerge che la società si dolga unicamente della mancata allegazione del processo verbale di constatazione, così come riportato dalla sentenza impugnata (pag. 2);

3.2. Edison afferma, altresì, di avere riproposto la censura con le controdeduzioni in appello: tuttavia, il generico riferimento a tutte le censure proposte in primo grado (cfr. la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.) non costituisce riproposizione delle stesse, dovendo tale riproposizione essere specifica (Cass. n. 25840 del 13/11/2020; Cass. n. 22311 del 15/10/2020; Cass. n. 23925 del 25/11/2010; Cass. n. 10796 del 11/05/2009);

3.3. con riferimento, invece, alla contestazione di mancata allegazione del processo verbale di constatazione (censura sicuramente riproposta, per come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata), secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n. 28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017);

3.3.1. pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesa impositiva;

3.3.2. ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell’avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del 2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008);

3.4. nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non ha trascritto o allegato l’avviso di accertamento, sicché questa Corte non è stata posta in grado di verificare la legittimità e completezza della motivazione con riferimento alla effettiva riproduzione – nel contesto dell’atto impositivo – degli elementi essenziali del processo verbale di constatazione;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, art. 3, comma 1, art. 15, comma 1, n. 1, e art. 19, comma 1, nonché dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n, 3;

4.1. in buona sostanza, la società contribuente si duole della erronea interpretazione dei documenti contrattuali e, in particolare, delle premesse all’accordo transattivo del *****, in quanto la CTR avrebbe erroneamente considerato il pagamento di Euro 15.000.000,00 in favore di Caffaro s.r.l. come un indennizzo di natura risarcitoria piuttosto che come corrispettivo per una serie di servizi, così come evincibile dalla corretta interpretazione della volontà delle parti;

5. il motivo è inammissibile;

5.1. la CTR, a seguito dell’esame degli atti di causa e all’esito di un ragionamento logico ed esente da censure di violazione di legge, ha affermato che la somma di Euro 15.000.000,00 versata da Edison a Caffaro s.r.l. deve essere interpretata come indennizzo di natura risarcitoria, con conseguente esenzione da IVA;

5.2. a fronte di siffatta motivazione, la censura proposta difetta di specificità, essendo state effettuate trascrizioni parziali degli accordi contrattuali, il cui testo integrale non è stato nemmeno allegato;

5.3. inoltre, detta censura tende ad avvalorare una soluzione interpretativa che, per quanto plausibile, è differente dalla valutazione di merito legittimamente compiuta dalla CTR (cfr., da ultimo, Cass. n. 995 del 20/01/2021);

6. con il quarto motivo di ricorso si propone sostanzialmente la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi la illogicità e contraddittorietà della motivazione della CTR;

7. il motivo è infondato;

7.1. la motivazione della sentenza impugnata non è né contraddittoria né illogica, ma sufficientemente chiara nel ritenere, alla luce dell’esegesi condotta sugli accordi inter partes, la natura indennitaria e, quindi, risarcitoria della somma pagata da Edison a Caffaro s.p.a. a seguito della rinuncia all’acquisto dell’impianto termoelettrico da parte della ricorrente;

7.2. in altri termini, nella interpretazione della CTR, la rinuncia all’acquisto di Edison è controbilanciata dall’effettuazione, da parte di Caffaro s.p.a., di una serie di interventi di dismissione, smantellamento, abbattimento e demolizione dell’impianto termoelettrico esistente e dal riconoscimento di un indennizzo a favore di Caffaro s.p.a., indennizzo che, peraltro, non viene posto in correlazione con le obbligazioni a carico di quest’ultima società;

7.3. in realtà, la società contribuente tende, ancora una volta, a sostituire la propria diversa interpretazione degli accordi contrattuali all’accertamento legittimamente espresso dalla CTR;

8. con il quinto motivo di ricorso si contesta, con indicazione di diverse disposizioni di legge asseritamente violate, la illegittimità della irrogazione della sanzione, sia in termini di omessa pronuncia che di violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3: la CTR non avrebbe esaminato in alcun modo i profili sanzionatori, avendo Edison chiesto, in via principale, che il comportamento non fosse sanzionato ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e del principio unionale di proporzionalità ed evidenziato, subordinatamente, l’erroneità della doppia maggiorazione applicata dall’Ufficio (sia per la gravità della condotta che per pregresse violazioni della stessa indole compiute nel triennio antecedente);

8.1. con la già citata memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., inoltre, la società contribuente chiede, in via subordinata, l’applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 6, con conseguente limitazione delle sanzioni entro il tetto massimo previsto dallo ius superveniens;

9. il motivo è fondato;

9.1. la CTR non si occupa in alcun modo della questione sanzionatoria nei complessi termini posti dalla società contribuente, sicché sussiste senz’altro l’omessa pronuncia e la nullità della sentenza in parte qua, dovendo essere la causa rimessa al giudice del rinvio anche per l’eventuale applicazione dello ius superveniens;

10. si noti, infine, che, con la più volte citata memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., Edison chiede anche il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA;

10.1. a parte ogni questione concernente l’applicabilità del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 6, alle operazioni non imponibili quale quella oggetto del presente giudizio (applicazione già esclusa da questa Corte: Cass. n. 24289 del 03/11/2020; Cass. n. 18207 del 24/06/2021), la questione della eventuale detraibilità dell’IVA non è stata in alcun modo posta dalla società contribuente nel presente giudizio, trattandosi, dunque, di questione nuova, come tale inammissibile;

11. in conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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