Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28602 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25991-2017 proposto da:

DAB PUMPS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA ALLEGRO, GIAMPAOLO LANDO;

– controricorrente –

– avverso la sentenza non definitiva n. 380/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/06/2017 R.G.N. 1056/2015;

– avverso la sentenza definitiva n. 648/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/10/2017 R.G.N. 1056/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

– che, con successive sentenze, quella non definitiva del 22 giugno 2017 e quella definitiva del 10 ottobre 2017 la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Vicenza, accoglieva la domanda proposta da V.F. nei confronti della Dab Pumps S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla V. con applicazione del regime di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non invocabile nella specie, relativa alla costituzione con l’impresa utilizzatrice del rapporto di lavoro, illegittimamente qualificato come lavoro somministrato, la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, escludendo, pertanto, la risoluzione di diritto del rapporto medesimo per l’inutile decorso di trenta giorni dall’invito alla ripresa del servizio;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la V.;

– che, nelle more dell’udienza di discussione, entrambe le parti hanno presentato, in relazione all’intervenuta sottoscrizione di un accordo sindacale, separate istanze di cessazione della materia del contendere, in relazione alle quali il Collegio, dato atto, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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