LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33059-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.E., PA.MA., P.S., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIDO GUERRINI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 748/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 07/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza n. 748/2018 della Commissione tributaria regionale della Toscana con la quale, accogliendo l’appello di P.E., P.M., P.S. e Pa.Ma., proposto avverso la decisione di primo grado, era stato annullato l’avviso di accertamento relativo ad imposte dirette, Iva e contributi previdenziali emesso all’esito di indagini finanziarie compiute sui conti corrente bancari e postali dei contribuenti quali soci della Montecarlo s.r.l..
La CTR osservava che il presupposto fondante la verifica effettuata dall’Amministrazione finanziaria era rappresentato dalla qualità di soci della Montecarlo s.r.l. sicché, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 38, la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche poteva avvenire unicamente nell’ipotesi previste dalla legge vale a dire quando il reddito dichiarato risulti inferiore a quello effettivo.
Osservava che, nella specie, nessun accertamento era stato eseguito nei confronti del soggetto produttivo di redditi vale a dire la Montecarlo s.r.l. esercente attività di rappresentanza di vari prodotti senza prevalenza per cui alcuna contestazione poteva essere emessa nei riguardi dei singoli soci.
Evidenziava che l’Ufficio non contestando ai privati la percezione di un reddito inferiore a quello effettivo e la mancata spettanza di detrazioni di imposta aveva indebitamente richiesto spiegazione sui movimenti bancari al di fuori del presupposto accertativo.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si lamenta che la decisione impugnata sarebbe incorsa nella violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato rilevando d’ufficio una contestazione circa i poteri dell’Amministrazione di procedere ad una rettifica del reddito nei confronti delle persone fisiche.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 32 e 38.
Si rileva che,come risulta dagli avvisi di accertamento, l’indagine nei confronti della società aveva rappresentato esclusivamente la fonte di innesco delle indagini nei confronti delle persone fisiche-soci, le quali erano state oggetto di specifica autorizzazione della direzione Regionale e che erano sfociate in specifiche indagini finanziarie ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32.
Si sostiene che l’accertamento a carico della società costituiva una circostanza irrilevante non in grado di inficiare in alcun modo il potere di accertamento dell’Ufficio nei riguardi delle persone fisiche in una situazione in cui non si trattava di imputare ai soci i redditi scaturiti dalla partecipazione alla società.
Si sottolinea che l’Ufficio aveva richiesto le giustificazioni delle operazioni finanziarie ai contribuenti non quale conseguenza immediata e diretta del fatto che erano soci della società Montecarlo s.r.l. ma in forza di quanto riconosciuto dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 51.
Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.
Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass., sez. 3, 20/06/2008, n. 16809; Cass., sez. 3, 26/10/2009, n. 22595; Cass., sez. 1, 13/11/2018, n. 29200; Cass., sez. 3, 17/01/2018, n. 906; Cass., sez. L, 24/03/2011, n. 6757).
Ciò posto nel caso in esame le uniche questioni sottoposte all’organo giudiziario, come si evince dai ricorsi introduttivi e dalla trascrizione dei motivi di impugnazione, riprodotti in ossequio al principio di autosufficienza, erano costituite dalla richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento per vizio di sottoscrizione e, nel merito, dalla infondatezza della pretesa tributaria a causa delle giustificazioni addotte dai contribuenti in merito alle movimentazioni bancarie poste a base degli atti impositivi.
Nessuna contestazione era stata sollevata dai contribuenti circa i poteri di procedere ad una rettifica del reddito nei confronti delle persone fisiche sicché la CTR ha deciso in relazione ad una questione non dedotta pronunciando oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ed incorrendo per ciò nel vizio denunciato.
La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Toscana, che in diversa composizione provvederà a riesaminare la vicenda e a liquidare le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Toscana anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021