Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28637 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29654/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

RIF s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 564/01/15 depositata il 25/05/2015 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/07/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice subalpino ha accolto l’appello della società contribuente e quindi riformato la pronuncia della CTP di Cuneo che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA 2008;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; la società RIF s.r.l. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19,27,28,30,54 bis e 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che il credito iva, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, possa utilizzarsi comunque nella successiva dichiarazione;

– il motivo è infondato;

– in forza di giurisprudenza ormai del tutto costante e immutata, questa Corte ritiene (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 4392 del 23/02/2018) che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili;

– nel presente caso, la CTR ha accertato come “risulta quindi evidente che l’esistenza del credito originario non è contestata..” (pag. 6 penultimo periodo della sentenza impugnata); pertanto, essa ha ritenuto incontroversa, all’esito del giudizio di merito che le pertoccava e che non può sindacarsi in questa sede di Legittimità, l’esistenza del credito; il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401);

– il secondo motivo di ricorso, alla luce della decisione sul motivo che precede, è assorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere;

– il ricorso è quindi rigettato;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato contribuente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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