Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28667 del 18/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25683/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Ro.Se. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Pistone e Gaetano Tasca, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Archimede, 112;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1144/2015, depositata il 24 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 24 marzo 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della Ro.Se. s.r.l. per l’annullamento della cartella di pagamento notificata, a seguito di controllo formale, per mancato versamento dell’I.v.a. e I.r.a.p. relative all’anno 2008;

– dall’esame della sentenza impugnata di evince che, quanto alla pretesa erariale per omesso versamento dell’I.v.a., tale cartella era stata emessa a seguito del disconoscimento di un credito di imposta esposto in dichiarazione, in quanto risultante dalla liquidazione dell’imposta relativa al periodo di imposta precedente per la quale la contribuente non aveva presentato la dichiarazione annuale;

– il giudice di appello ha, sul punto, riconosciuto il diritto della contribuente alla detrazione dell’I.v.a. in contestazione, benché maturato nel 2006 e riportato nei periodi di imposta successivi e pur in mancanza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2007, avuto riguardo al rispetto del termine decadenziale biennale;

– ha, poi, rilevato che, quanto al credito per l’omesso versamento dell’I.r.a.p. la contribuente non aveva tempestivamente contestato la pretesa erariale, neanche in relazione al profilo sanzionatorio interessato dall’appello incidentale proposto, per cui andava riconosciuta la fondatezza della pretesa erariale;

– il ricorso è affidato a due motivi di ricorso;

– resiste con controricorso la Ro.Se. s.r.l..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 27, 28, 30, 54 bis e 55, per aver la Commissione regionale ritenuto che, in una situazione di omessa presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente possa riportare l’eccedenza di i.v.a. detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo; – analoga doglianza è prospettata con il secondo motivo di ricorso, in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, in cui si censura la sentenza di appello per aver attribuito rilevanza alla comunicazione dei dati i.v.a. effettuata dalla contribuente;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

– la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (così, Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757);

– tale principio trova applicazione anche qualora il credito d’imposta sia esposto nella dichiarazione dell’anno di maturazione e non riportato nella dichiarazione relativa all’anno successivo, atteso che la decadenza è comminata, giusta il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4, (ratione temporis vigente), soltanto per il caso in cui il credito (o l’eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile, sempre che la detrazione sia esercitata, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 8, comma 3, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui in diritto è sorto (cfr. Cass., ord., 25 luglio 2018, n. 19790; Cass., ord., 20 gennaio 2017, n. 1627);

– la Commissione regionale, nel ritenere irrilevante l’omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente rispetto a quello in cui il credito è stato riportato, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, per cui sottrae alle censure formulate;

– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;

– in considerazione del consolidamento della giurisprudenza solo in epoca successiva al ricorso per cassazione appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472