LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27399/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Alpi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 76, presso lo studio dell’avv. Del Vecchio Alfredo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara n. 419/10/14, depositata l’8 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 419/10/14 del 08/04/2014 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (di seguito CTR) respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti (di seguito CTP) n. 160/04/12, la quale aveva accolto il ricorso proposto da Alpi s.r.l. avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativa all’anno d’imposta 2007;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento riguardava plurime riprese e, in particolare: a) il concorso alla formazione del reddito di impresa di alcuni immobili ritenuti non strumentali all’attività imprenditoriale; b) l’inapplicabilità a fini IRAP della L. 24 dicembre 2007, n. 244; c) l’illegittima applicazione della disciplina del pro rata a fini IVA per difetto di inerenza dei documenti fiscali;
1.2. la CTR respingeva l’appello dell’Ufficio evidenziando: a) l’illegittimità dell’avviso di accertamento, fondato su una acritica applicazione degli studi di settore; b) l’illegittimità del recupero dei costi forfettari inerenti agli immobili, da ritenersi strumentali per natura;
2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
3. Alpi s.r.l. resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso di Alpi s.r.l. in quanto manca la prova della regolarità della sua notificazione: invero, il controricorso risulta notificato a mezzo posta, ma in atti è prodotta solo la ricevuta di spedizione della raccomandata e non anche l’avviso di ricevimento attestante la regolarità della notificazione.
2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 36, comma 2, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente in quanto l’Amministrazione finanziaria avrebbe proceduto ad accertamento analitico induttivo e non fondato sugli studi di settore;
2.1. il motivo è inammissibile;
2.2. la sentenza impugnata ha accertato che l’accertamento dell’Agenzia delle entrate è stato effettuato sulla base degli studi di settore;
2.3. l’Agenzia delle entrate afferma, di contro, di avere proceduto ad accertamento analitico induttivo, ma non trascrive né allega l’avviso di accertamento, sicché la censura difetta della necessaria specificità, non essendo stato né trascritto, né allegato l’avviso di accertamento, onde consentire a questa Corte un’autonoma valutazione in proposito;
3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), nonché del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 43 e 90 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che non tutti i beni immobili di proprietà della società contribuente vanno considerati beni strumentali quando non sono utilizzati nell’esercizio dell’impresa, come accade per i beni ad uso abitativo;
4. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando la nullità della sentenza nelle parti in cui ha omesso di pronunciarsi sui rilievi IRAP e IVA;
5. con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5 e della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 50 e 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’inapplicabilità della disciplina richiamata dalla CTP e, implicitamente, dalla CTR a fini IRAP, con conseguente necessità di considerare i costi di manutenzione e ristrutturazione, nonché gli ammortamenti dei fabbricati civili;
6. con il quinto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la ripresa dell’Ufficio non si fonderebbe sulla corretta applicazione del meccanismo del pro rata, ma riguarderebbe la non inerenza o non documentazione dei costi;
7. i motivi, che possono essere trattati unitariamente, sono inammissibili per difetto di interesse;
7.1. la CTR ha ritenuto l’avviso di accertamento notificato dall’Ufficio illegittimo nella sua interezza, giustificando, poi, con distinte e autonome rationes decidendi, la illegittimità delle riprese effettuate dall’Amministrazione finanziaria;
7.2. tuttavia, il rigetto del primo motivo di ricorso comporta il passaggio in giudicato della statuizione concernente l’illegittimità dell’avviso di accertamento nella sua interezza, sicché la ricorrente non ha interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità delle singole riprese (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. n. 17182 del 14/08/2020; Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. n. 10815 del 18/04/2019; Cass. n. 15399 del 13/06/2018);
8. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della inammissibilità del controricorso;
8.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021