Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28620 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29606-2015 proposto da:

SORGENTE SANTA CROCE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma corso Vittorio Emanuele II, n. 209 presso lo studio dell’avvocato Francesco Silvestri, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 947/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/09/2015 R.G.N. 410/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha rigettato l’opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive relative al periodo ***** proposta dalla società Sorgente Santa Croce s.p.a. avente sede in *****, sul presupposto che le agevolazioni previste dalla L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28 non potessero trovare applicazione al di fuori dei Comuni posti all’interno del cratere del sisma del 6.04.2009.

La Corte territoriale, aderendo a un’interpretazione unitaria dei due periodi contenuti nel comma 28 della predetta norma, ha concluso che lo sgravio al 40 per cento degli obblighi contributivi introdotto a favore delle imprese operanti in uno dei Comuni del cd. cratere, (identificati con il Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009) e finalizzato alla ripresa della riscossione, sospesa da due anni a causa dell’evento, non potesse essere esteso alle imprese che, pur operando nel territorio regionale, avessero sede legale fuori dai confini del cratere.

La cassazione della sentenza è domandata dalla società Sorgente Santa Croce s.p.a. sulla base di due motivi.

L’Inps ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, in relazione ai carichi iscritti a ruolo. Violazione dell’art. 115 c.p.c. – Violazione del principio di non contestazione in combinato disposto degli artt. 115 e 416 c.p.c.”.

La ricorrente si duole di non essere stata considerata destinataria della norma di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28 sul presupposto di un’errata interpretazione della stessa da parte dei giudici del merito.

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare la sospensione dal pagamento dei carichi iscritti a ruolo in capo alla società, documentata in atti e mai contestata dall’Inps.

Propone una diversa lettura del comma 28, quale espressione di una ratio legis che ha inteso prevedere per i residenti nei Comuni del cratere il doppio beneficio della rateizzazione e della riduzione al 40 per cento del dovuto e per le imprese non residenti all’interno del cratere la sola misura della riduzione dell’ammontare del carico debitorio, sospeso dall’ente impositore in applicazione del D.M. Economia e delle Finanze 9 aprile 2009.

In altri termini, parte ricorrente prospetta che la decurtazione del 40 per cento dei carichi sarebbe prevista ex lege per tutti gli operatori economici operanti sul territorio abruzzese.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, in relazione alla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma”, per non avere, la Corte d’appello, ritenuto che i due periodi in cui si articola la L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28 prevedono diversi ambiti soggettivi di applicazione.

Parte ricorrente sostiene che l’interpretazione letterale dell’art. 33, comma 28 indurrebbe a ritenere che, mentre nel primo capoverso la norma contempla la collocazione residenziale all’interno del cratere quale presupposto rilevante per accedere alle sole misure di rateizzazione e dilazione del debito, il secondo capoverso introduce la riduzione del carico al 40 per cento quale misura promozionale applicabile a tutte le realtà economiche operanti nel territorio abruzzese, a ristoro del pregiudizio economico subito, sia pure con diverso indice di gravità, e quale incentivo per un ritorno alla normalità.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

La tesi sostenuta da parte ricorrente pretenderebbe di sdoppiare la platea dei destinatari delle misure eccezionali dirette al sostegno del ritorno alla normalità dei soggetti operanti nell’area sismica, attraverso un’interpretazione della L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28 non condivisa da questa Corte.

Invero, il significato sia letterale, sia sistematico della disposizione in esame conferma, come entrambi i benefici contemplati (rateizzazione e riduzione del carico al 40 per cento) si riferiscano ai medesimi soggetti, ossia alle imprese che operano all’interno del cratere.

A tal fine conviene ripercorrere – in estrema sintesi – gli interventi del legislatore susseguitisi al verificarsi dell’evento disastroso che colpì l’Abruzzo il 6 aprile del 2009.

Il D.P.C.M. 6 aprile 2009, n. 3753 sospendeva fino al 31.12.2009 ogni esazione di contributi previdenziali e assistenziali soggetti a prescrizioni o decadenze; il successivo D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif in L. 30 luglio 2010, n. 122 (art. 39, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater) disponeva la proroga, fino al 15 dicembre 2010, del termine di sospensione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle persone fisiche e giuridiche operanti all’interno dei Comuni del cratere.

Il D.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754 conferiva al Commissario straordinario per il sisma la delega per l’individuazione dei Comuni interessati alle misure sopra richiamate, in attuazione della quale il Commissario straordinario emanava due decreti: il primo, per la provincia di L’Aquila, del 16.04.2009 e il secondo, per le province di Teramo e Pescara, del 17.7.2009.

Nel primo dei due decreti commissariali, in particolare, con riferimento alla provincia di L’Aquila, il Comune di *****, ove ha sede legale la società Sorgente Santa Croce s.p.a., non è menzionato fra quelli danneggiati dal sisma.

Successivamente, attraverso l’emanazione della L. n. 183 del 2011, il legislatore, all’interno di un piano di ripresa graduale dell’attività di riscossione nell’area del cratere, ha introdotto un pacchetto di misure incentivanti, finalizzate al ritorno alla normalità (art. 33, comma 28).

Dette misure, rivolte ai soggetti che avevano beneficiato della sospensione dei termini di pagamento e di esazione (giusta il richiamo da parte dell’art. 33 comma 28 al D.L. n. 78 del 2010, art. 39, comma 3 bis, 3 ter e 3 quarter conv. con modif. con L. n. 122 del 2010) consistono:

a) nell’avvio della riscossione dei crediti a partire dal gennaio 2012;

b) nella previsione di una modalità di pagamento facilitata da una consistente rateizzazione del credito in 120 rate mensili;

c) nello sgravio di eventuali sanzioni, interessi e oneri accessori gravanti sul carico;

d) nella riduzione del quaranta per cento applicata a ciascun contributo (ovvero a ciascun carico iscritto a ruolo) oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti.

Tale “pacchetto” di agevolazioni il legislatore ha inteso riservare alle sole imprese che operano nei Comuni del cratere.

Tale opzione interpretativa è confermata, oltre che dal tenore letterale della norma richiamata, la quale per ben due volte – nel primo e nel secondo periodo – sì rivolge a chiaro scopo rafforzativo, ai soli titolari dei carichi sospesi a causa del sisma operanti nelle aree danneggiate insistenti nei Comuni individuati dal decreto del Commissario straordinario per l’emergenza sismica, altresì dalla ratio legis, riscontrabile nell’esigenza di sostenere le imprese operanti nelle aree maggiormente colpite, proprio al fine di garantire, all’interno di queste, la “tenuta” del mercato occupazionale.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 14.700 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Udienza, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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