Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28623 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4517-2015 proposto da:

A.S.L. ***** – AZIENDA SANITARIA LOCALE LANCIANO – VASTO –

CHIETI, già Azienda Sanitaria Locale di Chieti e Azienda Sanitaria Locale di Lanciano – Vasto, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA BOSCO;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1037/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 4 dicembre 2014 la Corte d’Appello di L’Aquila, riformata solo in punto spese di lite, stante la carenza di ragioni giustificative della disposta compensazione, la decisione resa dal Tribunale di Chieti, rigettava l’opposizione proposta dalla ASL ***** Lanciano Vasto Chieti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto a suo carico dal Dott. P.V. relativamente all’importo dovutogli a titolo di incentivo previsto dall’art. 21, comma 5, dell’Accordo integrativo regionale oggetto di unilaterale dimezzamento da parte della ASL, giustificata con la necessità di contenimento della spesa sanitaria;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASL e nel merito inconfigurabile in capo alla stessa ASL, neppure ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 la facoltà di modificare unilateralmente gli accordi collettivi stipulati aventi carattere negoziale e tali da vincolare, fino alla modifica consensuale, mai intervenuta per quanto pure prevista dalla Delib. Giunta regionale n. 592 del 2008, anche la P.A. al rispetto della disciplina posta nei predetti accordi relativamente al rapporto di lavoro in questione;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Dott. P. non ha svolto alcuna difesa;

che, nelle more dell’udienza di trattazione, la ASL, in relazione ad intese raggiunte tra le parti implicanti il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, depositava atto di rinuncia al ricorso per cassazione con attestazione dell’intervenuta notifica all’intimato;

all’odierna udienza di trattazione il Collegio, dato atto, dichiara conseguire all’intesa delle parti l’estinzione del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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