LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero 7030 del ruolo generale dell’anno 2012, proposto da:
L.Y.C., rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 7 marzo 2013 per notaio C.F. rep. *****, dall’avv.to Luciana Cannas, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Sestio Calvino 33;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 258/22/11, depositata in data 21 settembre 2011, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 23 giugno 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Cardino Alberto che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio.
Letto il depositato atto di rinuncia al ricorso della parte privata nonché la memoria dell’Agenzia delle entrate con la quale si chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 258/22/11, depositata in data 21 settembre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di L.Y.C., avverso la sentenza n. 305/52/2009 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. *****, con il quale l’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993, previo p.v.c. dell’Agenzia delle dogane del 22 giugno 2007, aveva contestato a quest’ultima un maggiore reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva Add. reg., Add. com., per l’anno 2003.
1.2. Il giudice di appello, in punto di fatto, ha premesso che: 1) in seguito a p.v.c. dell’Agenzia delle dogane del 26/6/07, l’Agenzia delle entrate, con l’avviso di accertamento n. ***** aveva, D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies, accertato induttivamente ricavi non dichiarati per Euro 150.990,00, determinando su tale imponibile l’Iva pari a Euro 30.198,00, e non aveva riconosciuto la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie recuperando l’Iva pari a Euro 37.483,00; 2) avverso il suddetto avviso di accertamento, la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Roma deducendo: a) quanto alla determinazione induttiva del reddito l’inapplicabilità della Circolare n. 295 del 1998, attinente alla metodologia di controllo relativa al commercio al dettaglio, in quanto la stessa svolgeva con prevalenza attività di commercio all’ingrosso; b)in ordine alle cessioni intracomunitarie, la regolarità delle fatture accompagnatorie delle n. 16 cessioni contestate; 3) la CTP, con sentenza n. 305/52/2009, aveva accolto il ricorso; 4) avverso la sentenza della CTP aveva proposto appello l’Ufficio e aveva contro dedotto la contribuente chiedendo la conferma della decisione di primo grado.
1.3. La CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1)quanto alla determinazione induttiva del reddito e alla applicabilità, nella specie, della circolare n. 295/1998 attinente alla metodologia relativa al commercio al dettaglio, la contribuente- che aveva sempre dichiarato di svolgere, ai fini fiscali, attività di commercio al dettaglio- nel ricorso introduttivo e nelle controdeduzioni in appello, aveva sostenuto di svolgere contemporaneamente sia il commercio al dettaglio che quello all’ingrosso, con una consistente prevalenza di quest’ultimo, senza però fornire prova di una contabilità distinta idonea a dimostrare le diverse percentuali di reddito prodotto; 2) avuto riguardo a tale mancata dimostrazione e alle risultanze del p.v.c. dell’Agenzia delle dogane, doveva ritenersi legittimo l’accertamento fondato sul riscontro di “gravi incongruenze” ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, avendo l’Ufficio fatto riferimento alla Circolare n. 295 del 1998 solo ai fini della determinazione della percentuale di redditività; 3) la contribuente non aveva fornito elementi in grado di smentire la fondatezza del detto accertamento fiscale; 4) circa la quantificazione dell’Iva relativa alle cessioni intercomunitarie, avuto riguardo al p.v.c. dell’Agenzia delle dogane, sul quale l’Ufficio aveva anche fondato la motivazione dell’avviso di accertamento, era stata legittimamente recuperata a tassazione la somma di Euro 168.495,00 relativa a n. 16 fatture attive, in quanto per 13 di esse non era stata riscontrata la relativa documentazione di trasporto, e per le altre 3, la documentazione difettava di specifici riferimenti, con riferimento all’identificazione del mezzo di trasporto, del vettore e della persona designata al ritiro della merce; 5) era stata, altresì, correttamente recuperata a tassazione la somma di Euro 18.920,00 relativa a n. 3 fatture, emesse nell’ottobre del 2003 nei confronti di un operatore tedesco la cui partita Iva era cessata già dal 20 settembre 2003; 6) anche in questo caso la contribuente non aveva fornito idonea prova contraria atta a contrastare l’operato dell’Ufficio;
2. Avverso la sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha replicato l’Agenzia delle entrate, con controricorso.
