Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28598 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6376/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.D., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Blasi in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma nella via A.

Baiamonti n. 2;

– controricorrente –

e nei confronti di:

EQUITALIA SUD Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 199/20/2014, depositata il 21.1.2014.

nonché sul ricorso proposto da:

T.D., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Blasi in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma nella via A.

Baiamonti n. 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso il diniego di definizione agevolata della Agenzia delle Entrate n. 17475 del 31.1.2020 Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con atto notificato in data 9 marzo 2015 a T.D. e ad Equitalia Sud Spa, contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze “n. 1505/31/2014 emessa inter partes il 16.7.2014 e pubblicata il 24.7.2014”, trascritta nel ricorso, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello della contribuente, aveva riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in data 10.5.2011 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla T. contro la cartella di pagamento n. *****. Si trattava di cartella relativa al ruolo per Euro 13.408,39 conseguente alla sentenza della stessa CTP, depositata in data 12.12.2006, che aveva dichiarato estinto il giudizio promosso dalla T. contro l’avviso di accertamento di imposte sul reddito, IVA e IRAP e addizionali per l’anno 1998 per omessa costituzione in giudizio della contribuente.

La ricorrente aveva dedotto con il ricorso iniziale, notificato alla Agenzia delle Entrate – che aveva resistito – e ad Equitalia SUD Spa, Agente della Riscossione per la Provincia di Roma che invece non si era costituita -, che il debito erariale era divenuto definitivo solo per un errore procedurale dovuto alla mancata costituzione in giudizio da parte della ricorrente per cui il ruolo, al contrario di quanto indicato nella cartella, non era conseguente alla sentenza di definitività dell’accertamento per estinzione del giudizio, bensì per decadenza dei termini di impugnativa dell’avviso di accertamento, cosicché la cartella era stata emessa dopo il termine di decadenza decorrente dall’avviso di accertamento e non dalla sentenza. La CTP aveva respinto il ricorso rilevando che l’Ufficio non era incorso in decadenza poiché il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), per la notifica della cartella decorreva dalla sentenza che aveva dichiarato estinto il giudizio contro l’accertamento, sentenza che era divenuta definitiva per mancata impugnazione. La CTR accolse invece l’appello della contribuente ed annullò quindi la cartella di pagamento, notificata in data 15.11.2008, ritenendo che fosse stata tardivamente emessa rispetto alla data di notifica dell’avviso di accertamento (13.1.2004) poiché, non essendo stato instaurato un valido rapporto processuale posto che il contribuente non aveva depositato o spedito l’originale del ricorso alla segreteria della Commissione Tributaria, l’avviso di accertamento doveva essere ritenuto “non impugnato”, cosicché l’Ufficio sarebbe stato tenuto ad emettere il ruolo a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, senza attendere la emissione della sentenza che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio non validamente instaurato.

Unitamente al deposito del ricorso per cassazione la ricorrente ha depositato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 199/20/2014, pubblicata in data 21.1.2014, il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso.

Ha resistito con controricorso la contribuente che ha dedotto in via preliminare la inesistenza del ricorso per avere l’Agenzia delle Entrate impugnato la sentenza n. 1505/31/2014 della CTR di Firenze che non riguardava T.D. bensì altri soggetti e comunque – qualora si fosse trattato di errore materiale emendabile in quanto la Agenzia aveva depositato in causa la sentenza della CTR del Lazio n. 199/20/2014, emessa fra le parti ed al cui contenuto il ricorso per cassazione aveva fatto riferimento – la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per tardività della notifica che doveva avvenire entro il 7 marzo 2015, mentre nella specie l’atto era stato depositato all’Ufficio postale in data 9 o 10 marzo 2015.

Equitalia SUD Spa è rimasta intimata anche nel presente giudizio.

La contribuente ha presentato successivamente, in data 30.4.2019, istanza di condono ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che è stata respinta dalla Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 17475 del 31.1.2020 poiché non era definibile la lite fiscale promossa con l’impugnazione della cartella di pagamento preceduta da avviso di accertamento oggetto di distinto giudizio, trattandosi di mero atto di riscossione delle somme dovute comunque, nella specie, a titolo definitivo a seguito della sentenza definitiva della CTP n. 236/32/2006 emessa in relazione al contenzioso istaurato avverso l’avviso di accertamento per l’anno 1998.

