Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28589 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7108/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

PIZZERIA SAN MARCO DI D.G. & C. S.A.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dalla prof. avv. Salvini Livia con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini n. 11;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 30/9/11 depositata il 28/1/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/07/2021 dal Consigliere Succio Roberto.

RILEVATO

Che:

– preliminarmente, osserva la Corte che in memoria il contribuente deduce l’intervenuto pressocché totale pagamento delle somme dovute secondo l’atto impugnato; sul punto, difettando sia la prova di quanto dedotto, sia il riconoscimento in toto di tali pagamenti da parte dell’Erario (anzi, risultando il contrario poiché in ricorso a pag. 3 dell’atto con riguardo almeno agli importi di cui ai punti da 5 a 17 della cartella di pagamento, l’Agenzia delle Entrate insiste quanto alla legittimità della sua pretesa), non può dichiararsi cessata la materia del contendere; la questione riguarda in ogni caso profili di fatto costituenti il merito della controversia che dovranno essere oggetto semmai del giudizio di rinvio;

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio confermando la sentenza del primo giudice e quindi annullando conseguentemente la cartella di pagamento impugnata, emessa per il recupero di IVA ed IRAP per l’anno 2002;

– avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; la stessa ha anche depositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza a seguito di diniego di condono D.L. n. 119 del 2018, ex art. 8; il contribuente resiste con controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, D. Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, art. 6, comma Statuto dei diritti del contribuente, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR illegittimamente annullato l’atto impugnato per omesso invio dell’avviso bonario, pur trattandosi di maggior pretesa tributaria richiesta con iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata dal contribuente;

– diversamente da quanto eccepito in memoria, il motivo è adeguatamente autosufficiente, anche per quanto riguarda i capi della sentenza impugnata che si ritengono viziati alla luce delle risultanze processuali;

– il secondo motivo censura la sentenza impugnata, in subordine, per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 2-bis, convertito nella L. n. 248 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che l’avviso bonario doveva esser spedito all’indirizzo postale dell’intermediario, mentre invece tal atto va comunicato in via telematica;

– il terzo e ultimo motivo si incentra, in ulteriore subordine, sul vizio motivazionale della sentenza gravata, in quanto la CTR avrebbe omesso di considerare l’avvenuto invio, provato in causa, per via appunto telematica, dell’avviso bonario di cui si è detto all’intermediario delegato dal contribuente, sig. M.A.M.;

– i motivi predetti, tra di loro strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono;

– questa Corte ripetutamente ha chiarito e ancora di recente confermato (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 17972 del 04/07/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 7960 del 21/03/2019) come la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3, , nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;

– pertanto, alla luce del sopra esposto costante orientamento giurisprudenziale al quale il Collegio aderisce, la questione relativa alla regolarità o meno dell’invio del c.d. “avviso bonario” non viene neppure in rilevanza ai fini del decidere;

– conseguentemente, il ricorso è accolto;

– la sentenza è quindi cassata, con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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