Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28632 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27277/2016 R.G. proposto da:

A.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66, presso lo studio dell’avv. Maurizio Leo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3790/51/16, depositata il 21 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Cons. Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 3790/51/16 del 21/04/2016 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 12350/01/14, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso di A.C. s.r.l. (di seguito A.) nei confronti di un atto di contestazione sanzioni per utilizzazioni di fatture emesse per operazioni inesistenti relativamente agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2010;

2. avverso la sentenza della CTR A. proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

4. con nota del 01/07/2021, A. chiedeva la cessazione della materia del contendere come da documentazione contestualmente depositata;

5. con nota del 08/07/2021, la difesa erariale depositava dichiarazione adesiva della Direzione provinciale di Napoli dell’Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che la controversia è stata oggetto di definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. con modif. nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, così come si evince dalla documentazione prodotta dalla società contribuente e dalla conforme dichiarazione dell’Agenzia delle entrate;

2. va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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