Contro il provvedimento di diniego di definizione agevolata della lite, notificato in data 26.5.2020, la contribuente ha quindi presentato tempestivo ricorso per cassazione con atto notificato alla Agenzia delle Entrate in data 24.7.2020, a seguito del quale la Agenzia delle Entrate ha chiesto in data 11 dicembre 2020 la fissazione della udienza per la discussione del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere esaminata la questione di ammissibilità del ricorso di cui la controricorrente ha dedotto la tardività poiché sarebbe stato notificato il 9 o il 10 marzo 2015 (data di deposito del ricorso presso l’Ufficio postale per la notificazione a mezzo di Poste Italiane) mentre il termine lungo per la notifica (Con riguardo alla sentenza n. 199/20/14 della CTR di Roma, oggetto effettivo del presente giudizio) sarebbe scaduto, tenuto anche conto della sospensione dei termini per il periodo feriale, il 7 marzo 2015.

1.1. La eccezione è infondata poiché, pur essendo vero che il termine lungo (nella specie, ratione temporis, di un anno, posto che il ricorso introduttivo era stato depositato in data 12.1.2009) per la impugnazione della sentenza d’appello, pubblicata in data 21.1.2014, tenuto conto della sospensione di 46 giorni per il periodo feriale, scadeva l’8 marzo 2015, peraltro il giorno 8 marzo 2015 cadeva di domenica, per cui il termine per l’impugnazione era prorogato di diritto al giorno successivo non festivo e cioè al 9 marzo, data in cui, come risulta dalla ricevuta di accettazione dell’Ufficio postale di Roma – FCO, depositata dalla Agenzia delle Entrate unitamente al ricorso, l’atto era stato presentato per la notifica a mezzo di raccomandata a.r., restando poi irrilevante il fatto che la consegna alle controparti sia avvenuta 111, il 12 e il 13 marzo 2015 (v, per tutte, da ultimo Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2763 del 06/02/2020 Rv. 657249 – 01, per cui “In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, che va calcolato “ex nominatione dierum”, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, devono aggiungersi 46 giorni, per effetto del combinato disposto della L. n. 742 del 1969, citato art. 155, comma 1 e art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall’art. 155 c.p.c., comma 3).

2. Deve essere poi respinta anche la eccezione – proposta sempre dalla controricorrente in via preliminare – di inesistenza e / o nullità del ricorso per avere la Agenzia delle Entrate impugnato la sentenza n. 1505/31/2914 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze che non aveva alcuna attinenza con i fatti di causa, riguardando altri soggetti ed una diversa controversia pendente addirittura in altra sede giudiziaria.

2.1. La indicazione della sentenza n. 1505 del 2014 della CTR di Firenze, fra l’altro contenuta solo nella intestazione del ricorso, è infatti frutto di un errore materiale riconoscibile; ciò in quanto, come si evince dallo stesso ricorso, è chiaro il riferimento alla diversa sentenza n. 199/20/2014 di cui viene trascritto l’integrale contenuto nel ricorso (pag. 5), il che rende evidente che la indicazione della diversa sentenza n. 1505 del 2014 della CTR di Firenze è frutto di un refuso, tra l’altro limitato alla sola intestazione del ricorso. Non vi è stata comunque alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale ha colto immediatamente l’errore ed ha dedotto la questione in via ipotetica, difendendosi nel merito con riguardo alla sentenza n. 199 del 2014 della CTR del Lazio, ben conosciuta dalla contribuente che aveva partecipato a quel giudizio; tanto è vero che anche la richiesta di definizione della lite ha riguardato il giudizio relativo alla cartella di pagamento n. ***** che era stato definito in appello con la sentenza n. 199/20/2014 della CTR del Lazio.

3. Ciò posto, deve esaminarsi per primo il ricorso relativo al diniego della richiesta della contribuente di definizione agevolata della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito di definizione della lite pendente.

