Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28629 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9303/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Orestano n. 21, presso lo studio dell’avv. Fabio Pontesilli, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Zannier giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 104/11/13, depositata il 30 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 104/11/13 del 30/10/2013 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito CTR) respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pordenone (di seguito CTP) n. 127/01/12, con la quale veniva accolto il ricorso di C.S. nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento riguardava, tra l’altro, l’omessa dichiarazione della somma di Euro 573.935,17 di cui il contribuente si sarebbe appropriato quale legale rappresentante di Madame s.r.l., giusta sentenza penale di condanna per bancarotta;

1.2. nel rigettare l’appello dell’Amministrazione finanziaria, la CTR evidenziava, per quanto ancora interessa in questa sede, che la somma di Euro 573.935,17 rappresentava il rimborso di un prestito effettuato alla menzionata società, poi fallita, e la condanna penale era intervenuta in ragione dell’omessa postergazione della restituzione del finanziamento, non potendo detta restituzione integrare un provento illecitamente percepito in ragione del delitto commesso;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. C.S. resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, conv. con modif. nella L. 4 agosto 2006, n. 248, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 67 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), evidenziando che la CTR avrebbe erroneamente escluso dai proventi illeciti la somma che il contribuente ha illegittimamente prelevato dalle casse della società fallita, così evitando una perdita;

2. il motivo è fondato;

2.1. è noto che i proventi da attività illecita, anche laddove non rientrino nelle categorie previste dall’art. 6 TUIR, comma 1, devono essere sottoposti a tassazione (Cass. n. 31026 del 28/12/2017; Cass. n. 26440 del 19/10/2018);

2.2. orbene, è pacifico, in punto di fatto, che C.S., quale amministratore di Madame s.r.l. è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in quanto, avendo finanziato la società fallita nella qualità di socio della stessa, ha provveduto al rimborso del proprio credito postergato in violazione della par condicio creditorum;

2.3. un simile comportamento non è solo incauto, perché avrebbe condotto al fallimento della società, come sostenuto dalla CTR, ma è delittuoso e ha comportato indiscutibilmente un vantaggio patrimoniale per l’amministratore/creditore (qualità non scindibili: cfr. Cass. pen. 27132 del 13/08/2020), tale da integrare un provento tassabile;

2.4. come correttamente sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, infatti, il provento illecito conseguente alla commissione di un reato non va inteso in senso solo positivo (incremento patrimoniale), ma anche in senso negativo (perdita evitata);

2.5. nel caso di specie, l’amministratore non avrebbe potuto restituire (a se stesso) il finanziamento erogato come socio (tanto che C.S. è stato condannato per bancarotta), sicché sarà compito del giudice di merito quantificare l’incidenza fiscale del vantaggio patrimoniale conseguito dal contribuente con il suo comportamento illecito, anche in considerazione del fatto che, in assenza di prova della eventuale capienza dell’attivo fallimentare circa il credito indebitamente restituito (credito che andava all’evidenza postergato: cfr. Cass. n. 20649 del 31/07/2019), è ragionevole ritenere che il danno evitato da quest’ultimo sia pari al suo intero ammontare;

2.5. va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione anche allorquando non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 1, anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all’avere evitato un danno”;

3. in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Friuli Venezia Giulia per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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