LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19389/2012 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
G.T.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 61/22/11 depositata il 07/07/2011, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/07/2021 del Consigliere Succio Roberto.
RILEVATO
Che:
– con la sentenza impugnata la CTR del Piemonte, in parziale accoglimento del gravame del contribuente, dichiarava non dovute le sanzioni irrogate dall’Ufficio stante a difetto di colpa del medesimo che aveva affidato all’intermediario il compito di presentare la propria dichiarazione reddituale;
– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
Che:
– osserva preliminarmente il Collegio che dalla sentenza impugnata risulta che il contribuente di fronte alla CTR del Piemonte era assistito dal difensore M.F. di Vercelli;
– il ricorso per cassazione, invece, risulta notificato all’avv. V.A. di Torino che non risulta dal fascicolo d’ufficio avere alcun collegamento con il presente giudizio;
– il contribuente non risulta qui costituito;
– conseguentemente con ordinanza del 17 ottobre 2019 questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al contribuente;
– parte ricorrente ha chiesto la revoca di della ridetta ordinanza sostenendo che presso l’avv. V.A. il contribuente avrebbe eletto domicilio giusta delega in calce “al ricorso”, senza peraltro indicare il focus processuale di collocazione della documentazione né produrre in questa sede alcun documento che comprovi detta affermazione che non risulta invero da alcun atto esaminabile nel fascicolo d’ufficio; pertanto non vi sono i presupposti per revocare l’ordinanza in parola che risulta tutt’altro che erronea ed è stata quindi correttamente emessa;
– con successiva ordinanza dell’11 novembre 2020, questa Corte ha infine disposto ad ogni buon conto l’acquisizione dei fascicoli dei gradi del merito ed è dall’esame dei fascicoli dei gradi del merito, operata da questa Corte in difetto di indicazioni e produzioni in argomento da parte della ricorrente Agenzia delle Entrate e consentita alla Corte in quanto giudice del fatto processuale, si evince come di fronte alla CTR in sede di ricorso in appello il contribuente fosse effettivamente difeso dall’avv. M.F. di Vercelli, ma elettivamente domiciliano in Torino presso l’avv. V.A.; in tal senso depone la procura ad litem posta a margine del ricorso introduttivo del giudizio che invero ben poteva esser riprodotta o trascritta da parte ricorrente in ricorso per cassazione;
– pertanto, il ricorso è ammissibile e possono esaminarsene i motivi;
– con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR disapplicato le sanzioni considerando “incolpevole” la condotta del contribuente che aveva affidato l’adempimento degli obblighi tributari, incluso quello di invio della dichiarazione, all’intermediario abilitato;
– con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR subalpina erroneamente ritenuto che l’affidamento all’intermediario del compito di trasmettere telematicamente la dichiarazione sia fonte di esonero del contribuente dal controllo dell’operato dello stesso;
– i motivi, tra di loro strettamente congiunti, possono trattarsi altrettanto congiuntamente e sono fondati;
– proprio recentemente questa Corte, dando continuità a un orientamento invero già consolidato sul punto, ha chiarito come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza;
– più specificamente, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6930 del 17/03/2017) si è chiarito come in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grave, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo;
– e ancora, (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25580 del 18/12/2015) si è escluso che il contribuente assolva agli obblighi tributari con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista; anzi egli è tenuto ad un’attività di vigilanza e controllo sulla loro effettiva esecuzione, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento dell’incaricato, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento;
– ne deriva che nel presente contesto, non risultando in atti autentici comportamenti fraudolenti da parte del professionista (quali l’utilizzo di documentazione falsa per rassicurare il contribuente in ordine all’adempimento degli obblighi contrattuali), e difettando la prova fornita da questi di aver diligentemente vigilato sull’operato del delegato, non poteva la CTR limitarsi a non ritenere responsabile il D.A. in quanto egli aveva “ignorato l’esistenza” (pag. 4 penultimo periodo della pronuncia gravata) delle “omissioni tributarie”;
– questa Corte infatti ritiene di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19422 del 20/07/2018) la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso;
nondimeno può rilevare, quale esimente in capo al contribuente, il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante: circostanza che non si verifica nella presente controversia;
pertanto, in accoglimento di tal mezzo di gravame la sentenza è cassata con rinvio al secondo giudice per nuovo esame;
questi si atterrà ai principi qui enunciati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spere del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021