LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANCINO Rossana – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25082-2015 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO MACRO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dadi avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOSIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 3097/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 20/01/2015 R.G.N. 1857/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 20.1.2015, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da G.A. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS sgravi indebitamente conguagliati per contratti di formazione e lavoro illegittimamente stipulati con propri dipendenti;
che avverso tale pronuncia G.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto l’ammissibilità dell’eccezione dell’Istituto relativa all’avvenuto superamento del limite d’età dei nuovi assunti per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, ancorché tale profilo d’illegittimità dei contratti non fosse stato contestato né nel verbale di accertamento né nel corso del giudizio di primo grado;
che, al riguardo, è consolidato il principio di diritto secondo cui le eccezioni consistono nell’allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio, che concernono nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall’attore e non risultanti dagli atti di causa, mentre le mere difese si limitano a negare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa avversaria (così da ult. Cass. n. 8525 del 2020);
che del pari consolidato è il principio secondo cui il divieto di cui agli artt. 345 e 437 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva (così, fra le più recenti, Cass. n. 17643 del 2020), mentre tanto le eccezioni in senso lato quanto a fortiori le mere difese sono sottratte all’anzidetto divieto e sono sempre rilevabili anche d’ufficio, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ancorché non abbiano formato oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. nn. 25434 del 2019, 8525 del 2020, già cit.);
che altrettanto consolidato è il principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi, anche laddove detti benefici trovino fondamento nell’avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro, grava sull’impresa che vanti il relativo diritto l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (così Cass. nn. 21898 del 2010, 6671 del 2012, 1157 del 2018);
che, pertanto, assumendo il datore di lavoro la qualità di attore in senso sostanziale del processo per opposizione a cartella esattoriale concernente il recupero di sgravi illegittimamente fruiti, non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello le argomentazioni con le quali, essendo risultato soccombente in primo grado, l’INPS neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto agli sgravi medesimi, trattandosi di mere difese non soggette ad alcuna preclusione processuale;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021