LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. VISCIDO DI NOCERA PUTATURO DONATI M.G. – rel. Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 27975 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
N.A. Costruzioni s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante N.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Di Liberatore Luigi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Di Mattia Feluca Francesca, in Roma, Via Labicana n. 44;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 743/05/14, depositata in data 11 luglio 2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 al Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera Maria Giulia.
RILEVATO
Che:
– con sentenza n. 743/05/14, depositata in data 11 luglio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di N.A. Costruzioni s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché l’appello incidentale di quest’ultima nei confronti dell’Ufficio avverso la sentenza n. 304/02/13 della Commissione tributaria provinciale di Teramo che, previo rigetto delle eccezioni preliminari, aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società, avverso l’avviso di accertamento n. TA9030603371/12 con il quale l’Ufficio, aveva contestato, per l’anno 2007, l’indebita deduzione di costi, ai fini Ires e Irap, e detrazione ai fini Iva, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti, con interposizione fittizia della società contribuente, quale subappaltatrice di lavori di costruzione di un fabbricato, operante, al fine di ottenere vantaggi fiscali, come mero soggetto speculare rispetto alla subappaltante ditta individuale di N.A., socio unico della stessa N.A. s.r.l.;
– in punto di fatto, dalla sentenza impugnata, si evince che: 1) previo p.c.v. dei funzionari verificatori, con l’avviso *****, l’Ufficio di Teramo aveva recuperato a tassazione, nei confronti di N.A. Costruzioni s.r.l. unipersonale, per l’anno 2007, costi indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap e detratti ai fini Iva, in relazione ad operazioni passive ritenute soggettivamente inesistenti, per interposizione fittizia della detta società nelle operazioni di costruzione di un immobile in *****, riconducibili, in realtà, alla ditta individuale di N.A., socio unico della contribuente; 2) avverso tale avviso aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Teramo, deducendo la nullità dell’accertamento per notifica oltre i termini di decadenza D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, il mancato utilizzo del meccanismo del reverse charge per il 2007, l’infondatezza nel merito dei rilievi; 3) la CTP, con sentenza n. 304/2/13, previo rigetto delle eccezioni preliminari, aveva accolto il ricorso ritenendo che la società contribuente non fosse una “scatola vuota” e avesse compilato il quadro Iva in sostituzione di quello relativo al reverse charge senza conseguire vantaggi indebiti ma solo il pagamento posticipato di oneri; 4) avverso la sentenza di primo grado, aveva proposto appello principale l’Ufficio e appello incidentale, per la parte di soccombenza, la società contribuente;
-in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:1)il vantaggio fiscale posto a base dell’accertamento era inesistente in quanto: a) non era stato utilizzato il meccanismo del reverse charge per i servizi di subappalto, essendo la società operativa con mezzi propri, organizzazione propria e personale dipendente; b) per i servizi, compresa la manodopera, resi nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione, trovava applicazione il regime di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 5, come operato dalla società contribuente; c) non vi era stata omissione di fatturazione per gli stadi di avanzamento in quanto la società aveva evidenziato nella voce “rimanenze finali” il valore del fabbricato in costruzione come previsto dai principi contabili in materia di registrazione;
-avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste, con controricorso, la società contribuente;
– l’Agenzia ha depositato memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere la CTR – a fronte della contestazione da parte dell’Ufficio della interposizione fittizia della subappaltatrice N.A. Costruzioni s.r.l., c.d. mera “scatola vuota”, nella gestione delle operazioni riconducibili alla subappaltante ditta individuale di N.A., socio unico della stessa società contribuente, e, dunque, della indebita deduzione di costi e detrazione di Iva da parte di quest’ultima in relazione ad operazioni passive (acquisti di materie prime, di prestazioni d’opera, di servizi, necessari per la esecuzione dei lavori subappaltati) soggettivamente inesistenti, essendo, in realtà, riconducibili alla ditta individuale N.A. – con una motivazione apparente, omesso di argomentare in ordine alle contestazioni mosse dall’Amministrazione, correlando il mancato utilizzo del reverse charge da parte della società contribuente alla autonomia operativa della medesima e, peraltro, affermando contraddittoriamente l’applicazione, nella specie, da parte di questa del regime di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 5; inoltre, ad avviso della ricorrente, la CTR nell’escludere l’omessa fatturazione degli stati di avanzamento, avrebbe illogicamente correlato quest’ultima alla, peraltro non contestata, contabilizzazione dell’esecuzione dei lavori subappaltati;
– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per avere la CTR, senza valutare l’effettività dell’operazione dal punto di vista soggettivo, ritenuto erroneamente legittima la detrazione, ai fini Iva, da parte della contribuente basandosi esclusivamente sulla esistenza oggettiva dell’operazione, ancorché la società non fosse l’effettivo destinatario delle fatture;
– il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, in quanto l’Agenzia, pur riproducendo degli stralci delle controdeduzioni dell’Ufficio in primo grado e dell’atto di appello (pagg. 4-5), omette del tutto di riprodurre e tantomeno di allegare al ricorso, il contenuto dell’avviso di accertamento in questione e del correlato p.v.c., uno stralcio del quale risulta riportato nel controricorso (pag. 11); è principio costantemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 32260 del 2018, n. 14784 del 2015, n. 26489, n. 19306 e n. 14541 del 2014), quello secondo cui, in base al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità … la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, che ha codificato il principio di autosufficienza, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass. n. 15952 del 2007, Cass. n. 14784 del 2015). Si è perciò di nuovo ricordato che la disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione”, impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, “gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (cfr. Cass. n. 1142 del 2014). Con specifico riferimento, poi, al vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. è stato più volte ribadito che l’attribuzione al giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito non è sufficiente a consentire il vaglio del denunciato vizio procedurale essendo, invece, necessario e preliminare a quell’esame, la verifica dell’ammissibilità del motivo di censura sotto il profilo della sua specificità ed autosufficienza, perché “solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (Cass. Sez. 5, n. 12664 del 2012; Sez. L, n. 896 e n. 8008 del 2014). In buona sostanza, quando viene denunciato un vizio procedurale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 riguardante atti dei precedenti gradi di giudizio di merito, la Corte, che è anche giudice del fatto, può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito se in tal senso sollecitato dalla parte, ma non in base a qualsiasi generica deduzione di nullità, formulata in termini meramente assertivi, ma – in conformità al requisito di autosufficienza del ricorso che trova fondamento normativo nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – soltanto a seguito di una specifica allegazione dei fatti processuali e dunque di una completa ricostruzione della vicenda processuale attraverso la trascrizione del contenuto di quegli atti che, in relazione alla sequenza processuale, consentono di fornire una chiara rappresentazione del vizio denunciato (Cass. n. 12664 del 2012; Cass. n. 32260 del 2018). E’ del tutto evidente che, alla luce di questi criteri, il motivo in disamina si rivela privo della necessaria compiutezza atta ad assicurarne l’autosufficienza e la specificità, essendosi l’Agenzia limitata a dedurre il vizio di error in procedendo sotto il profilo della omessa pronuncia e motivazione apparente, senza riportare in ricorso o allegare, nelle parti rilevanti, l’atto impositivo e il correlato p.v.c., con ciò impedendo a questa Corte di verificare gli esatti termini e il fondamento delle proposta censura;
-ragionando nei medesimi termini, è parimenti inammissibile il secondo motivo relativo alla ritenuta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in quanto difetta di specificità;
– in conclusione, il ricorso va rigettato;
– le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore della controricorrente, delle spese processuali che liquida in complessive 5.600,00, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021