3.1. Anzitutto, si rileva che l’impugnazione del provvedimento di diniego di accesso alla definizione della lite pendente va effettuato dinanzi alla Corte di Cassazione. Invero, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 12, convertito con modificazione dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ricalca, nella sostanza, salvo minime divergenze di forma, la L. 27 dicembre 2002, art. 16, comma 8, prevedendo che “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia”. Pertanto, proprio per la sovrapponibilità delle due norme richiamate, possono essere applicati i principi di diritto già espressi in precedenza da questa Corte. Infatti, si è ritenuto che, in tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, l’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite che penda in fase di legittimità, deve essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme e secondo le modalità del ricorso per cassazione dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2, e l’inesistenza, in tale decreto legislativo, di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso (Cass., 12 luglio 2006, n. 15847). Si è anche affermato che, in tema di contenzioso tributario, la definizione della lite fiscale mediante presentazione da parte del contribuente dell’istanza prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. con mod. in L. n. 111 del 2011, comporta l’estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con conseguente cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata (Cass., 9 settembre 2016, n. 17817). Infatti, la cessazione della materia del contendere determina, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneità, ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere: risultato che può essere conseguito soltanto mediante una sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, per improseguibilità della causa, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze. Pertanto, si determina, non la mera inammissibilità del ricorso, che si esaurirebbe sul piano processuale, ma la necessaria rimozione delle sentenze emesse, in quanto non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto tra le parti (Cass. Civ., 23 settembre 2011, n. 19533; da ultimo v. testualmente, proprio con riguardo alla definizione di cui all’art. 6, che qui interessa, Cass. 26.1.2021 n. 1590).

3.2. Quanto alla questione di definibilità della lite fiscale oggetto del presente giudizio, la contribuente sostiene che il provvedimento di rigetto della Agenzia delle Entrate sarebbe erroneo poiché l’azione di riscossione non deriverebbe dall’accertamento n. *****, che non sarebbe stato impugnato (come ritenuto dalla sentenza n. 199 del 2014 della CTR del Lazio), bensì verterebbe sui termini nei quali l’ente impositore doveva procedere ad iscrizione a ruolo, dal che deriverebbe la definibilità della lite.

3.3. In proposito, premesso che la cartella in esame è stata emessa ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), a seguito del dichiarato passaggio in giudicato della sentenza della CTP n. 326/32/2006 che aveva dichiarato estinto il giudizio contro il pregresso accertamento, è opportuno rilevare che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1913 del 28.1.2021, ha segnalato, con riguardo alla definibilità con il condono di cui si tratta delle cartelle emesse ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e cioè a seguito di cd. controllo automatizzato, la esistenza di almeno tre orientamenti giurisprudenziali tra loro contrastanti.

3.4 Un primo orientamento ha dato soluzione positiva al problema, ritenendo riconducibile alla natura di “atto impositivo” qualunque atto fiscale che non sia preceduto da altro atto e che sia impugnato o impugnabile per vizi di merito, anche se non aumenta le imposte dichiarate e anche se l’errore, da cui eventualmente origina l’impugnazione dell’atto, non sia allegato nel ricorso introduttivo della lite. E’ stato considerato (Cass., 24 settembre 2020, n. 20058; Cass., 24 ottobre 2019, n. 27271; Cass. 8 febbraio 2019, n. 3759; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1158, non massimata; Cass., 12 dicembre 2018, n. 32132; Cass., 27 settembre 2018, n. 23269; Cass. 29 novembre 2017, n. 28611, non massimata; Cass., 28 dicembre 2017, n. 31055, non massimata; Cass. 20/01/2016, n. 23486, non massimata; Cass., 25 gennaio 2016, n. 1295; Cass., 19 dicembre 2014, n. 26997; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22672 non massimata; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1263; Cass., 7 aprile 2006, n. 8275; Cass., 20 marzo 2006, n. 6186) che in caso di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, l’atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma “riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva” (Cass., 25 gennaio 2016, n. 1295 e Cass., 22 gennaio 2014, n. 1263).

