LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15311/2019 R.G. proposto da:
BRS C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tortona n. 4, presso lo studio dell’avv. Stefano Latella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Amatucci, Fabrizio Amatucci e Fabio Russo, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate – Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e nei confronti di:
A.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2358/17/19, depositata il 15 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Cons. Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 2358/17/19 del 15/03/2019 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AdER) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 15836/25/17, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso di BRS C. s.r.l. (di seguito BRS) nei confronti di tre cartelle di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2004 e 2005;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, le cartelle di pagamento erano state emesse in ragione della responsabilità solidale di BRS quale cessionaria dell’azienda facente capo a A.C. s.r.l. (di seguito A.) per imposte conseguenti a sentenze passate in giudicato nei confronti di quest’ultima società;
1.2. la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, evidenziava che: a) non risultavano proposte nuove domande e nuove eccezioni in appello, sicché l’eccezione di inammissibilità dell’appello era infondata; b) sussisteva la responsabilità solidale e sussidiaria di BRS, limitata al valore della cessione di azienda, per i debiti tributari della cedente; c) la clausola contenuta nell’atto di cessione, concernente la responsabilità esclusiva della cedente per il debito fiscale, era valida inter partes ma non era opponibile all’Amministrazione finanziaria; d) gli ulteriori motivi di gravame erano assorbiti;
2. avverso la sentenza della CTR BRS proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;
3. AdER resisteva con controricorso mentre A. non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso BRS deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, evidenziando la contraddittorietà della motivazione dell’appello rispetto al fondamento giuridico della pretesa impositiva;
1.1. in buona sostanza, la società contribuente si duole del fatto che la pretesa di AdER, fondata in primo grado sull’applicazione dell’art. 2560 c.c., sarebbe stata modificata in appello, facendosi ora riferimento al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, che ha presupposti fattuali diversi rispetto alla disposizione codicistica;
1.2. il motivo è infondato;
1.3. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. n. 15730 del 23/07/2020; Cass. n. 2201 del 16/02/2012);
1.4. nel caso di specie, la pretesa di AdER è fondata, ab origine, sulla responsabilità solidale del cessionario di azienda per il pagamento dei debiti fiscali del cedente, che costituisce la causa petendi della domanda;
1.5. la regolamentazione giuridica di tale responsabilità e la norma applicabile al caso di specie costituisce questione di diritto, che non comporta la modifica della causa petendi, ma unicamente la verifica dei presupposti applicativi dell’una e dell’altra disposizione, che si pongono, peraltro, in rapporto di genere a specie;
1.6. correttamente, pertanto, la CTR ha escluso l’inammissibilità dell’appello proposto da AdER;
2. con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 36, degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. con modif. nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, per avere la CTR: i) fondato la propria decisione su di un atto di cessione depositato tardivamente nel corso del giudizio di appello; ii) ritenuto erroneamente il passaggio in giudicato della sentenza della CTR Campania del 21/02/2012, impugnata in Cassazione; iii) omesso di considerare che la cartella di pagamento n. ***** è stata oggetto di definizione agevolata, come documentato in appello; iv) erroneamente considerato la regolare notificazione delle cartelle di pagamento ad A.;
2.1. la censura sub i) è infondata;
2.1.1. è noto che nel giudizio di appello possono essere depositati nuovi documenti (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2), purché nei termini previsti dalla legge, che sono i medesimi del giudizio di primo grado (arg. D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 61);
2.1.2. orbene, nel giudizio di primo grado i documenti possono essere depositati fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1): è vero che il documento è stato prodotto all’udienza del 12/10/2018, ma è altrettanto vero che la CTR ha rinviato l’udienza di trattazione al 01/02/2019, consentendo ad AdER di costituirsi direttamente, ritenendo la nullità della costituzione con un difensore del libero foro (statuizione non oggetto di impugnazione);
2.1.3. ne consegue la tempestività della produzione documentale rispetto all’udienza del 01/02/2019, da considerarsi a tutti gli effetti come prima udienza di trattazione;
2.1.4. non è inutile evidenziare, in ogni caso, che la cessione risulta pacificamente dalla visura camerale tempestivamente prodotta e ciò è sufficiente ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14;
2.2. la censura sub ii) è inammissibile per difetto di interesse;
2.2.1. indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza della CTR, quest’ultima è idonea a fondare l’esecuzione forzata sulla base dell’intero ammontare delle somme ritenute nella stessa dovute, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. c);
2.2.2. ne consegue che le somme indicate nella cartella di pagamento che fa riferimento alla sentenza della CTR Campania del 21/02/2012 sono state legittimamente iscritte a ruolo;
2.3. la censura sub iii) e’, invece, fondata;
2.3.1. poiché la cartella di pagamento n. ***** è incontestatamente oggetto di definizione agevolata, come documentato nel corso del giudizio di appello, la CTR avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o di estinzione in parte qua del giudizio;
2.4. infine, la censura sub iv) è inammissibile per difetto di interesse;
2.4.1. solo A. – tra l’altro parte del giudizio, anche se non costituitasi – e’, infatti, legittimata a dolersi della regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento nei suoi confronti;
3. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che, in assenza di cartelle di pagamento validamente notificate al cedente, l’Amministrazione finanziaria non potrebbe agire per il pagamento nei confronti del cessionario;
3.1. con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di considerare i presupposti applicativi della responsabilità solidale del cessionario, non avendo compiuto alcuna indagine sulla capienza del patrimonio di A. e, in ogni caso, sulla limitazione della responsabilità al valore dell’azienda ceduta;
4. i due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto involgenti questioni connesse;
4.1. non è dubbio che l’obbligazione del cessionario in ordine al pagamento dei tributi dovuti dal cedente presuppone, da un lato, la sussistenza dell’obbligazione del cedente e, dall’altro, la previa e infruttuosa escussione del patrimonio del cedente (cd. beneficium excussionis);
4.2. sotto il primo profilo, la sussistenza dell’obbligazione del cedente risulta da sentenze di merito emesse nei confronti di A. e di cui si dà atto nello stesso ricorso (pag. 2), fondanti il credito recato dalle cartelle di pagamento impugnate (salvo, con riferimento alla cartella n. *****, la verifica dell’intervenuta definizione agevolata, come si è detto in precedenza);
4.2.1. in proposito, come correttamente evidenziato dalla CTR, non è affatto necessaria – ai fini della sussistenza del credito fiscale oggetto della obbligazione principale – la notificazione della cartella di pagamento alla cedente, notificazione che prelude unicamente all’esecuzione forzata e della cui validità avrebbe potuto, pertanto, dolersi unicamente A.;
4.3. sotto il secondo profilo, il cd. beneficium excussionis non implica, come vorrebbe parte ricorrente, la nullità della notificazione della cartella di pagamento al cessionario, ma unicamente la possibilità, per quest’ultimo, di fare valere, in sede di impugnazione della cartella allo stesso notificata, il relativo diritto, fornendo la prova della capienza patrimoniale del soggetto che deve essere preventivamente escusso (Cass. S.U. n. 28709 del 16/12/2020; conf. Cass. n. 2981 del 08/02/2021);
4.3.1. va, inoltre, esclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto che l’emissione della stessa e l’iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente l’azienda, poiché la violazione del beneficium excussionis non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un’autonoma causa petendi impugnatoria appartenente al perimetro dell’esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell’atto riscossivo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 47 (Cass. n. 14736 del 27/05/2021);
4.4. applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, deve evidenziarsi, in primo luogo, che la cartella di pagamento è stata legittimamente notificata da AdER a BRS quale cessionario e debitore solidale in relazione ad un credito dell’Amministrazione finanziaria che è stato acclarato da sentenze esecutive;
4.5. in secondo luogo, peraltro, la CTR non ha considerato le difese della società contribuente in relazione alla capienza patrimoniale della cedente e ai limiti della responsabilità del cessionario entro il valore del ramo d’azienda ceduto, difese legittimamente proposte in sede di impugnazione della cartella di pagamento ed involgenti i presupposti applicativi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14;
4.6. ne consegue che, se il terzo motivo va rigettato, va, invece, accolto il quarto motivo, dovendo il giudice del rinvio verificare nel merito la fondatezza dei rilievi legittimamente sollevati dalla società contribuente in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento;
5. con il quinto motivo di ricorso BRS contesta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100,112 e 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi su una serie di questioni erroneamente ritenute assorbite e pronunciato, altresì, ultrapetita;
5.1. in particolare, la società contribuente deduce, in primo luogo, l’omessa pronuncia su di una serie di questioni involgenti: a) l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sotto molteplici profili; b) il difetto di motivazione e l’illegittimità degli atti impugnati; c) l’intervenuto sgravio di una delle cartelle di pagamento; d) la correttezza delle somme richieste; e) la decadenza e la prescrizione con riferimento alle pretese avanzate nei suoi confronti; f) la sussistenza del beneficium excussionis;
5.1.1. secondariamente, si afferma che la CTR sarebbe andata ultra petita con riferimento alla questione della responsabilità del cessionario, pacificamente limitata dalle parti al valore del ramo di azienda ceduto;
5.2. in realtà, a parte l’assoluta genericità dei rilievi di cui al motivo, specificati unicamente con riferimento agli atti processuali in cui sarebbero stati sollevati, sulle predette questioni la CTR ha pronunciato, esplicitamente o implicitamente, ritenendo ammissibile l’appello (esaminato nel merito) e legittima la notifica delle cartelle di pagamento (che sono state confermate), sicché non sussiste la denunciata omissione di pronuncia (tanto più che il ritenuto assorbimento implica di per sé una pronuncia, sia pure implicita);
5.3. quanto poi alle questioni sub f), concernenti il beneficium excussionis, la limitazione di responsabilità del cessionario e l’intervenuta definizione agevolata del credito recato da una delle cartelle di pagamento, si è già statuito in precedenza, per cui le stesse risultano assorbite;
6. con il sesto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 112 c.p.c., non avendo la CTR pronunciato sull’appello incidentale condizionato della società contribuente “sulla ritenuta estraneità alla materia del contendere di alcune eccezioni sollevate in primo grado, sulla non sanabilità del difetto di motivazione per relationem dell’atto impugnato tramite successivo deposito dell’atto presupposto in giudizio e sul governo delle spese di primo grado”;
6.1. il motivo è inammissibile per assoluto difetto di specificità, non essendo chiaramente definiti i termini delle questioni sulle quali la CTR non si sarebbe pronunciata;
7. in conclusione, vanno accolti il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa a sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021
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