Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2863 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6487-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ISTITUTI DI RINASCITA SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato NICOLA DE PRISCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7490/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZ. DISTACCATA di SALERNO, depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente s.r.l. “ISTITUTI DI RINASCITA”, esercente attività di locazione immobiliare di beni propri, avverso una sentenza della CTP di Salerno, che aveva parzialmente accolto il ricorso di quest’ultima società avverso un avviso di accertamento IRES ed IRAP 2010, emesso per omessa dichiarazione del reddito minimo relativo a società non operative; secondo la CTR, l’Agenzia delle entrate aveva illegittimamente omesso di instaurare il contraddittorio preventivo con la società contribuente, la quale, inoltre, non avrebbe potuto essere qualificata come una società di comodo, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, avendo essa provato, con perizia tecnica asseverata, che gli immobili di cui disponeva avevano formato oggetto di interventi, si da doversi escludersi che si trattasse di una società non operativa.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, e L. n. 724 del 1994, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, in comb. disposto con gli art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che la società contribuente si è costituita con controricorso, con la quale ha chiesto la sospensione del processo (rectius: estinto il giudizio per cessata materia del contendere) ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, avendo documentalmente provato l’avvenuto versamento della prima rata della somma all’uopo prevista.

che va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.

P.O.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con compensazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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