3.5. Un secondo orientamento afferma che non può essere considerato atto impositivo la cartella di pagamento, formata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, in quanto è atto che deriva, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente in dichiarazione e, per quanto attiene alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione “senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione” (v., Cass., 2 novembre 2018, n. 14344; 08/06/2017, n. 14344, Cass., 15 gennaio 2016 n. 548; Cass. 13/04/2016, n. 7279; Cass. 28 gennaio 2015 n. 1571; Cass., 26 febbraio 2014, n. 4608; Cass., 29 aprile 2011, n. 9545; Cass., 21 aprile 2011, n. 9194; Cass., 11 aprile 2011, n. 8196; Cass., 30 agosto 2006, n. 18840). Tale orientamento, sorto già in relazione alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, ha trovato seguito in recenti pronunce di questa Corte (Cass., 24 dicembre 2020, n. 26552, non massimata; Cass., 04 settembre 2020, n. 18397; Cass., 13 marzo 2019, n. 7099; Cass., 5 dicembre 2019, n. 31804) riguardanti la normativa agevolativa di cui al D.L. n. 119 del 2018, che hanno escluso la condonabilità della cartella di pagamento scaturente da controllo automatizzato, facendo leva su un’analisi esegetica e funzionale della nozione di “atto impositivo” per la quale “la natura impositiva di un atto fiscale è correlata alla determinazione e alla pretesa di un’imposta maggiore di quella liquidata e dichiarata dal contribuente o dal sostituto d’imposta, e presuppone, perciò, una rettifica dei dati e degli elementi indicati nelle dichiarazioni”.

3.6. Un terzo orientamento, che si pone come mediano rispetto agli altri due delineati innanzi, ritiene che la controversia è condonabile sempre che la cartella costituisca primo atto impositivo e vi sia controversia effettiva, e non apparente, sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo della pretesa medesima, tranne che su aspetti relativi a meri errori di calcolo (Cass., 29 novembre 2017, n. 28611, non massimata; Cass., 27 febbraio 2017, n. 4967; Cass., 24 giugno 2016, n. 13136; Cass., 8 luglio 2015, n. 14196, non massimata; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1263; Cass., 10 febbraio 2014, n. 2986, non massimata; Cass., 8 marzo 2013, n. 5879, non massimata; Cass., 27 settembre 2013, n. 22158, non massimata; Cass., 6 ottobre 2010, n. 20731). Pur evitando categorizzazioni generali, l’idea di quest’orientamento è di far leva nel consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte del favor per l’applicabilità delle normative di condono in virtù del quale ciò che deve guidare l’interprete ai fini della qualificazione dell’atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell’ambito applicativo delle normative condonali, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell’atto stesso. Pertanto, la natura impositiva dell’atto va ricercata con una verifica in concreto che accerti che l’atto sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale, essendo all’uopo sufficiente che la contestazione da parte di quest’ultimo sia idonea ad integrare una controversia effettiva sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo, divenendo irrilevante la circostanza che la cartella contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che si sia compiuta, con esito positivo, tale verifica di effettività.

3.7. Con la citata ordinanza interlocutoria il Collegio ha ritenuto di condividere il primo orientamento alla luce non tanto della stretta interpretazione delle norme agevolative in parola, quanto invece della aleatorietà degli altri orientamenti che si basano su una valutazione in concreto “caso per caso” del “contenuto” della cartella ex art. 36-bis, e/o delle “contestazioni” svolte, “caso per caso”, dal contribuente in sede di opposizione, in contrasto per ciò stesso con la finalità del condono stesso già rappresentata (più celere definizione delle controversie tributarie e riduzione dell’arretrato), oltre che (ex artt. 3 e 97 Cost.) con i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e di pari trattamento per il contribuente. Tuttavia, l’adesione al primo orientamento interpretativo non ha dispensato il Collegio dall’invocare un intervento delle Sezioni Unite che ponga fine al perdurante contrasto sezionale come sopra rappresentato.

3.8. Tuttavia, come già premesso, tale questione non rileva nel caso in esame in cui, come risulta dalla concorde descrizione della cartella impugnata da parte di entrambe le parti in causa, la cartella è stata emessa sulla base della sentenza definitiva della CTR di Roma n. 326/32/06, depositata il 12.12.2006, che aveva definito il giudizio sull’accertamento che non poteva quindi essere più messo in discussione. E’ vero che la ricorrente ha sostenuto che l’azione di riscossione non deriverebbe dall’accertamento, che non sarebbe mai stato impugnato, bensì dalla tempestività della iscrizione a ruolo, però, come meglio si chiarirà in relazione all’esame del ricorso principale presentato dalla contribuente contro la sentenza n. 199 del 2014, il ricorso tempestivamente proposto contro l’avviso di accertamento è idoneo ad introdurre un processo tributario e ad impedire che, fino alla sua definizione, l’accertamento diventi definitivo, anche in caso di profili di inammissibilità (quale, nella specie, la dedotta mancata costituzione del contribuente), la cui sussistenza o mancanza deve essere accertata dal giudice adito (v, da ultimo, Cass. sez. 5 ordinanza n. 8885 del 31.3.2021 rv. 661030); con la conseguenza che l’azione di riscossione derivava nel caso in esame proprio dall’accertamento definitivo e nessuna questione era legittimamente prospettabile con riguardo alla definitività della sentenza che aveva reso definitivo l’accertamento il quale legittimava la iscrizione a ruolo a titolo definitivo solo in base a sentenza definitiva.

