LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28452-2015 proposto da:
C.M., quale genitore esercente la potestà genitoriale di C.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TEOBALDO MILLEMACI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MESSINA, del 04/11/2015 R.G.N. 555/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
C.M., quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore D., affetto da autismo, aveva proposto ricorso davanti al Tribunale di Messina in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo, chiedendo il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18 del 1980;
il Tribunale adito ha dichiarato improcedibile il ricorso per omessa notifica alla controparte dello stesso, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione e, ritenuta la perentorietà del termine di cui all’art. 694 c.p.c., non ha concesso uno nuovo termine;
C.M. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, affidando le proprie ragioni a due motivi;
l’Inps ha depositato tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
nelle more del giudizio, ed entro i termini di legge, il difensore di C.M. ha fatto pervenire a questa Corte una procura speciale, sottoscritta dal proprio assistito, contenente l’istanza di rinuncia al ricorso, a norma dell’art. 306 c.p.c., per il sopravvenire di motivi i quali hanno fatto venir meno l’interesse a proseguire il giudizio;
chiede pertanto che quest’ultimo venga dichiarato estinto;
non risulta in atti che l’istanza di rinuncia, pur notificata alla parte controricorrente, sia stata oggetto di accettazione da parte di questa;
in definitiva, il processo va dichiarato estinto; le spese si compensano in considerazione del comportamento processuale del ricorrente;
si dà atto che non ricorrono le condizioni per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, atteso che lo stesso, per orientamento consolidato di questa Corte, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione;
tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione ed è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr., per tutte, Cass. n. 23175 del 2015).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021