LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3295-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
T.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA LOVISOLO, ANTONIO LOVISOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1458/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata l’08/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Liguria, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Genova, che aveva accolto il ricorso del contribuente T.N. avverso il diniego istanza di rimborso IRPEF anni 2008, 2009, 2010 e 2011; secondo i giudici di merito il contribuente, pensionato del Consorzio Autonomo Porto di Genova, aveva diritto al rimborso delle ritenute IRPEF effettuate sulla parte eccedente l’87,50% della base imponibile del trattamento pensionistico integrativo, in quanto il beneficio fiscale anzidetto era riferibile a tutte le forme pensionistiche complementari vigenti alla data dell’entrata in vigore della L. n. 421 del 1992.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, comb. disp. artt. 7, 7 bis, 13 e 14 , come modificato dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, applicabile in epoca anteriore al 1 gennaio 2001, 10 del D.Lgs. n. 47 del 2000, 13 del D.L. n. del 1986, convertito nella L. n. 26 del 1987, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le prestazioni pensionistiche di cui al medesimo testo di legge, art. 47, comma 1, lett. h bis, erogate in forma periodica, erano tassabili non già sull’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto, ma sull’intero; invero le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo CAP (Consorzio Autonomo Porto di Genova), istituito presso l’INPS non potevano fruire del regime della tassazione nella misura dell’87,50%, in quanto esse non potevano considerarsi prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, alle quali faceva riferimento l’art. 48 bis TUIR, comma 1, applicabile ratione temporis; invero, per stabilire se il fondo CAP in esame potesse o meno usufruire della tassazione agevolata nella misura dell’87,50%, occorreva controllare se detto fondo potesse o meno inquadrarsi nel settore della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 e se le caratteristiche ed il funzionamento di detto fondo fosse coerente con la disciplina dettata dal testo di legge anzidetto; ed al quesito andava data risposta negativa, in quanto le prestazioni erogate dal fondo CAP non potevano considerarsi prestazioni complementari comunque erogate in forma di trattamento periodico, ai sensi del cit. D.Lgs. n. 124 del 1993, in riferimento all’art. 48 bis TUIR, comma 1, lett. b); al contrario, le prestazioni erogate dal predetto fondo erano da ritenere prettamente previdenziali, sì da essere interamente assoggettabili alla ritenuta IRPEF;
che il contribuente T.N. si è costituito con controricorso ed ha altresì presentato memoria illustrativa; che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4583 del 2018; Cass. n. 5492 del 2020), in tema di applicazione dell’IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dipendenti INPS, subentrato al fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13, convertito nella L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 124 del 1993, sì che le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis (ora art. 52) comma 1, lett. d) (c.d. T.U.I.R.), nella versione vigente al momento della relativa erogazione; ora, il D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f), di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, ha innovato in materia, disponendo che solo per i ratei erogati fino alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2001) le prestazioni periodiche in esame rimangono tassabili nella misura dell’87,50% dell’ammontare corrisposto, mentre, per i ratei successivi a tale ultima data, le prestazioni periodiche sono da ritenere interamente tassabili, pur se al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ed ai redditi, di cui all’art. 44, comma 1, lett. g quinquies, se determinabili (ipotesi questa che non ricorre nella specie);
che, pertanto, per effetto del mutato quadro normativo, il momento fiscalmente rilevante per determinare se spetti o meno al contribuente il beneficio fiscale in esame è quello della concreta erogazione del trattamento previdenziale da assoggettare al prelievo fiscale, nel senso che dette nuove e più restrittive disposizioni, che impongono la tassazione sull’intera base imponibile, sono da ritenere vigenti anche per i diritti maturati anteriormente, qualora l’erogazione dei ratei sia in concreto avvenuta dopo il 31 dicembre 2000; e nella specie non è contestato che si tratti di prestazioni pensionistiche erogate dopo il 31 dicembre 2000 (precisamente prestazioni erogate dal 2008 al 2011); erroneamente pertanto la CTR ha riconosciuto al contribuente, con riferimento ai ratei anzidetti, il diritto alla liquidazione dell’IRPEF sul minor importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti al contribuente:
che, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va accolto, con cassazione della sentenza impugnata; e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente;
che, tenuto conto del recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale applicato, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente e compensa fra le parti tutte le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021