3.9. Il ricorso contro il diniego di condono deve essere quindi respinto.

4. Si deve quindi passare all’esame del ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate, la quale lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14, 15 e art. 25, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 22, e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la mancata costituzione in giudizio della contribuente nel giudizio contro l’accertamento non avesse determinato la pendenza del giudizio e quindi fosse stata tardiva la iscrizione a ruolo che sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla definitività dell’accertamento (e cioè entro il 31.12.2006), in assenza della pendenza di un giudizio.

4.1. Il ricorso è fondato poiché la sentenza impugnata invoca un erroneo principio giuridico in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale ampiamente consolidato affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 9116 del 2001 Rv. 547935 – 01, secondo cui “Il ricorso proposto nei termini avverso l’avviso d’accertamento è idoneo ad introdurre un processo tributario e quindi ad impedire, fino alla sua conclusione, che l’accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l’ipotesi in cui il ricorso manchi della sottoscrizione del ricorrente, posto che quest’ultima è un requisito la cui sussistenza o mancanza, in caso di contenzioso tributario, deve essere accertata dal giudice adito (così come avviene per gli altri requisiti previsti dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 15, comma 1). Ne consegue che, nella pendenza di un processo tributario, l’Amministrazione finanziaria non può procedere all’iscrizione a ruolo dell’imposta a titolo definitivo, neppure sul presupposto della mancanza di un requisito del ricorso, dovendo anche tale vizio essere accertato nelle sede giudiziaria”. Da ultimo in questo senso si è pronunciata ancora questa Sezione con Ordinanza n. 8885 del 31/03/2021 Rv. 661030 – 01, già sopra citata, secondo cui, proprio con specifico riguardo al giudizio tributario, “Il ricorso tempestivamente proposto avverso l’avviso d’accertamento è idoneo ad introdurre un processo tributario e quindi ad impedire, fino alla sua conclusione, che l’accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l’ipotesi in cui il ricorso presenti profili di inammissibilità (quale nella specie, la dedotta mancata costituzione del ricorrente), la cui sussistenza o mancanza deve essere accertata dal giudice adito. Ne consegue che, nella pendenza di detto processo, l’Amministrazione finanziaria non può procedere all’iscrizione a ruolo dell’imposta a titolo definitivo, neppure sul presupposto della mancanza di un requisito del ricorso, dovendo anche tale vizio essere accertato nella sede giudiziaria”. Per converso la sentenza di questa Corte, sez. 5 n. 26.3.2002 n. 4320, citata dalla sentenza impugnata, non ha attinenza con il caso in esame poiché riguardava una conciliazione giudiziale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, la quale presuppone non soltanto la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell’amministrazione ma anche che i soggetti interessati siano parti di un processo tributario pendente, il quale difetta quando il contribuente non abbia mai depositato o spedito, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17, comma 1, nel testo modificato dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 8, l’originale del ricorso alla segreteria della Commissione tributaria.

5. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti si deve quindi decidere nel merito la controversia con il rigetto del ricorso iniziale con cui la contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito della iscrizione a ruolo dei tributi ed accessori dovuti in base sentenza definitiva sull’accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c.

6. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso contro il diniego di condono e deve essere invece accolto il ricorso della Agenzia delle Entrate. Le spese del giudizio di merito devono essere compensate fra le parti, mentre la contribuente deve essere condannata alle spese del presente giudizio, per effetto della soccombenza, in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate come in dispositivo. Non si deve invece provvedere sulle spese con riguardo alla posizione di Equitalia SUD spa poiché non si è costituita nel presente giudizio.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso della contribuente contro il diniego di condono. Accoglie il ricorso dell’Ufficio e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità in favore della Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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