LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANCINO Rossana – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13833-2015 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 2 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;
– ricorrenti –
contro
EDIL 2C COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentata difesa dall’avvocato ISABELLA VITALE;
– controricorrente –
nonché contro EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA ETR S.P.A.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 390/2315 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 16/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO CHE:
1. la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava “la nullità del verbale di accertamento INPS n. 38442 Isp. del 13.3.2003 e del conseguente provvedimento di rigetto comunicato il 23.11.2004”;
2. per quanto di rilievo, la Corte d’appello riteneva che le retribuzioni corrisposte con riferimento alla paga oraria non fossero inferiori ai minimi contrattuali, dovendosi peraltro considerare che invece la paga mensile risultava inferiore a causa di assenze che non avevano consentito ai lavoratori il raggiungimento di almeno 40 ore settimanali minime previste in edilizia dai contratti collettivi. Aggiungeva che correttamente la società aveva ritenuto che le retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dovessero essere quelle virtuali, ai sensi della L. n. 341 del 1995, art. 29, ed aveva applicato gli sgravi sia sulla quota di contributi determinati sulla retribuzione effettiva che sulla quota determinata sulla retribuzione virtuale;
3. per la cassazione della sentenza l’Inps, anche per SCCI s.p.a., ha proposto ricorso, cui Edil 2C costruzioni S.r.l. ha resistito con controricorso. Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia ETR s.p.a., non ha svolto attività difensiva. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
4. a fondamento del ricorso, l’Inps deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e/o la falsa applicazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 (convertito con modificazioni nella L. n. 341 del 1995), del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, (convertito con modificazioni nella L. n. 389 del 1989), della L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, e della L. n. 448 del 2001, art. 44;
5. assume che la Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente spettanti gli sgravi pur avendo la società versato i contributi sulla retribuzione effettivamente corrisposta, inferiore a quella c.d. virtuale di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29, che dev’essere commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro stabilito dai CCNL, che nella specie è di 40 ore;
6. il ricorso è inammissibile perché non fornisce elementi per comprendere se il ragionamento della Corte territoriale sia stato dissonante rispetto alla tesi che l’istituto propugna;
7. ed infatti, poiché la Corte territoriale ha testualmente affermato (pag. 9) che l’azienda aveva ritenuto che le retribuzioni assoggettate a contribuzione fossero quelle virtuali ai sensi della L. n. 341 del 1995, art. 29, la parte ricorrente avrebbe dovuto corredare i rilievi di elementi fattuali idonei a manifestare la fondatezza della censura, mossa alla sentenza impugnata, di violazione di legge nell’individuazione del concetto di retribuzione virtuale, elementi idonei dunque a suffragare la premessa da cui muove l’istituto che la contribuzione sarebbe stata rapportata ad un orario di lavoro inferiore a quello dovuto;
8. va, altresì, aggiunto che la sentenza impugnata ha utilizzato, ai fini della decisione, gli esiti di una consulenza tecnica d’ufficio che l’INPS, nel suo ricorso, omette del tutto di considerare e, dunque, di trascrivere e localizzare in atti, così violando anche gli oneri di completezza e specificazione imposti dagli artt. 366 e 369 c.p.c. Sotto diverso profilo, neppure è dato comprendere il periodo al quale si riferisce l’asserita omissione contributiva mentre, tra le parti, è intervenuta altra pronuncia di questa Corte (Cass. n. 28512 del 2019) che ha già reso definitivo l’accertamento di sussistenza del diritto agli sgravi in relazione agli anni 2002/2005;
9. le spese, in favore della controricorrente, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla deve provvedersi in relazione ad Equitalia Sud s.p.a. che non ha svolto attività difensiva;
10. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore di Edil 2C costruzioni s.r.l., che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021