Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28624 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10152-2015 proposto da:

D.P.M.R., domiciliata in Roma piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea di Dedda, Venditti Antonio Luigi;

– ricorrente –

contro

A.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO SCHIAVONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2192/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2014 R.G.N. 1327/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

– che, con sentenza del 16 ottobre 2014, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Foggia e rigettava la domanda proposta da D.P.M.R. nei confronti della ASL della Provincia di Foggia, presso la quale la d.P. prestava servizio, a far data dal 26.3.1990, con incarico convenzionale di psicologa addetta al Servizio Integrazione Scolastica – S.I.S., nell’ambito dell’equipe di sostegno e recupero dei portatori di handicap, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’adeguamento dei compensi professionali effettivamente dovuti sulla base delle norme regolamentari del rapporto convenzionale, nell’importo di Euro 198.810,32;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere invocabili le norme regolamentari (D.P.R. n. 458 del 1998, art. 22 D.P.R. n. 446 del 2001, art. 26 e 27, art. 42 A.E.C. 9.2.2005) in relazione alle quali la D.P. fonda la propria pretesa con riferimento alle convenzioni riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale attinenti alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e non alle funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica in cui rientra il servizio al quale era addetta la D.P. trasferite ai Comuni e per essi alle ASL, tant’e’ che la D.P. si era vista riconoscere il beneficio della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a convenzione che le invocate norme regolamentari avevano riconosciuto ai medici convenzionati del S.S.N. sulla base della L.R. 12 dicembre 2006, n. 34 quale appartenente al personale laureato non medico addetto ai servizi socio sanitari territoriali;

– che, per la cassazione di tale decisione ricorre la D.P., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste con controricorso la ASL;

– che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 16 del 1987, art. 5, commi 1, 4 e 5 in relazione alla L. n. 730 del 1983, art. 30 al D.P.C.M. 8 agosto 1985, artt. 1 e 2 all’All. 1 – Tab. G – D.P.R. n. 761 del 1979 alla norma finale n. 1 D.P.R. n. 261 del 1992, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dovendo ritenersi le funzioni svolte dalla ricorrente quali prestazioni sanitarie non assimilabili a quelle socio-assistenziali che implicano l’applicazione al personale addetto ai servizi di integrazione scolastica dei portatori di handicap del trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti degli enti locali;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della norma finale n. 1, D.P.R. n. 261 del 1992, la ricorrente ribadisce, con riferimento alla disposizione invocata, l’inapplicabilità già prospettata nel primo motivo del trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti degli enti locali;

– che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia n. 34 del 2006, art. 5 lamenta l’incongruità logica e giuridica del richiamo alla predetta legge regionale a sostegno della ritenuta esclusione dell’applicabilità del trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti degli enti locali;

che nel quarto motivo il vizio di omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia è prospettato in relazione alla mancato apprezzamento della valenza probatoria della documentazione prodotta;

che tutti gli esposti motivi, i quali possono essere qui trattati congiuntamente, in quanto tutti diretti a censurare la statuizione della Corte territoriale intesa ad escludere l’applicabilità alla ricorrente del D.P.R. 13 marzo 1992, n. 261 “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali” per affermare di contro l’applicabilità della disciplina collettiva recepita con il D.P.R. n. 347 del 1983 propria dei dipendenti degli Enti Locali, si rivelano infondati;

che, risulta, infatti, del tutto plausibile e non inficiata dall’omesso esame del materiale istruttorio, omissione che non è ravvisabile, con conseguente infondatezza del quinto motivo, la lettura operata dalla Corte territoriale con riferimento al disposto della L.R. n. 16 del 1987, artt. 2, 3, 4 e 5;

– che, in base a tale lettura la Corte medesima – facendo leva sull’oggetto del rapporto convenzionale instaurato con la ricorrente, attinente allo svolgimento di funzioni di integrazione scolastica tramite l’erogazione di servizi per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte di soggetti portatori di handicap e, quindi, di funzioni rientranti nella materia dell’assistenza scolastica trasferita alle Regioni e per esse esercitate dai Comuni singoli o associati per il tramite delle ASL territorialmente competenti e, pertanto, non riconducibili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, alle quali fa invece riferimento tanto il D.P.R. n. 261 del 1992, art. 1 (che ne definisce l’ambito di applicazione configurandolo come destinato a disciplinare, in conformità alla L. n. 833 del 1978, art. 48 il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato esistente nell’ambito del Servizio sanitario nazionale tra le Unità sanitarie locali ed i professionisti iscritti negli albi degli psicologi ai quali siano confermati gli incarichi di cui i medesimi siano titolari per lo svolgimento, nei servizi delle Unità sanitarie locali, delle attività proprie della professione di psicologo) quanto la norma finale n. 1 stesso D.P.R. (che estende la conferma dell’incarico anche agli psicologi titolari, anche presso comuni e province, di incarichi convenzionali a rapporto orario per lo svolgimento di attività proprie della professione di psicologo connesse all’espletamento di funzioni confluite nel Servizio sanitario nazionale, sempreché l’incarico trasferito al Servizio sanitario nazionale, sia ancora in atto alla data di pubblicazione del presente decreto) – ha ritenuto la disposizione di cui alla richiamata L.R. n. 16 del 1987, art. 5 che sancisce l’applicabilità agli addetti ai servizi in questione del trattamento giuridico ed economico spettante, ai sensi del D.P.R. n. 347 del 1983, al personale degli Enti locali, riferita, non solo, come apoditticamente sostenuto dalla ricorrente, al personale operante alle dipendenze dell’Ente ed inserito nella sua pianta organica, ma altresì al personale operante in convenzione;

che correttamente la Corte territoriale ha tratto ulteriore argomento a sostegno dell’interpretazione accolta, argomento che non trova smentita nei rilievi svolti dalla ricorrente con il quarto motivo, dalla circostanza che quel personale, compresa la ricorrente, otteneva lo stesso beneficio della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto convenzionale previsto per gli psicologi ambulatoriali dal D.P.R. n. 261 del 1992 in base alla L.R. n. 34 del 2006, riguardante il personale non medico addetto ai servizi socio-sanitari territoriali;

che, di contro, altrettanto correttamente la Corte territoriale ha disatteso l’argomento addotto dalla ricorrente affermando non potersi attribuire rilievo nel senso della riferibilità dei servizi prestati dalla ricorrente al Servizio sanitario nazionale, ma semmai solo sul piano della ripartizione degli oneri finanziari tra amministrazioni, alla previsione recata dalla L.R. n. 16 del 1987, art. 5, comma 5 per cui le prestazioni sanitarie rientranti nell’erogazione dei predetti servizi restano a carico delle ASL (mentre queste per la remunerazione delle altre funzioni si valgono dei mezzi finanziari assegnati ai sensi della legge, con obbligo di tenerne una contabilità separata);

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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