Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28611 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24785-2017 proposto da:

SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIA GALASSI;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 22, presso lo studio dell’avvocato LUIGI INFANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato ITALO MARIANO SIGNORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1236/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/05/2017 R.G.N. 619/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

con il ricorso di primo grado C.F. allegò di essere autista addetto al servizio di linea su percorsi lunghi più di 50 Km, di avere goduto del riposo settimanale in misura inferiore alle prescritte 45 ore consecutive e di non avere fruito, nel periodo agosto 2003/agosto 2008 del riposo giornaliero minimo pari a 11 ore come previsto dai Regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 561/06; chiese ai sensi dell’art. 2019 c.c. e art. 36 Cost. la condanna della datrice di lavoro Società Trasporti Pubblici Brindisi s.p.a. ad un’indennità sostitutiva per ogni ora o frazione di ora di riposo giornaliero e/o settimanale non goduto nei termini stabiliti dal Regolamento CEE;

il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda condannò S.T.P. Brindisi s.p.a. alla somma di Euro 9,225,26 oltre accessori a titolo di indennità sostitutiva;

la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Lecce;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.T.P. Brindisi s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso;

parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso.

CONSIDERATO

Che:

l’atto di rinunzia al ricorso per cassazione “con compensazione delle spese” è stato sottoscritto per adesione dal controricorrente unitamente al proprio difensore;

stante la rinunzia al ricorso deve essere dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

avendo i controricorrenti aderito ritualmente alla rinunzia non si fa luogo alla statuizione di condanna alle spese di lite ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4;

in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del processo esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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