3. La causa, all’udienza pubblica del 12 dicembre 2018, veniva, con ordinanza, rinviata a nuovo ruolo, su richiesta di parte ricorrente, non opposta dall’Agenzia, previo deposito di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e relative ricevute di pagamento; il ricorso è stato fissato per la trattazione in pubblica udienza ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, come convertito, con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, “la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-septies, e della L. 212 del 2000, artt. 5 e 6. Violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies. Motivazione carente e apparente”, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento induttivo di settore anche se l’Amministrazione finanziaria non aveva dimostrato l’applicabilità degli standard al caso concreto e, in particolare, della Circolare n. 295 del 1998, in tema di vendita al dettaglio, richiamando solo il p.v.c. dell’Agenzia delle dogane – anch’esso privo di motivazione; con ciò, senza rilevare l’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo (quanto all’applicazione della percentuale di ricarico del 70%, in forza della richiamata circolare; alle riscontrate incongruenze tra il valore delle rimanenze iniziali e finali in rapporto ai costi; alla tipologia degli asseriti dati contabili in possesso dell’Ufficio; alla mancata indicazione delle disposizioni di riferimento etc.) con evidente riflesso sulla legittimità dell’accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 39, e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies.
2.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993, nonché degli artt. 3, 24, e 53 Cost., per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l’atto impositivo in questione, senza valutare – in contrasto con l’orientamento espresso da Cass. sez. un. n. 26635 del 2009 – l’omesso previo necessario contraddittorio con la contribuente trattandosi di studi di settore né la mancata risposta da parte dell’Amministrazione alle puntuali contestazioni formulate dalla prima, stante il mero richiamo nell’avviso alla Circolare n. 295 del 1998, e alle percentuali di ricarico ivi indicate; con ciò, violando anche l’onere della prova – avendo la contribuente fornito quanto in proprio possesso per contrastare la pretesa tributaria senza che l’Agenzia avesse replicato a tali prove – e riconoscendo agli standard una forza probatoria ex se, negata dalla Corte Cassazione nonché trasformando l’accertamento induttivo da “mezzo di accertamento” a “mezzo di determinazione del reddito” in contrasto con gli artt. 3,24 e 53 Cost..
3. Con il terzo motivo, la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente, apparente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo nonché l’errata applicazione del D.Lgs. n. 471 e 471 del 1997, per avere la CTR ritenuto la documentazione prodotta dalla contribuente inidonea – senza spiegare le ragioni- a contrastare l’accertamento ed, in particolare, l’applicabilità della Circolare n. 295 del 1998, in tema di vendita al dettaglio, benché la prevalente attività della contribuente fosse la vendita all’ingrosso, circostanza questa, diversamente, presa in considerazione dal giudice di primo grado.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, “la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, e della L. 212 del 2000, artt. 5 e 6, nonché del D.P.R. n. 633 del 1972. Motivazione carente e/o apparente”, per avere la CTR, con una motivazione insufficiente e contraddittoria, erroneamente ritenuto legittimo il recupero dell’Iva sulle cessioni intracomunitarie, ancorché le “fatture accompagnatorie” fossero regolari dal punto di vista fiscale; considerando che, ad avviso della ricorrente, anche qualora fossero state considerate “false”, si sarebbe dovuta cambiare la base imponibile su cui operare il ricarico.
In prossimità dell’udienza, la parte privata ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso, allegandovi dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui al D.L. n. 119 del 2016, art. 6, convertito, con modif. nella L. n. 225 del 2016, e relative ricevute di pagamento. L’Agenzia ha depositato memoria con la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente provveduto al pagamento previsto per la definizione agevolata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In considerazione dell’esito del giudizio, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021