Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28666 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20863/2015 R.G. proposto da:

Opes s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Simona Maria Serena Salazar, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza Oreste Tommasini, 20;

– ricorrente –

contro

Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Belelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Chiara Morabito, sito in Roma, via Benaco, 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 116, depositata il 4 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– la Opes s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 4 febbraio 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento notificatale per omesso versamento dell’I.v.a. relativa all’anno 2007;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame della contribuente ritenendo insussistente l’eccepito vizio di inesistenza della notifica della cartella, prospettato in ragione del fatto che la stessa era stata effettuata, per mezzo del servizio postale, direttamente dall’agente della riscossione e non invece per tramite di uno dei soggetti autorizzati di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26;

– il ricorso è affidato a due motivi di ricorso;

– resiste con controricorso la Equitalia Centro s.p.a..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 26, per aver la Commissione regionale ritenuto esistente la notifica della cartella di pagamento benché effettuata da un soggetto che non rientrava nelle categorie espressamente contemplate da tale disposizione normativa;

– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, medesimo art. 26, nonché del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, per aver la Commissione regionale valida la notifica della cartella benché priva della relata di notifica;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

– in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati;

– in tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr., ex multis, Cass., ord., 19 novembre 2018, n. 29710; Cass., ord., 3 aprile 2018, n. 8086; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708);

– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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