LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32943-2019 proposto da:
PAMPANO SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 18, presso lo studio GREZ & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato DA PASSANO FILIPPO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE PAOLI LUCA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 432/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
La società Pampano propone ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui il Comune di Genova richiedeva il pagamento di una maggiore Ici per l’anno 2009 maggiorata delle sanzioni.
La CTP di Genova accoglieva parzialmente l’impugnativa ed annullava in parte qua il provvedimento impugnato riconoscendo l’aliquota agevolata per gli immobili siti in *****.
La contribuente proponeva appello chiedendo la riforma integrale del provvedimento impositivo.
Con sentenza nr 432/2019 la CTR della Liguria accoglieva parzialmente l’appello relativamente alle sanzioni ritenendo sussistenti le condizioni di obbiettiva incertezza nel caso in esame sia per l’applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 4 e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1.
Rilevava per quanto attiene agli immobili di ***** non potesse trovare applicazione la tassazione maggiorata ma l’aliquota ordinaria.
Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso il Comune di Genova.
Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si lamenta che la decisione si sarebbe fondata su argomentazioni contraddittorie giacché, da un lato, aderisce alle sentenze favorevoli alla contribuente ritenendo che non possa trovare applicazione l’aliquota maggiorata del 9 per mille ma, dall’altro, considera infondato l’appello affermando che alla stessa non siano applicabili le aliquote maggiorate perché la società ha come scopo quello di locare gli immobili che possiede tanto da ritenere assoggettata all’aliquota del 4 per mille.
Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello.
Si duole in particolare che con il secondo motivo era stata chiesta l’applicazione dell’aliquota agevolata al 2 per mille per altre 5 unità immobiliari diverse da quelle per le quali aveva ottenuto ragione in primo grado.
Si rileva che su tale specifico punto la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, per vizio di extrapetizione.
Si critica la decisione per aver ritenuto applicabile l’aliquota ordinaria al 4 per mille agli stessi immobili per i quali era stata riconosciuto in primo grado l’aliquota agevolata con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. non avendo l’Ufficio interposto appello.
Il primo motivo è fondato con l’assorbimento dei restanti.
E’ ormai noto come (e Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione”.
Nella fattispecie la motivazione della sentenza è connotata da tali deficienze.
La decisione impugnata richiamando un proprio precedente ed una pronuncia resa dalla Suprema Corte ha ritenuto inapplicabile alle società che hanno come scopo sociale la locazione dei propri immobili a terzi le aliquote maggiorate del 9 per mille stabilite dal Comune di Genova in forza dell’art. 14 del regolamento comunale che qualificando gli alloggi non locati quelli ” tenuti a disposizione per utilizzo diretto” non consente detta maggiorazione.
La CTR ha tuttavia adottato una pronuncia non coerente con gli orientamenti enunciati rigettando il primo motivo di appello (riprodotto dalla ricorrente in ossequio al principio dell’autosufficienza) fondato sulla inapplicabilità di detta maggiorazione ed ha attribuita agli stessi immobili per i quali in primo grado era stata invece riconosciuta l’aliquota agevolata pari al 2 per mille la diversa aliquota del 4%.
Nel dispositivo infine rigetta ogni motivo di appello salvo quello relativo alle sanzioni.
La pronuncia dunque si fonda su una linea argomentativa contraddittoria aderendo in un primo momento alle tesi della contribuente che contesta l’applicazione delle aliquote maggiorate ma poi ritiene che l’appello non possa essere accolto considerando che le unità immobiliari che individua in quelle stesse per le quali il giudice di primo grado ha ritenuto fosse soggette ad aliquota agevolata, fossero in realtà da assoggettare ad aliquota ordinaria (e quindi non maggiorata) respingendo però l’appello.
La sentenza va cassata e rinviata alla CTR, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021