Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28607 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10730-2019 proposto da:

TEKNO PROGETTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ASSUNTA PAGANO;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA n. 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MALARA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIROLAMO IZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4194/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2018 R.G.N. 4062/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 da Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 4194 del 21.11.2018 la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da C.G. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo il 16.4.2010 dalla Soprin s.n.c. di D.C.C. per cessazione dell’attività ed ha condannato la suddetta società nonché la società Tekno Progetti s.r.l., in solido tra loro, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria dal licenziamento sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro.

2. La Corte distrettuale – ritenuto preliminarmente sussistente un unico centro di imputazione di interessi tra le due società a fronte della sostanziale unicità della struttura organizzativa, con piena integrazione delle attività svolte, tra loro coordinate dal punto di vista tecnico amministrativo-finanziario e con utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative – ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla Soprin per dismissione dell’attività in considerazione del mancato adempimento dell’obbligo di repechage da parte di entrambe le società.

3. La società Tekno Progetti s.r.l. ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il lavoratore ha depositato controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, pur non avendo rubricato il motivo, denuncia sostanzialmente violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo, la Corte distrettuale, esorbitato dall’ambito della domanda e deciso ultra petita ove ha ritenuto dimostrato il requisito, concernente la sussistenza di un centro unico di interesse tra le due società evocate in giudizio, dell’utilizzo contemporaneo della prestazione lavorativa, nonostante il giudice di primo grado avesse rilevato la Carenza di allegazione di tale circostanza nel ricorso originario e il lavoratore non avesse fatto appello su tale punto della decisione.

2. Con il secondo motivo, del pari non rubricato, si denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c. avendo, la Corte distrettuale, seguito un iter motivazionale inidoneo a rivelare la ratio decidendi, in quanto la corretta valutazione degli elementi di fatto avrebbe condotto il giudice ad escludere la sussistenza di un centro unito di interessi tra le due società posto che, fino a ottobre 1998, la So.Pr.In s.n.c. di C. & C. aveva un proprio stabilimento in *****, successivamente locava uno stabilimento collocato nel sito industriale della Tekno Progetti assumendo la conduzione di un capannone dove operavano diverse società (oltre alla Tekno Progetti); dunque trattandosi di complessi aziendali del tutto distinti e operanti per lo svolgimento di attività diverse e non collegabili, nessun rapporto vi era tra la Soprin e la Tekno Progetti.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Preliminarmente, la censura relativa alla mancata impugnazione, da parte del lavoratore, dell’argomentazione del giudice di primo grado concernente la carenza di allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dell’atto di appello del lavoratore, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Non pertinente e’, inoltre, il richiamo all’art. 112 c.p.c.. Invero, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato. Cass., n. 9002 del 2018; Cass. 8048 del 2019).

A sua volta, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà, di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza, che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere, emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 7653 del 2012; Cass. n. 28308 del 2017).

Poiché, dunque, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato) di cui all’art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1397 del 1976), non ricorre la violazione di tale disposizione allorché si lamenti che il giudice, del merito, chiamato a decidere sulla sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi, non abbia correttamente ricostruito il quadro probatorio.

Nel complesso, entrambi i motivi del ricorso, al di là della deduzione dei vizi di violazione di legge, qui non riscontrati, si appalesano rivolti a richiedere alla Corte di Cassazione una, non consentita, rivalutazione nel merito delle conclusioni assunte dai giudici della Corte distrettuale.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte, della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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