LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25178/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
SO.GE.S.A. Società Generale Servizi e Appalti s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Natola Giuseppe con domicilio eletto in Roma, via C. Monteverde n. 16 presso il ridetto difensore
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 412/2/15 depositata il 01/07/2015 e notificata il 03/09/2015;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/07/2021 dal Consigliere Succio Roberto;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis che ha chiesto dichiararsi inammissibile il primo motivo e accogliersi il secondo e il terzo motivo di ricorso.
RILEVATO
Che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha annullato l’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA 2007, in quanto la pretesa ivi manifestata era identica a quella oggetto di altro atto impositivo, sottoposto a autonomo giudizio pendente di fronte ad altro giudice;
– avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi e illustrato da memorie; la società resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
– preliminarmente vanno esaminate e disattese le eccezioni di inammissibilità svolte in controricorso;
– quanto alla prima, rileva la Corte come la questione posta relativa alla insussistenza della duplicazione contestata dalla società contribuente sia stata adeguatamente descritta nei suoi elementi essenziali, come desumibili sia dall’articolazione del motivo, sia dalla sentenza gravata;
– riguardo la seconda, l’infondatezza dell’eccezione deriva dalla trascrizione in ricorso per cassazione del provvedimento di annullamento dell’atto impositivo in parola, che rende il motivo adeguatamente autosufficiente in quanto in grado di far percepire alla Corte la questione posta;
– venendo dunque all’esame dei mezzi di impugnazione, osserva il Collegio che con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente deciso in ordine all’eccezione di duplicazione d’imposta sollevata dal contribuente che in verità, in quando non proposta di fronte alla CTP, era da ritenere nuova in appello e conseguentemente andava dichiarata inammissibile;
– il motivo è fondato;
– come si evince dalla trascrizione in ricorso per cassazione (pagg. 4 e seguenti dell’atto) del ricorso presentato dalla società di fronte alla CTP, detta eccezione non risulta formulata in primo grado; pertanto la CTR non doveva neppure prenderla in esame e diversamente operando ha violato il D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 57;
– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR completamente omesso di esaminare la circostanza dedotta in appello dall’Ufficio e relativa all’esser intervenuto un provvedimento di autotutela parziale riferito all’avviso di accertamento emesso successivamente con il quale erano stati emendati gli errori ivi commessi, escludendo gli importi oggetto del primo e precedente avviso di accertamento;
– il motivo è parimenti fondato;
– come si evince da quanto trascritto in ricorso per cassazione (pagg. 9 – 10 e seguenti dell’atto) l’Ufficio aveva effettivamente sostenuto e dedotto in appello l’avvenuta correzione dell’atto impositivo in oggetto a seguito di provvedimento di autotutela; tale provvedimento doveva quindi esser preso in esame dalla CTR e la sua pretermissione costituisce quindi vizio della sentenza impugnata;
-conseguentemente, in accoglimento del ricorso sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021