Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28616 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16822-2015 proposto da:

LISTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. E. TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato MANLIO NARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO NOSCHESE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

nonché contro I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 100/2315 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 02/04/2015 R.G.N. 895/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Matera accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla società Lista Srl avverso il verbale di accertamento ispettivo dell’Inps e condannava la società al pagamento della minor somma di Euro 54.585,88 in favore dell’ente previdenziale, con spese compensate;

2. la Corte di appello di Potenza ha respinto il gravame della società;

3. a fondamento della decisione ha osservato come non vi fosse stata la denunciata mutatio libelli da parte dell’Inps che, in sede amministrativa, aveva contestato la sussistenza di un incremento occupazionale, presupposto per la fruizione degli sgravi contributivi ex lege n. 448 del 1998, mentre, in sede giudiziaria, aveva opposto il licenziamento per fine fase lavorativa dei dipendenti;

3.1. la Corte di appello ha osservato come l’onere di prova del diritto agli sgravi incombesse sul datore di lavoro e che, nella sostanza, inconferente fosse il richiamo al principio del divieto di mutatio libelli, trattandosi di un’azione volta a dimostrare non l’illegittimità dell’atto di accertamento (amministrativo) ma la fondatezza del diritto al beneficio (id est: allo sgravio) contributivo;

3.2. nello specifico, l’incremento occupazionale doveva valutarsi al netto dei licenziamenti per cui non costituiva mutatio libelli la (mera) specificazione dell’insussistenza dell’indicato incremento occupazionale in ragione di recessi determinati da esigenze organizzative quale era la “fine fase lavorativa”;

4. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la società, articolando due motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso; l’INAIL ha depositato procura speciale; la parte ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c.

RILEVATO CHE:

5. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 414,416 c.p.c. e art. 420 c.p.c., comma 1, con riferimento alla violazione del divieto di mutatio libelli nel processo del lavoro nonché dell’art. 414 c.p.c., n. 3, art. 416 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 4, artt. 429,153 c.p.c. e art. 2697 c.c. e – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – la nullità della sentenza e del procedimento;

6. parte ricorrente deduce che il verbale ispettivo del 18.7.2002, oggetto dell’originario ricorso, e quello prodotto dall’Inps, in corso di causa, il 24.9.2010, fonderebbero la pretesa contributiva su presupposti diversi e che, dunque, la Corte, condannando la società al versamento dei contributi quantificati nel secondo verbale (peraltro riducendoli) sarebbe incorsa nella violazione del divieto della mutatio libelli;

6.1. in particolare, con il primo verbale, l’INPS avrebbe contestato l’applicazione dello sgravio triennale di cui alla L. n. 448 del 1998 giacché nessuna delle assunzioni aveva determinato un effettivo incremento occupazionale, così richiamando, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il requisito (rectius: l’assenza del requisito) di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. a), mentre, con il secondo verbale, l’INPS avrebbe fondato la pretesa contributiva sulla circostanza che l’azienda non poteva fruire delle agevolazioni contributive in presenza di intervenute cessazioni di rapporti di lavoro, così, secondo la società, opponendo la carenza del diverso requisito di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. c);

7. il motivo e’, complessivamente, da respingere;

8. in primo luogo, i verbali INPS, sulla cui base sono argomentate tutte le censure, risultano riportati per mera sintesi dei loro contenuti, in modo non adeguato a soddisfare l’onere di specificazione imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6;

9. a tal proposito, giova ribadire, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

10. in ogni caso e, quindi, anche a prescindere dal rilievo che precede, la decisione è fondata sulla assorbente argomentazione che, trattandosi di azione di accertamento del diritto allo sgravio, la società datrice di lavoro avrebbe dovuto allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa (e dunque la sussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6), restando irrilevanti i motivi di diniego dell’INPS;

10.1. la pronuncia ha, in altre parole, deciso la controversia in conformità al consolidato orientamento secondo cui: “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (ex multis, Cass. n. 1157 del 2018; Cass. n. 13011 del 2017; Cass. n. 16351 del 2007), correttamente osservando, inoltre, come il richiamo alla mutatio libelli, in relazione alla diversità di difese dell’INPS, tra la fase amministrativa e quella giudiziale, fosse riferimento del tutto inappropriato;

10.2. si è peraltro affermato, con specifico riferimento agli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5, (Cass. sez. lav. n. 11379 del 2014 e successive conformi: ex multis, Cass. n. 15688 del 2018) come gli stessi abbiano lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l’effettiva occupazione di nuovi dipendenti e che, dunque, condizione per il loro riconoscimento è che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività al 31 dicembre dell’anno precedente;

10.3. la Corte di appello ha condotto il richiesto accertamento ed escluso che, nella fattispecie, ricorresse la condizione legittimante il beneficio contributivo. L’espresso giudizio non è validamente censurato in questa sede. Invero, anche le censure che afferiscono alla non contestazione delle circostanze di fatto, fondanti il supposto diritto alle riduzioni contributive, difettano di specificità, in quanto non supportate dalla trascrizione (integrale o comunque nei passaggi salienti a reggere le censure) degli atti difensivi sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere indiscussi detti presupposti fattuali (v., quanto agli oneri di autosufficienza del ricorso in presenza dell’affermazione di condotte processuali di non contestazione, ex plurimis, Cass. n. 16655 del 2016);

11. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 420 e 437 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte di appello ammesso i mezzi di prova richiesti dalla parte ricorrente nonché – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 -, è dedotta la nullità della sentenza, per non avere la Corte autorizzato la prova testimoniale richiesta, con la memoria difensiva del 10.3.2011, a seguito del deposito in data 24.9.2010 del nuovo verbale ispettivo;

12. il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;

12.1. pur convenendosi sul rilievo che l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli art. 421 e 437 c.p.c., costituisce un potere-dovere, in funzione dell’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, le circostanze oggetto della prova non ammessa (per come riportate a pag. 11 del ricorso in cassazione) avrebbero dovuto dimostrare l’impossibilità di un repechage per i lavoratori interessati dal licenziamento e l’assenza di nuove assunzioni, dopo i recessi datoriali. Trattasi di circostanze non decisive ai fini della dimostrazione del mantenimento dell’incremento occupazionale;

12.2. questa Corte ha chiarito infatti che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non deve subire riduzioni nel periodo agevolato, sicché il venir meno di tale condizione determina l’integrale perdita del diritto al beneficio, anche nei casi in cui la situazione di contrazione del personale non possa essere ricondotta alla volontà datoriale, avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea (Cass. n. 15688 del 2016; Cass. n. 25474 del 2017; Cass. n. 27277 del 2018);

13. in definitiva, sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato;

13. le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell’INPS, come da dispositivo; nulla si provvede in relazione all’INAIL, non avendo svolto alcuna attività difensiva;

14. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’INPS, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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