LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26254-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO;
– ricorrenti –
contro
P.N.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6564/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2014 R.G.N. 625/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
RITENUTO
CHE:
Con sentenza del 30.10.14 la corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza 24.11.10 del tribunale di Avellino che aveva accertato il diritto della signora P. alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione a titolo di contributo di solidarietà (previsto in linea generale nella misura del 2% delle prestazioni integrative “erogate o maturate” presso i fondi e la gestione speciale).
In particolare, affermava la corte territoriale che il riferimento alle somme “maturate” fosse rilevante per la sola ipotesi di divieto di cumulo alla base della mancata erogazione, ritenendo dunque necessaria in ogni caso l’erogazione del trattamento integrativo, possibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria; la signora P. è rimasta intimata.
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo si deduce violazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 e D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 19, convertito in L. n. 111 del 2011, per avere la Corte di merito trascurato la specifica alternativa prevista dalla legge.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 18666 del 04/09/2014, Rv. 632875 01) che, in materia di contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà spetta, ai sensi della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, come autenticamente interpretato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, agli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento e ai lavoratori ancora in servizio, per i quali è calcolato sul “maturato” della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione, rispondendo la disciplina, come affermato dalla sentenza n. 156 del 2014 della Corte costituzionale, ad obiettivi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali quelli della certezza del diritto e del ripristino della uguaglianza e della solidarietà all’interno del sistema previdenziale.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva della lite.
Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate, essendo l’intervento della prima pronuncia di legittimità in materia pressoché coevo rispetto alla sentenza impugnata.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della lite.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021