Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28664 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1648/2019 r.g. proposto da:

L.G.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Elio, Aldo, ed Anna Maria De Montis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cagliari, alla via Tuveri n. 84;

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati Andrea Bandini, Niccolò

G. Ciseri, ed Angela Braccioni, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, al Viale Liegi n. 35/B;

– controricorrente –

avverso la sentenza, n. 490/2018, della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza dell'*****, la Corte di appello di *****, definitivamente pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, proposti, rispettivamente, da L.M.G. ed C.A. avverso la sentenza del *****, resa, nei loro confronti, dal tribunale di quella stessa città, ha così statuito: in parziale modifica dell’impugnata decisione, “1. pone a carico di L.G.M. l’assegno di Euro 1.800,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento dei tre figli maggiorenni ma non economicamente autonomi, oltre la metà delle spese straordinarie come individuate nella sentenza impugnata; somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat impiegati e operai, a decorrere dall’1.6.2019; 2. revoca l’assegno separativo posto a favore di C.A.; 3. rigetta la domanda restitutoria formulata dal L.; 4. compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio”.

1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ha opinato che “…Quanto alla domanda del L. di ripetizione delle somme eccedenti l’importo quale sopra determinato, si osserva come, in tema di separazione personale dei coniugi, il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno liquidato a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e dei figli abbia indotto la Suprema Corte ripetutamente ad affermare che, qualora ne sia stata disposta la riduzione, l’operatività della stessa decorra dal momento della pronuncia giudiziale che ne abbia modificato la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento. Il principio secondo cui la statuizione giudiziale di riduzione opera retroattivamente dalla domanda deve essere infatti contemperato con il principio d’irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità della prestazione in esame, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, l’importo originariamente stabilito non può essere costretta a restituirlo, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo (Cass. n. 25166/2017; n. 1509/2017; n. 15186 del 20/07/2015; n. 13609 del 04/07/2016). Alla stregua di tale principio, la domanda restitutoria deve essere, pertanto, respinta. Per completezza, si ritiene opportuno chiarire come la Suprema Corte, sin dalla sentenza n. 11029 dei 1999, nel regolare in concreto il dare avere tra le parti, abbia costantemente specificato (che) “tuttavia l’esclusione o la diminuzione dell’assegno per effetto del giudicato, se determina la irripetibilità delle somme già versate, non comporta l’ultrattività del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l’esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire in executivis sulla base di presupposto divenuto insussistente””.

2. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il L. sulla base di cinque motivi, altresì depositando memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Resiste, con controricorso, la C..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Premettendosi che “l’impugnazione si intende limitata al capo della sentenza che ha ritenuto di rigettare la domanda restitutoria formulata dall’odierno ricorrente ed avente ad oggetto le somme corrisposte in esubero per il mantenimento del coniuge, non anche dei figli”, i motivi del ricorso denunciano, in sintesi, rispettivamente:

I) “Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Si lamenta che la corte sarda ha considerato irripetibili le somme corrisposte dal L. in esubero omettendo qualunque motivazione a giustificazione di tale assunto, se non quella, apparente e stereotipata, limitatasi a riportare l’orientamento giurisprudenziale ivi richiamato, prescindendo, però, dall’esame della fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio;

II) “Omesso esame dei redditi percepiti dalla resistente a cagione della natura non alimentare dell’assegno di mantenimento alla stessa corrisposto, fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Si ascrive alla corte distrettuale di aver “mancato di considerare lo status particolare della destinataria dell’assegno; le sue condizioni economiche; l’essere titolare di una retribuzione mensile di oltre tremila Euro, (…), circostanza incompatibile con la natura alimentare di quanto dalla stessa introitato in forza della sentenza del tribunale (poi sul punto e a distanza di oltre quattro anni riformata in appello)”;

III) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 445,447,2033 e 2727 c.c. e dell’art. 545 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si assume che i principi di legittimità fatti propri dalla corte territoriale per respingere la domanda restitutoria dell’appellante sono stati “erroneamente applicati alla fattispecie in esame”. Infatti, “sebbene l’importo dell’assegno corrisposto alla C. non possa considerarsi elevato, esso non poteva comunque assumere natura alimentare in considerazione del fatto che ella disponeva di altri redditi propri tali da consentirle una vita libera dal bisogno e certamente più che sufficienti a soddisfare ogni esigenza di natura alimentare”;

