Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28659 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36138-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EXCELSIOR PALACE HOTEL SRL, BEAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato MARIA CARLA VECCHI, rappresentate e difese dall’avvocato ANGELO PAONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento notificato alla società Excelsior Palace Hotel in data 26.2.2016 rettificava il reddito di impresa recuperando a tassazione un maggior imponibile ai fini Ires e, Irap ed Iva ed irrogando le relative sanzioni.

La contribuente impugnava il provvedimento avanti alla CTP di Genova che con sentenza n. 550/2017 lo accoglieva parzialmente rideterminando i maggiori ricavi in Euro 133.000,00 in luogo di quelli accertati pari ad Euro 443.763,00.

Avverso tale pronuncia la società Excelsior Palace Hotel proponeva appello principale chiedendo la nullità dell’avviso.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che instava in via di appello incidentale per la conferma del proprio operato.

Con sentenza nr 491/2019 la CTR della Liguria accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale.

Il Giudice di appello rilevava che l’Ufficio non aveva portato alcuna prova reale ma solo presunzioni che non raggiungevano il grado di gravità e concordanza voluto dalla legge.

Osservava al riguardo che alcuni alberghi nel settore avevano chiuso i loro bilanci in perdita e che l’azienda era stata rilevata da un fallimento ripartendo praticamente da zero in un settore ove non essere presenti crea solo difficoltà nel recupero della clientela probabilmente sviata.

Sottolineava che diversa avrebbe potuto essere la situazione se l’Ufficio avesse provato, con dati reali, che altre aziende, nella stessa zona, avessero chiuso il loro bilancio con notevole utile.

Evidenziava che il servizio spiaggia era, in massima parte, annesso al servizio alberghiero e, inoltre, appariva ragionevole che le camere venissero prenotate online anche tramite intermediari specializzati che riesco a spuntare prezzi scontati.

La CTR, pur dando atto che il comportamento antieconomico può legittimare l’accertamento analitico induttivo, metteva in luce che la determinazione di attivo non dichiarato e il disconoscimento dei costi doveva essere sorretto da presunzioni gravi precisi e concordanti.

Sosteneva poi che appariva verosimile l’affermazione della società secondo cui per rilanciare una azienda proveniente dal fallimento si sia fatto ricorso ai siti on line ai quali occorre destinare prezzi scontati sul pacchetto complessivo hotel+spiaggia.

Osservava che in presenza di una contabilità regolare non si sarebbe potuto far ricorso all’accertamento induttivo per il quale si sarebbe dovuto dimostrare l’infedeltà.

Rilevava da ultimo che non si poteva accettare il metodo di determinazione del reddito utilizzato dall’Ufficio e fondato sulla moltiplicazione posti spiaggia e camere per giungere a determinare una evasione di corrispettivi.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Si deduce la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, nonché dell’art. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che la CTR non si sarebbe confrontata con l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ritiene legittimo il ricorso all’accertamento induttivo in presenza di una contabilità ritenuta irregolare quale riscontrato dal processo verbale di constatazione ed in presenza dell’antieconomicità del comportamento imprenditoriale quale emersa dai plurimi elementi forniti dall’Ufficio.

Si rileva che l’attività di gestione dell’Hotel in questione sarebbe stata caratterizzata da una bassa redditività per più periodi di imposta dichiarando un risultato d’esercizio in perdita o di importo particolarmente eseguo considerato il volume d’affari conseguito e i costi sostenuti.

Si osserva che anche dall’analisi delle schede contabili erano emerse irregolarità rilevandosi in più occasioni che nel corso dell’anno oggetto di controllo, una delle casse aveva chiuso con saldo negativo in quanto a fronte delle uscite sostenute non vi era una coerente capienza in termini di disponibilità in cassa.

Si sottolinea per quanto riguarda il prezzo delle camere una incongruenza nell’applicazione dei prezzi evidenziando che in più occasioni la medesima tipologia di stanza fosse stata venduta a prezzi notevolmente differenti a parità di condizioni.

Con riferimento alla rilevata impossibilità di accettare una moltiplicazione dei posti spiaggia e camere per giungere a determinare una evasione di corrispettivi si osserva che la statuizione del giudice di appello si sarebbe posta in netto contrasto con il dettato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 2729 c.c. che ammette la legittimità di un accertamento che ricostruisca i ricavi di un’impresa in via presuntiva risalendo da un fatto noto ad un fatto ignoto.

Il motivo è fondato.

Giova ricordare che l’accertamento fiscale da cui muove la presente controversia, è un accertamento di tipo analitico-induttivo, accertamento che origina dall’analisi dei costi sostenuti ed esposti in contabilità dall’impresa per giungere a ritenere insufficienti i ricavi dichiarati (nella specie relativi all’anno 2006). Con riguardo all’accertamento analitico-induttivo, questa Corte ha da tempo chiarito che “l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata” (cfr., ex plurimis, Sez. 5, 24/09/2014, n. 20060). In materia di Iva, è stato soggiunto che “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (cfr., Sez. 6-5, 30/12/2015, n. 26036; eadem, Sez. 5, 11/10//2018, n. 25217).

E’ stato evidenziato che, nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un’operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità (cfr. Sez. 5, 14/06/2013, n. 14941; Sez. 5, 25/10/2017, n. 25257).

Alla luce di tali principi risulta che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare e valutare in concreto se gli elementi (presuntivi) risultanti dalla motivazione dell’accertamento e dal p.v.c., come richiamati negli atti difensivi dei giudizi di merito (v. pagg. 13 e 14 del ricorso) in base ai quali l’Ufficio ha ritenuto di adottare il metodo analitico-induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, rispondessero ai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c. (cd. presunzioni semplici) e se gli stessi fossero stati superati dalla prova contraria del contribuente.

La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Liguria per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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