IV) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la corte ***** erroneamente applicato l’istituto delle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.. Si sostiene che: i) “l’irripetibilità delle somme versate in eccesso a seguito di una decisione che revoca o riduce l’obbligo di mantenimento ha ragion d’essere quando sia accertata la natura alimentare di tali importi, ovvero quando l’assegno sia considerato di “modesta entità”. In tal caso opera la presunzione che tali importi abbiano avuto lo scopo di sostentamento dell’ex coniuge. Al contrario, quando le somme siano ritenute di “non modesta entità”, il Giudice, dopo aver accertato la natura non alimentare, dovrà disporre la ripetibilità”; ii) nella specie, “tutto, in realtà, lascerebbe presumere esattamente l’opposto di quanto ritenuto dalla Corte nella sentenza impugnata, ovvero che l’assegno di mantenimento non fosse affatto destinato al sostentamento della stessa, ma a soddisfare interessi voluttuari e/o oggetto di accantonamento da parte della percipiente, posto che ella, per il suo sostentamento, disponeva già di rilevanti redditi propri”;

V) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la sentenza impugnata ritenuto non ripetibili le somme corrisposte alla C. in forza della sentenza del Tribunale di ***** n. ***** (la cui efficacia era stata parzialmente sospesa in sede di gravame), riformata sul punto dalla corte di appello, difettando, altresì, in capo alla resistente ogni ragioni o titolo che ne giustifichi la possibilità di trattenerle.

2. Rileva preliminarmente il Collegio che, con la sua memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. datata 24 settembre 2021, il L. ha riferito che il Tribunale di *****, da lui adito successivamente alla instaurazione di questo giudizio di legittimità, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il primo e la C.. Tanto è avvenuto con la sentenza pubblicata il ***** (corretta con successivo decreto del *****), che ha recepito l’accordo raggiunto dalle parti e riportato nel verbale d’udienza dalle stesse sottoscritto, le cui condizioni sono state ritenute eque per coniuge e figli. Tra queste è previsto che le parti rinunciano a coltivare il presente giudizio di cassazione, relativo alla restituzione degli assegni di mantenimento corrisposti in esubero dal L. alla C. e comunque si impegnano a non avvalersi degli effetti dell’eventuale sentenza che codesto Supremo Collegio dovesse emettere, con compensazione delle spese di lite e con rinuncia al vincolo di solidarietà. Il ricorrente, pertanto, afferma che, allo stato, “non ha interesse alla pronuncia invocata con il ricorso che ha dato avvio al presente giudizio”.

2.1. Contestualmente alla menzionata memoria, il L. ha depositato pure la suddetta sentenza del tribunale ***** (ed altrettanto ha fatto la C.). Trattasi di produzione pienamente rituale, avendo questa Corte già chiarito che “l’art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso, purché riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti, ma il presupposto per l’ammissibilità della produzione documentale effettuata dal ricorrente è che le circostanze asseritamente documentate siano effettivamente idonee a determinare la cessazione della materia del contendere” (cfr., ex multis, Cass. n. 21757 del 2021; Cass. n. 3934 del 2016. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche: Cass. n. 18464 del 2018; Cass. n. 4415 del 2020; Cass. n. 17175 del 2020).

2.2. E’ noto, poi, che la cessazione della materia del contendere si verifica quando – come innegabilmente accaduto nella specie – sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice con riguardo all’azione proposta ed alle difese svolte (cfr. Cass. n. 16891 del 2021; Cass. n. 2567 del 2007).

2.3. Orbene, benché alla predetta memoria del L. non siano seguiti ulteriori atti, rispettivamente di quest’ultimo e della C., recanti rituali rinuncia all’odierno giudizio di legittimità e corrispondente sua accettazione, deve dichiararsi comunque l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso – per intervenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto accordo tra le parti, in sede divorzile, su quanto qui ancora controverso – avente come conseguenza di elidere, in parte qua, l’efficacia della decisione impugnata.

2.4. Le spese dell’intero giudizio, come da concorde pattuizione delle parti rinvenibile nella citata sentenza del Tribunale di *****, vanno integralmente compensate, dandosi seguito, infine, al principio secondo cui “il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità” (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del L. per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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